Sentenza 26 agosto 2002
Massime • 1
In tema di distanze tra costruzioni, il disposto di cui all'art. 907 comma secondo, cod. civ. postula, per la sua applicazione, l'esistenza di una veduta diretta, ovvero di una veduta diretta che formi anche una veduta obliqua, non anche solo obliqua (e, tantomeno, soltanto laterale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/08/2002, n. 12479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12479 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ PP, ZZ AN RI, ZZ IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCO ATILIO 15, presso lo studio dell'avvocato PP SPINELLI, che li difende unitamente all'avvocato EMIDIO CESARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
VA ON, IN GIOVAN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 06392/00 proposto da:
VA ON, IN GIOVAN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO DIECI, che li difende unitamente all'avvocato RENATO COSTANTINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ZZ PP, ZZ AN RI, ZZ IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 46/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 13/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato IU SPINELLI, difensore del riorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi NT VA e NA IN, proprietari di una unità immobiliare al piano terre dell'edificio condominiale sito in Ascoli Piceno, alla via Lungo Costellano Sisto V, costruirono, appoggiandola alla parete esterna dell'edificio, una canna fumaria che saliva fino al tetto, passando vicino alle finestre dell'appartamento di IU, AN RI e ZI ZZ. Questi ultimi li convennero innanzi al Tribunale di tale città, e chiesero che fossero condannati alla rimozione di tale manufatto. Sostennero che esso deturpava il decoro architettonico dell'edificio, limitava notevolmente la veduto che esercitavano dalle finestre del foro appartamento, provocava danni per il fumo e il calore che da esso si propagavano, ed ostacolava l'utilizzazione della parete esterna dell'edificio per il passaggio della conduttura del gas e dei cavi telefonici e televisivi.
I convenuti si costituirono e chiesero in rigetto della domando. Il Tribunale la accolse;
avendo accertato, sulla scorte di quanto riferito dal consulente tecnico che aveva incaricato di verificare lo stato dei luoghi, che la canna fumaria distava dalle finestre dell'appartamento di IU, AN RI e ZI ZZ circa un metro, dunque meno dei tre previsti dall'art. 907 cod. civ., e che, con la sua sporgenza, ne limitava sensibilmente la veduta obliqua, e impediva totalmente quella laterale. La Corte d'appello di Ancone, con la sentenza indicato in epigrafe, l'ho invece rigettata;
avendo ritenuto, in ossequio ci quello che ha detto essere un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, di cui ha puntualmente indicato gli estremi (Cassazione civile sez. 2^,/7 gennaio 1992 n. 36; sez. 3^, 23 gennaio 1995, n. 724), che quando, come nella specie, la veduto sia soltanto laterale, la distanza che colui che costruisce in prossimità di esso deve rispettare è quella di 75 centimetri, prescritte dall'art. 906 cod. civ. La Corte d'appello di Ancona, esaminate le fotografie allegate del consulente tecnico di ufficio alla sua relazione, ha poi escluso che la canna fumaria deturpa la facciata dell'edificio che attraverso, anche perché quest'ultimo non ha particolari pregi architettonici;
infine ha parimenti escluso, condividendo le valutazioni al riguardo del perito nominato, che essa provochi immissioni di sorta, o danneggi le condutture che consentono l'approvvigionamento dell'energia o i collegamenti telefonici delle unità immobibari condominiali.
Infine la Corte, considerato l'esito complessivo della lite, e tenendo quindi anche conto di una riconvenzionale dei coniugi NT VA e NA IN, rigettata in primo grado, e non riproposta in appello, ha compensato tra le parti la metà delle spese dell'intera lite, ed ha posto a carico di questi ultimi la restante metà.
IU, AN RI e ZI ZZ hanno proposto ricorso, articolato in quattro censure, che ha poi illustrato con memoria. NT VA e NA IN hanno resistito con controricorso, ed hanno proposto ricorso incidentale, con cui hanno formulato uno sola censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti contro la stessa sentenza, e devono essere quindi riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo motivo del loro ricorso IU, AN RI e ZI ZZ censurano la sentenza impugnato per aver affermato che il condomino il quale installa una canna fumaria sul muro perimetrale dell'edificio nel quale si apre uno veduta di altro condomino, deve tenerla non alla distanza di tre metri da quest'ultima, prevista dall'art. 907 cod. civ., ma solo a quella di 75 centimetri, prevista dall'art. 906 cod. civ. I ricorrenti, pur riconoscendo che tale affermazione ha riscontro in un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, sostengono che quest'ultimo non è condivisibile, perché contrasto con quanto stabilito dall'art. 907 cod. civ., del quale denunziano la violazione, sostenendo che esso si basa su una interpretazione della legge che privilegia gli interressi di colui che costruisce rispetto a quelli di colui che esercita una preesistente veduta (i quali ultimi sono tutelati dalla norma di cui denunziano la violazione), e che "potrebbe portare alla conseguenza di una intensificazione delle costruzioni che evidentemente si voleva evitare".
Con il secondo motivo del loro ricorso IU, NA RI e ZI ZZ censurano la stesso statuizione, osservando che la canna fumaria, per cui è causa, è si appoggiata al muro condominiale perimetrale esterno dell'edificio, ma anche sul cortile che appartiene esclusivamente ai coniugi NT VA e NA IN, e che confina con il detto muro. Affermano che di tale circostanza, pacifica, la Corte d'appello di Ancona non ha tenuto conto, e denunziano quindi vizio della motivazione. Le censure sono per un verso inammissibili, per altro verso infondate.
I ricorrenti sostengono l'erroneità di un principio giurisprudenziale, ormai consolidato (vedi le sentenze di questa Corte 80/1970, 3245/1971, 3878/1987, 2291/1980, 1303/1973, e le due citate dalla Corte d'appello di Ancona ricordate in narrativa), senza prendere in esame e criticare le ragioni che ne costituiscono il fondamento, che possono sintetizzarsi nel seguente modo. Le vedute possono essere dirette, oblique o laterali (art. 900 cod. civ.). I criteri di distinzione sono due, riferiti, il primo alla posizione di chi esercita la veduto, il secondo, alla posizione dell'immobile su cui si esercito la veduta.
In base al primo criterio, sono dirette le vedute che offrono una visione frontale del fondo vicino;
oblique o laterali quelle che ne offrono una visione laterale, ossia che consentono di guardarlo solo girando il capo o gli occhi.
In base al secondo criterio, sono dirette le vedute aperte in un muro rispetto al quale il confine del fondo vicino sia in posizione parallelo, oblique quelle aperte in un muro con il quale il confine del fondo vicino forma un angolo acuto, e laterali quando tale angolo è piatto.
In base ad entrambi tali criteri, la veduta esercitata da IU, AN RI e ZI EZ sul muro perimetrale condominiale, al quale è stato appoggiata e nel quale è stato infissa la canna fumaria per cui è causa, è una veduto laterale. Ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 907 comma secondo al caso di specie, che suppone l'esistenza di una veduta diretto, o di una veduta diretta che formi anche una veduto obliqua, non anche solo obliqua (vedi le sentenze di questa Corte 36/1992, 724/1995, 2180/1997), e tanto meno solo laterale. Quanto poi al secondo motivo di ricorso, si rileva che dalla sentenza impugnato risulta che i ricorrenti, nell'atto introduttivo della lite, hanno affermato che la canna fumaria per cui è controversia parte da un foro praticato all'altezza della loro cucina al piano terra e si eleva sino al tetto, ed è infissa nel muro condominiale esterno dell'edificio; non anche che la suo base occupa una parte del detto cortile;
e non risulta, dalla sentenza impugnata, e dal ricorso, che i ricorrenti abbiano mai allegato quest'ultima circostanza, che sostengono essere pacifica, e di cui lamentano l'omessa valutazione.
Questa Corte, giudice della sola legittimità, non può accertare ed affermare tale fatto, ne' verificare se esso è - davvero pacifico, anche perché tale accertamento e tale qualificazione presuppone una allegazione che, come appena innanzi si è accennato, non risulta essere stato effettuato nel giudizio di merito.
Con il terzo motivo del loro ricorso IU, NA RI e ZI ZZ censurano la sentenza impugnata per aver escluso che la canna fumaria per cui è causa ha deturpato la facciata del fabbricato, sostenendo che tale valutazione è "gratuita ed immotivata".
La censura è inammissibile.
L'indagine volta e stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno l'alterazione del decoro architettonico di un determinato fabbricato è demandata al giudice di merito il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato (vedi le sentenze di questa Corte 2189/1981, 8861/1987, 2313/1988, 10513/1993, 10507/1994, 8381/1995, 6496/1995, 8731/1998). La motivazione della sentenza impugnata appare sul punto congruo ed adeguato, avendo la Corte d'appello di Ancora considerato le dimensioni e la struttura del fabbricato, e la mancanza di suoi particolari pregi artistico-architettonici.
Con il quarto motivo del loro ricorso IU, AN RI e ZI ZZ censurano la sentenza impugnato per aver escluso che la canna fumarici costruita da NT VA e NA IN impedisce cigli altri condomini l'utilizzazione del muro perimetrale esterno, condominiale per appoggiarvi altre condutture;
sostiene che sul punto la motivazione è inadeguata.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello di Ancona ha adottato la statuizione censurata, facendo proprie le valutazioni e gli apprezzamenti del consulente tecnico di ufficio.
I ricorrenti non allegano di aver contestato, nel giudizio di merito, tali valutazioni ed apprezzamenti, ma si limitano ad affermare, insieme con il consulente tecnico di ufficio, che tubazione del gas è stata disattivato, senza peraltro specificare le ragioni di tale disattivazione, e senza neppure allegare, in modo chiaro, che la riattivazione di tale conduttura è ostacolato dalla presenza della canna fumaria.
Con l'unico motivo del loro ricorso incidentale NT VA e NA IN censurano la sentenza impugnato per aver compensato le spese del giudizio di secondo grado, pur essendo stati essi, in quest'ultimo, completamente vittoriosi;
e denunziano violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. La censura è infondata.
La decisione censurata è conforme al principio più volte affermato da questa Core (da ultimo con la sentenza 6540/2000) secondo il quale il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnato, deve provvedere di ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, e quindi di tutte le domande proposte e decise, sia in primo grado che in appello.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2002