Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 362
Articolo 2
Versione
26 aprile 1968
Art. 1.
A favore dei conduttori di aziende agricole, dei compartecipanti, dei coloni e mezzadri del comune di Porto Tolle, che per effetto della mareggiata del 4-5 novembre 1966 abbiano perduto la produzione risicola giacente nei magazzini o in fase di prima lavorazione, e' concesso, a parziale reintegrazione del danno subito, un contributo nella misura del 50 per cento del valore della produzione perduta nelle grandi e medie aziende e dello 80 per cento ai compartecipanti, coloni e mezzadri e ai coltivatori diretti.
Il contributo di cui al comma precedente e' concesso sulla quantita' di produzione perduta spettante rispettivamente al conduttore, al compartecipante, colono e mezzadro nella stessa misura di riparto a norma del contratto.
Entrata in vigore il 26 aprile 1968