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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1966/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, , nato a [...], il C.F._1 Parte_2
14/09/1965, c.f. , e società C.F._2 [...] con sede in Roccamena (PA), Partita IVA: Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via Fiume n.6, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Simona Gennusa che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
ricorrenti
CONTRO 2
Controparte_1 presso la della Regione IA (c.f. , rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022, , Parte_1
e la società Parte_2 Controparte_3
premettendo di essere rispettivamente i primi due
[...] comproprietari/comodanti e la terza comodataria di due appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio dei Comuni di Monreale e Calatafimi – Segesta meglio infra descritti, esponevano che, in occasione delle intense piogge verificatesi nelle giornate tra 10 e l'11 Novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione di alcuni corsi d'acqua pubblici (il fiume Fiumefreddo, l'affluente torrente Volta La LC e il fiume Belice Destro) le cui acque avevano sommerso le colture esistenti. Citavano, pertanto, in giudizio l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia – dipartimento della Presidenza della Regione
Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale – deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art 2043 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, così come quantificati nelle c.t.p. allegate ovvero nell'ammontare che sarebbe stato accertato all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa depositata in data 23 febbraio 2023 si costituiva l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione
Sicilia (nel proseguo solo Autorità di Bacino) che escludeva la propria responsabilità, rappresentando il carattere eccezionale dell'evento meteorico di 3
cui ai fatti di causa, denominato “ciclone Apollo”, in ragione del quale le Autorità competenti avevano dichiarato lo stato di calamità naturale;
rilevava, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, addebitando ai ricorrenti l'omessa effettuazione degli interventi manutentivi previsti a carico dei proprietari frontisti nonché la violazione delle fasce di pertinenza fluviale, richiamando a tal fine gli artt. 9, 12, 58, 93, 95 e 96 lettera f) del R.D. 523 del 1904 e le disposizioni degli artt. 915,916 e 917 cod. civ. In subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento in virtù delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 1227 c.c.
All'udienza del 22.02.2023 il Tribunale disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, conferendo apposito incarico all'Ing. e al Dott. CP_4 [...]
. Persona_1
In seguito al deposito della relazione peritale, all'udienza del 06.05.2025, la causa, trattata in forma “scritta”, è stata posta in decisione.
***
I due fondi oggetto di causa, che distano tra loro oltre 12 km, sono stati descritti dai c.t.u. nei seguenti termini:
- a) terreno di contrada Cattiva ricade in esigua parte in territorio del Comune di
Calatafimi – Segesta al foglio 103, part.lle n. 91,92, 93, 493, e per la maggiore nel Comune di Monreale, foglio 155, part.lle n. 357,358,431,868,870,871,872. E' lambito dal che si interpone tra esso e un tratto della sede della Persona_2 autostrada A29; all'epoca dell'evento meteorico era stata da poco effettuata la semina di grano duro;
- b) terreno di in agro di Comune di Monreale, Parte_4 con un'estensione complessiva di 19.44.29 Ha, identificato catastalmente al foglio 190 di tale Comune, part.lle n.ro
36,51,87,88,178,180,181,182,311,312,313,314,316,317,435, lambito dall'andamento meandriforme del vecchio alveo del Ramo Fiume Belice Destro, all'epoca era coltivato a favino da seme. 4
Tanto premesso, i consulenti hanno proceduto alla analisi statistica delle precipitazioni cadute sui bacini idrografici di riferimento nel periodo in contestazione, mediante l'esame dei dati meteorologici registrati dalle stazioni pluviometriche del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), nella specie, di quelli forniti dalle stazioni di Camporeale, Contessa Entellina, Corleone
e Calatafimi, facendo ricorso al metodo dei poligoni di Thiessen, noto anche come metodo dei topoieti.
All'esito di tali indagini, gli ausiliari hanno determinato per il fondo di CP_5 un “tempo di ritorno” di 6 anni e per il terreno di c.da “risultati con pioggia Pt_4 critica di valore notevolmente inferiore ad un tempo di ritorno di 50 anni”, giungendo così ad escludere, per le aree in esame, la eccezionalità dell''evento meteorico in considerazione. (v. pag. 14-15 c.t.u.).
I periti hanno al contempo accertato in sede di sopralluogo, nonché sulla scorta delle immagini storiche satellitari raccolte, che le esondazioni del torrente Volta la
LC, facente parte del bacino imbrifero del , e del fiume Belice Persona_2
Destro sono dipese dalla insufficienza idraulica degli alvei fluviali e, in particolare, dalla carenza di interventi di manutenzione che, unitamente alle ridotte dimensioni delle sezioni trasversali, hanno agevolato lo straripamento nei punti in cui l'azione della massa liquida è più violenta ed intensa. Hanno individuato nell'interrimento del greto fluviale, dovuto al deposito di materiale solido, e nella vegetazione palustre – nel caso del sono state rilevate “isole” di Persona_2 terreno sottratte al fondo n.1) - elementi idonei a pregiudicare il deflusso delle acque con conseguente deviazione e sversamento nelle superfici confinanti
(ibidem, pag.19), secondo modalità che si erano già più volte ripetute in occasione di pregressi eventi meteorici (in particolare con riferimento al Fiume
Belice Destro i c.t.u, menzionano quattro eventi calamitosi verificatisi nella stessa zona tra il 2015 e il 2021). 5
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A. resistente per gli allagamenti e per i danni derivati ai terreni in esame.
Va, innanzitutto, rammentato che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8 dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi discendenti dalla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c.
(Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del 05.12.2011) sono transitati all'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, istituita quale dipartimento della
Presidenza della Regione, che annovera fra i suoi compiti, quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Inoltre, acclarato il carattere non eccezionale delle precipitazioni in esame, nessuna rilevanza assume l'avvenuta dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale in relazione al “ciclone Apollo” in quanto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e individualizzati (Cass. Civ. Sent. n. 2482/18; 14681/19), da valutare con riferimento allo specifico bacino idrografico.
Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, va quindi esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale unico ed autonomo, in grado da 6
solo, ai sensi dell'art 2051 c.c., di escludere la responsabilità dell'Autorità amministrativa resistente poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'intensità tale da poter essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, sicché incombe sul custode l'onere di provare di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, malgrado ciò,
l'evento dannoso si sia ugualmente determinato (Cass. Civ. n. 20943/2022).
Prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita, anzi dalla relazione peritale è emerso che la causa dell'esondazione e l'allagamento dei due fondi coltivati dalla è da ascrivere esclusivamente alla Parte_3 mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi Belice Destro,
e del torrente Volta la LC (ibidem pag.16). Persona_2
Privo di pregio appare il richiamo operato dalla difesa erariale alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 12 del R.D. 523/1904, atteso che l'esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di conservazione delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini di corsi d'acqua appartenenti al demonio idrico fluviale non può che competere, a mente dell'art 2 del detto R.D. e come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti nelle note del 20.2.2023, alla Pubblica
Amministrazione e non al singolo privato frontista che è tenuto solo alla realizzazione di opere minimali di difesa nel tratto in cui il corso d'acqua lambisce il suo fondo. Dalla citata relazione di CTU è infatti emersa la necessità di interventi manutentivi di non modesta ampiezza, volti alla pulizia del greto, con eliminazione della vegetazione arbustiva e dei corpi estranei, e al consolidamento dei tratti d'argine più a rischio (ibidem pag. 20). 7
Parimenti infondato è il riferimento alle norme di cui agli artt. 915 c.c., 916 c.c. e
917 c.c. che trovano applicazione limitatamente al regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. n. 10287 del 20.05.2015).
Anche la inclusione dei fondi in esame nelle zone ad alta pericolosità idraulica è stata prospettata solo in termini congetturali dalla difesa erariale e contestata per tabulas e senza smentita dai ricorrenti (v. le note depositate il 20.2.2023 e i relativi allegati).
Riguardo all'asserito concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1127 commi 1 e 2 c.c., gli ausiliari hanno negato tale coinvolgimento, precisando di non aver riscontrato condotte dei ricorrenti idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio (sempre pag. 20 dell'elaborato peritale).
Passando ora alla liquidazione dei danni, i c.t.u., all'esito del sopralluogo sui terreni e dopo avere esaminato la documentazione prodotta dai ricorrenti, hanno effettuato la stima quantificando in modo analitico le singole voci di spesa e diversificando i relativi indennizzi per ciascun fondo. Tale quantificazione – si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi – è stata oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti con riguardo alla mancata determinazione dei danni permanenti, la cui sussistenza è stata però convincentemente esclusa dai consulenti che hanno, in particolare, evidenziato come le “isole” di terra createsi nel fondo di c.da “Cattiva” saranno recuperabili alla coltivazione dopo la rimozione delle cause delle esondazioni. (v. pag 11 C.T.U.).
In definitiva, non essendovi motivi per discostarsi da tali stime, l'ammontare dei danni patiti dagli odierni ricorrenti va quantificato, in conformità ad esse, in complessivi € 41.987,50, di cui € 31.040,00 con riguardo al fondo ubicato in
[...]
, ed € 10.947,50 con riguardo al fondo sito in . CP_5 Parte_4 8
Tale cifra, frutto della stima effettuata a luglio 2023, indica l'importo del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, deve essere rivalutata alla data di questa decisione, mediante applicazione degli indici ISTAT, al fine di assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno sofferto.
Su tale importo, devalutato alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione con sentenza n.
1712 del 17.02.1995.
Eseguito il relativo conteggio, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di euro 47.263,92 (di cui euro
4.192,15 per interessi compensativi). Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di giudizio segue la soccombenza.
Le stesse si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori minimi, attesa la semplicità e serialità della causa, per le fasi “studio”, “introduttiva” e
“decisionale”, in quelli medi per la fase “istruttoria”) nella misura di 6.518,00 per onorari, oltre euro 786,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art. 2
D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone la distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Vanno infine definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, già liquidati con decreto del 20.6.2024. Va invece disattesa la richiesta dei ricorrenti di rimborso delle spese per i propri consulenti tecnici tenuto conto che non è stato comprovato il relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore di , e della Parte_2 Parte_1 [...]
[...] [...
[...] dell'importo di euro Parte_5
47.263,92, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 6.518,00 per onorari, oltre euro 786,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art 2 D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Simona Gennusa ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della Autorità di Bacino i costi della c.t.u., liquidati con decreto già in atti.
Palermo, 17.6.2025.
LA CONSIGLIERA RELATRICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1966/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, , nato a [...], il C.F._1 Parte_2
14/09/1965, c.f. , e società C.F._2 [...] con sede in Roccamena (PA), Partita IVA: Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via Fiume n.6, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Simona Gennusa che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
ricorrenti
CONTRO 2
Controparte_1 presso la della Regione IA (c.f. , rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022, , Parte_1
e la società Parte_2 Controparte_3
premettendo di essere rispettivamente i primi due
[...] comproprietari/comodanti e la terza comodataria di due appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio dei Comuni di Monreale e Calatafimi – Segesta meglio infra descritti, esponevano che, in occasione delle intense piogge verificatesi nelle giornate tra 10 e l'11 Novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione di alcuni corsi d'acqua pubblici (il fiume Fiumefreddo, l'affluente torrente Volta La LC e il fiume Belice Destro) le cui acque avevano sommerso le colture esistenti. Citavano, pertanto, in giudizio l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia – dipartimento della Presidenza della Regione
Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale – deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art 2043 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, così come quantificati nelle c.t.p. allegate ovvero nell'ammontare che sarebbe stato accertato all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa depositata in data 23 febbraio 2023 si costituiva l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia presso la Presidenza della Regione
Sicilia (nel proseguo solo Autorità di Bacino) che escludeva la propria responsabilità, rappresentando il carattere eccezionale dell'evento meteorico di 3
cui ai fatti di causa, denominato “ciclone Apollo”, in ragione del quale le Autorità competenti avevano dichiarato lo stato di calamità naturale;
rilevava, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, addebitando ai ricorrenti l'omessa effettuazione degli interventi manutentivi previsti a carico dei proprietari frontisti nonché la violazione delle fasce di pertinenza fluviale, richiamando a tal fine gli artt. 9, 12, 58, 93, 95 e 96 lettera f) del R.D. 523 del 1904 e le disposizioni degli artt. 915,916 e 917 cod. civ. In subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento in virtù delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 1227 c.c.
All'udienza del 22.02.2023 il Tribunale disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, conferendo apposito incarico all'Ing. e al Dott. CP_4 [...]
. Persona_1
In seguito al deposito della relazione peritale, all'udienza del 06.05.2025, la causa, trattata in forma “scritta”, è stata posta in decisione.
***
I due fondi oggetto di causa, che distano tra loro oltre 12 km, sono stati descritti dai c.t.u. nei seguenti termini:
- a) terreno di contrada Cattiva ricade in esigua parte in territorio del Comune di
Calatafimi – Segesta al foglio 103, part.lle n. 91,92, 93, 493, e per la maggiore nel Comune di Monreale, foglio 155, part.lle n. 357,358,431,868,870,871,872. E' lambito dal che si interpone tra esso e un tratto della sede della Persona_2 autostrada A29; all'epoca dell'evento meteorico era stata da poco effettuata la semina di grano duro;
- b) terreno di in agro di Comune di Monreale, Parte_4 con un'estensione complessiva di 19.44.29 Ha, identificato catastalmente al foglio 190 di tale Comune, part.lle n.ro
36,51,87,88,178,180,181,182,311,312,313,314,316,317,435, lambito dall'andamento meandriforme del vecchio alveo del Ramo Fiume Belice Destro, all'epoca era coltivato a favino da seme. 4
Tanto premesso, i consulenti hanno proceduto alla analisi statistica delle precipitazioni cadute sui bacini idrografici di riferimento nel periodo in contestazione, mediante l'esame dei dati meteorologici registrati dalle stazioni pluviometriche del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), nella specie, di quelli forniti dalle stazioni di Camporeale, Contessa Entellina, Corleone
e Calatafimi, facendo ricorso al metodo dei poligoni di Thiessen, noto anche come metodo dei topoieti.
All'esito di tali indagini, gli ausiliari hanno determinato per il fondo di CP_5 un “tempo di ritorno” di 6 anni e per il terreno di c.da “risultati con pioggia Pt_4 critica di valore notevolmente inferiore ad un tempo di ritorno di 50 anni”, giungendo così ad escludere, per le aree in esame, la eccezionalità dell''evento meteorico in considerazione. (v. pag. 14-15 c.t.u.).
I periti hanno al contempo accertato in sede di sopralluogo, nonché sulla scorta delle immagini storiche satellitari raccolte, che le esondazioni del torrente Volta la
LC, facente parte del bacino imbrifero del , e del fiume Belice Persona_2
Destro sono dipese dalla insufficienza idraulica degli alvei fluviali e, in particolare, dalla carenza di interventi di manutenzione che, unitamente alle ridotte dimensioni delle sezioni trasversali, hanno agevolato lo straripamento nei punti in cui l'azione della massa liquida è più violenta ed intensa. Hanno individuato nell'interrimento del greto fluviale, dovuto al deposito di materiale solido, e nella vegetazione palustre – nel caso del sono state rilevate “isole” di Persona_2 terreno sottratte al fondo n.1) - elementi idonei a pregiudicare il deflusso delle acque con conseguente deviazione e sversamento nelle superfici confinanti
(ibidem, pag.19), secondo modalità che si erano già più volte ripetute in occasione di pregressi eventi meteorici (in particolare con riferimento al Fiume
Belice Destro i c.t.u, menzionano quattro eventi calamitosi verificatisi nella stessa zona tra il 2015 e il 2021). 5
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A. resistente per gli allagamenti e per i danni derivati ai terreni in esame.
Va, innanzitutto, rammentato che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8 dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi discendenti dalla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c.
(Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del 05.12.2011) sono transitati all'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, istituita quale dipartimento della
Presidenza della Regione, che annovera fra i suoi compiti, quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Inoltre, acclarato il carattere non eccezionale delle precipitazioni in esame, nessuna rilevanza assume l'avvenuta dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale in relazione al “ciclone Apollo” in quanto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e individualizzati (Cass. Civ. Sent. n. 2482/18; 14681/19), da valutare con riferimento allo specifico bacino idrografico.
Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, va quindi esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale unico ed autonomo, in grado da 6
solo, ai sensi dell'art 2051 c.c., di escludere la responsabilità dell'Autorità amministrativa resistente poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'intensità tale da poter essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, sicché incombe sul custode l'onere di provare di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, malgrado ciò,
l'evento dannoso si sia ugualmente determinato (Cass. Civ. n. 20943/2022).
Prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita, anzi dalla relazione peritale è emerso che la causa dell'esondazione e l'allagamento dei due fondi coltivati dalla è da ascrivere esclusivamente alla Parte_3 mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi Belice Destro,
e del torrente Volta la LC (ibidem pag.16). Persona_2
Privo di pregio appare il richiamo operato dalla difesa erariale alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 12 del R.D. 523/1904, atteso che l'esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di conservazione delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini di corsi d'acqua appartenenti al demonio idrico fluviale non può che competere, a mente dell'art 2 del detto R.D. e come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti nelle note del 20.2.2023, alla Pubblica
Amministrazione e non al singolo privato frontista che è tenuto solo alla realizzazione di opere minimali di difesa nel tratto in cui il corso d'acqua lambisce il suo fondo. Dalla citata relazione di CTU è infatti emersa la necessità di interventi manutentivi di non modesta ampiezza, volti alla pulizia del greto, con eliminazione della vegetazione arbustiva e dei corpi estranei, e al consolidamento dei tratti d'argine più a rischio (ibidem pag. 20). 7
Parimenti infondato è il riferimento alle norme di cui agli artt. 915 c.c., 916 c.c. e
917 c.c. che trovano applicazione limitatamente al regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. n. 10287 del 20.05.2015).
Anche la inclusione dei fondi in esame nelle zone ad alta pericolosità idraulica è stata prospettata solo in termini congetturali dalla difesa erariale e contestata per tabulas e senza smentita dai ricorrenti (v. le note depositate il 20.2.2023 e i relativi allegati).
Riguardo all'asserito concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1127 commi 1 e 2 c.c., gli ausiliari hanno negato tale coinvolgimento, precisando di non aver riscontrato condotte dei ricorrenti idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio (sempre pag. 20 dell'elaborato peritale).
Passando ora alla liquidazione dei danni, i c.t.u., all'esito del sopralluogo sui terreni e dopo avere esaminato la documentazione prodotta dai ricorrenti, hanno effettuato la stima quantificando in modo analitico le singole voci di spesa e diversificando i relativi indennizzi per ciascun fondo. Tale quantificazione – si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi – è stata oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti con riguardo alla mancata determinazione dei danni permanenti, la cui sussistenza è stata però convincentemente esclusa dai consulenti che hanno, in particolare, evidenziato come le “isole” di terra createsi nel fondo di c.da “Cattiva” saranno recuperabili alla coltivazione dopo la rimozione delle cause delle esondazioni. (v. pag 11 C.T.U.).
In definitiva, non essendovi motivi per discostarsi da tali stime, l'ammontare dei danni patiti dagli odierni ricorrenti va quantificato, in conformità ad esse, in complessivi € 41.987,50, di cui € 31.040,00 con riguardo al fondo ubicato in
[...]
, ed € 10.947,50 con riguardo al fondo sito in . CP_5 Parte_4 8
Tale cifra, frutto della stima effettuata a luglio 2023, indica l'importo del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, deve essere rivalutata alla data di questa decisione, mediante applicazione degli indici ISTAT, al fine di assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno sofferto.
Su tale importo, devalutato alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione con sentenza n.
1712 del 17.02.1995.
Eseguito il relativo conteggio, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di euro 47.263,92 (di cui euro
4.192,15 per interessi compensativi). Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di giudizio segue la soccombenza.
Le stesse si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori minimi, attesa la semplicità e serialità della causa, per le fasi “studio”, “introduttiva” e
“decisionale”, in quelli medi per la fase “istruttoria”) nella misura di 6.518,00 per onorari, oltre euro 786,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art. 2
D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone la distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Vanno infine definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, già liquidati con decreto del 20.6.2024. Va invece disattesa la richiesta dei ricorrenti di rimborso delle spese per i propri consulenti tecnici tenuto conto che non è stato comprovato il relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore di , e della Parte_2 Parte_1 [...]
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[...] dell'importo di euro Parte_5
47.263,92, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 6.518,00 per onorari, oltre euro 786,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art 2 D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Simona Gennusa ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della Autorità di Bacino i costi della c.t.u., liquidati con decreto già in atti.
Palermo, 17.6.2025.
LA CONSIGLIERA RELATRICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo