Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2304 del Ruolo generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 a seguito di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. proposto dai sig.ri:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Pescara, Piazza Unione n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Ballone, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Pescara, Via Nicola Fabrizi n. 171, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Gregorio, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: disciplina dei rapporti con figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da scrittura privata depositata telematicamente in data 7.3.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.12.2024, i sig.ri e Parte_1
hanno rappresentato di avere avuto una relazione Parte_2 sentimentale dalla quale sono nate le figlie , il 24.2.2020 a Chieti, e Persona_1
, il 25.3.2022 ad Imperia. Persona_2
Essendosi interrotta la loro relazione sentimentale ed essendo cessata la convivenza more uxorio, hanno chiesto congiuntamente che i rapporti tra loro e le figlie minori siano disciplinati nelle modalità indicate nel loro ricorso introduttivo. Con decreto del 31.1.2025, il Collegio ha dichiarato non accoglibili le condizioni pattuite in ordine al mantenimento delle figlie minori e, all'udienza del 10.3.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un nuovo accordo, alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 7.3.2025 e riprodotte nelle conclusioni. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta, così come riformulata, può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dispone che i rapporti tra i sig.ri Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) e le figlie minori, e C.F._2 Persona_1 Persona_2 siano disciplinati nelle modalità indicate nella scrittura privata depositata telematicamente in data 7.3.2025, modalità che fa proprie ed omologa, con la precisazione che la somma di € 400,00 va intesa come € 200,00 per ciascuna figlia;
2. spese compensate;
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI