TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 33/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Elisa Tosi Giudice Dott.ssa Maria Elena Ballarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 33/2025 P.U.
PROMOSSO DA
FALLIMENTO IN UR SR con l'Avv. Luigi de Lisa, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso e da
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Carlo Nocerino
NEI CONFRONTI DI
AI SR (P.IVA 06747100961), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Corso Italia 7 bis, 21052 Busto Arsizio (VA) e domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv.
Roberto Craveia, sito in Piazza Garibaldi 1, 21052 Busto Arsizio (VA), che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visti i ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di AI SR.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
1
N. 33/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 21.02.2025, FALLIMENTO IN UR SR chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
AI SR e, in caso di assenza dei requisiti di legge, della sua liquidazione controllata;
• fissata udienza di comparizione al 01.04.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica perfezionatasi in data 03.03.2025 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 c. 6 c.c.i.i.;
• con ricorso depositato il 17.03.2025 è intervenuta nel procedimento anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, formulando istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore in epigrafe;
• confermata l'udienza dell'01.04.2025, la parte resistente si ritualmente costituita a mezzo difensore, aderendo alla domanda formulata dai ricorrenti.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Corso Italia 7 bis, Busto Arsizio (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a.
• Sussiste la legittimazione attiva di IM IN UR S.r.l. ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 582/2023 del 20.03.2023, R.G. n. 1391/23, Tribunale di Busto
Arsizio, e della PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., avendo ricevuto notizia dell'insolvenza dell'impresa nell'ambito del presente P.U..
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che IM IN UR SR vanta crediti per circa €.209.548,45 a titolo di capitale e risultano affidati al Concessionario della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) crediti erariali per ulteriori €. 2.244.077,77 circa, rispetto ai quali non risulta alcuna procedura di rateizzazione o diversa procedura definitoria e/o dilatoria.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata ed in ogni caso risulta debiti anche non scaduti di gran lunga superiori ad €. 500.000,oo.
2
N. 33/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “ l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
Ancora, sotto tale profilo, assume rilevanza;
1) il reiterato mancato deposito dei bilanci successivi a quello chiuso al 31.12.2021;
2) l'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004;
Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004); 3) l'ingente ammontare dei debiti erariali e previdenziali superiore ad €. 2.500.000,oo
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
AI SR (P.IVA 06747100961)
con sede legale in Corso Italia 7 bis, 21052 Busto Arsizio (VA).
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini.
NOMINA Curatore il Dott. Giulio Broggini con studio in Varese via Dandolo n. 5.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
3
N. 33/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 15 luglio 2025 alle ore 11.oo innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
4
N. 33/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
5