Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4390
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Sentenza 29 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Roberta Mandelli del Tribunale Ordinario di Milano, riguarda un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento per un importo di 18.102,99 euro. L'attore ha richiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e, in via principale, l'annullamento della stessa, sostenendo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e invocando la rideterminazione degli importi dovuti in base al cumulo giuridico previsto dal Codice della Strada. Dall'altra parte, il convenuto ha eccepito la validità dell'ingiunzione, sostenendo che il termine di prescrizione era stato interrotto da un avviso bonario e che le violazioni contestate non erano omogenee per applicare il cumulo giuridico.

Il Giudice ha rigettato le domande dell'attore, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione, poiché l'avviso bonario era stato regolarmente notificato e aveva interrotto il termine prescrizionale. Inoltre, ha escluso l'applicazione del cumulo giuridico, evidenziando che le violazioni erano state commesse in tempi e con veicoli diversi, non soddisfacendo i requisiti di omogeneità richiesti dalla normativa. La decisione si fonda su un'analisi approfondita della normativa vigente e della documentazione presentata, confermando la legittimità dell'ingiunzione e condannando l'attore al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4390
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 4390
    Data del deposito : 29 maggio 2025

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