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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27482/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 2 maggio
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27482/2024 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Rocco Condello, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Como, alla via Varesina n. 1, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Controparte_1 P.IVA_1
Rosa Sala e Federico Bier, elettivamente domiciliato in , alla via della Guastalla n. 6, presso gli CP_1
uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 08-07-2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale, Parte_1
in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.
20240430889492747839636 per euro 18.102,99 emessa dal di in data 08-05-2024 e CP_1 CP_1
notificata in data 08-06-2024, nonché, in via principale, l'annullamento/illegittimità/inefficacia del predetto provvedimento ovvero di rideterminare gli importi dovuti in applicazione dell'art. 198 CdS. pagina 2 di 8 In primo luogo, parte attrice eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dal
, atteso il decorso del termine quinquennale stabilito dalla legge senza atti Controparte_1
interruttivi (ultima notifica il 19-02-2019).
In secondo luogo, parte attrice chiedeva la rideterminazione degli importi dovuti all'Ente in applicazione del cumulo materiale di cui all'art. 198 CdS, con riferimento agli artt. 8 e 8bis L. n.
689/1981, trattandosi di plurime violazioni del codice della strada connesse in tempi ravvicinati.
Ritualmente chiamato in giudizio, il si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 03-10-2024, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa a seguito di mancato pagamento di n. 71 verbali relativi a violazioni del Codice della Strada effettuate nel 2018, tutti regolarmente notificati all'opponente;
- l'ingiunzione di pagamento avversata è stata preceduta dall'emissione dell'avviso bonario notificato in data 30-12-2021 con conseguente rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge per i crediti inerenti il mancato pagamento di sanzioni da violazioni al Codice della Strada;
- non può trovare applicazione il cumulo giuridico di cui all'art. 8 bis L. n. 689/1981, poiché si tratta di violazione di norme diverse, commesse con veicoli diversi in tempi diversi.
Il convenuto chiedeva, quindi, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale, il rigetto delle domande formulate dal sig. Parte_1
, con conferma dell'ingiunzione opposta.
[...]
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 08-10-2024, il Giudice differiva l'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c. al 14-01-2025.
A tale udienza, il Giudice rigettava la domanda cautelare formulata dall'attore e rinvia il procedimento perla precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
02-05-2025.
A tale udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice decideva la causa come da sentenza in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda formulata dal sig. è infondata e deve essere rigettata per la ragioni Parte_1
che seguono.
In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente pagina 3 di 8 chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 8 20360/2006).
2.1. Venendo al merito della questione, in primo luogo l'attore/opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente, atteso che tra la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avversata, avvenuta il 08-06-2024 e la data di notifica del più recente verbale di accertamento, avvenuta il 19-02-2019, sarebbero trascorsi più di cinque anni, senza atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto non ha offerto la prova dell'effettivo invio dell'avviso bonario, contestando che la busta e l'avviso di ricevimento allegate dall'Ente possano essere ricondotte al sollecito in questione.
La censura non è fondata.
Dall'esame della documentazione versata in atti dal convenuto (doc. n. 3), emerge che il ha CP_1
inviato al sig. il sollecito di pagamento n. 20210430347192236992462 emesso in Parte_1
data 23-11-2021, a mezzo della raccomandata a.r. RK n. 68851448223-6; tale raccomandata a.r. è stata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 04-02-2022, dopo che il destinatario era stato regolarmente avvisato.
Diversamente dalla tesi attorea, il sollecito di pagamento è riconducibile alla busta tornata al mittente per compiuta giacenza, atteso che il numero della raccomandata in questione compare sia sul sollecito di pagamento, sia sulla busta.
Pertanto, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto dall'invio dell'avviso bonario di pagamento mediante raccomandata a.r. restituita al mittente per compiuta giacenza in data 04-02-
2022, con avviso di giacenza inviato al destinatario in data 30-12-2021.
Atteso che la notifica dei 71 verbali di accertamento non è contestata, rilevato che tali verbali sono stati notificati tra il 28-09-2018 e il 19-02-2019, rilevato che il sollecito di pagamento è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 04-02-2022, dopo che il destinatario era stato avvisato in data 30-12-2021 e rilevato che la notifica dell'ingiunzione di pagamento è avvenuta in data 08-06-
2024, consegue che il termine prescrizionale è stato interrotto dall'Ente, restando irrilevante il periodo di sospensione del termine in conseguenza della pandemia da Covid-19, che, comunque, trova applicazione al caso di specie.
Ne deriva il diritto dell'Ente di procedere all'esecuzione del credito incorporato nei verbali di contestazione regolarmente notificati e diventati definitivi in mancanza di opposizione.
2.2. In secondo luogo, parte opponente ha invocato l'applicazione del c.d. “cumulo giuridico”, richiamando gli artt. 198 CdS e 8 bis L. n. 689/1981.
pagina 5 di 8 Con riferimento alla normativa menzionata, vale rammentare che l'art. 198 CdS, nella formulazione vigente all'epoca della notifica dei verbali di contestazione, stabilisce che “1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.”
Inoltre, l'art. 8 bis L. n. 689/1981 stabilisce che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.”
Posto che non può essere invocata l'applicazione dell'art. 198 bis CdS, entrato in vigore solo il 06-08-
2022, quindi, in epoca successiva alle infrazioni contestate, esaminando le violazioni in questione, si rileva quanto segue:
- riguardano infrazioni a norme diverse del Codice della Strada (area C, corsia riservata, sosta vietata);
- sono state commesse con cinque diversi automezzi (FM032JE, FJ500HZ, FC897YD, CX783ZC,
DP932BW);
- sono state commesse in giorni diversi.
pagina 6 di 8 Le suddette caratteristiche impediscono l'applicazione della normativa invocata dall'attore.
Non è inutile rammentare che, in termini generali, l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo grava sull'Amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 4898/2015). Nel caso particolare, l'onere di dimostrare i presupposti di applicazione del disposto di cui all'art. 198, primo comma, CdS, grava su chi introduce, con la relativa azione, la richiesta di applicazione del cumulo giuridico e tale onere non è stato assolto.
Infine, si rammenta che la pronuncia dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 oggetto della presente opposizione costituisce attività di riscossione diretta delle sanzioni inflitte con i verbali divenuti definitivi e non più modificabili a causa della loro mancata impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 7
d.lgs. n. 150/2011.
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr Cass. civ. ord. n. 24962/2021), la notifica del verbale, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso questo e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determinano l'acquisto, da parte del verbale di cui trattasi, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
L'ingiunzione di pagamento, che sia stata preceduta da un accertamento contenuto in verbale divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo.
La presente opposizione a ingiunzione di pagamento proposta dal sig. appare Parte_1
allora come l'estremo e surrettizio tentativo dell'opponente di rimettersi in termini per contestare nel merito i verbali prodromici all'ingiunzione, non impugnati a tempo debito in sede giudiziale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011) e perciò divenuti definitivamente titoli esecutivi intangibili. Ma, come già osservato, le ragioni dell'opponente – basate sull'applicazione del cumulo giuridico – devono ritenersi ormai, dopo l'incontestabilità acquisita dai verbali per mancata impugnazione nei termini, non più deducibili, oltre che infondati, come già argomentato.
L'opposizione deve, quindi, essere respinta, con conferma dell'ingiunzione di pagamento avversata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, alla quale sono pagina 7 di 8 stati applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e le domande ivi svolte, con conferma Parte_2
dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430889492747839636 per euro 18.102,99 emessa dal
[...]
in data 08-05-2024 e notificata in data 08-06-2024; CP_1
2) condanna il sig. al pagamento, in favore della parte convenuta delle spese di Parte_1
lite, liquidate in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 2 maggio
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27482/2024 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Rocco Condello, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Como, alla via Varesina n. 1, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Antonello Mandarano, Maria Controparte_1 P.IVA_1
Rosa Sala e Federico Bier, elettivamente domiciliato in , alla via della Guastalla n. 6, presso gli CP_1
uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 08-07-2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale, Parte_1
in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.
20240430889492747839636 per euro 18.102,99 emessa dal di in data 08-05-2024 e CP_1 CP_1
notificata in data 08-06-2024, nonché, in via principale, l'annullamento/illegittimità/inefficacia del predetto provvedimento ovvero di rideterminare gli importi dovuti in applicazione dell'art. 198 CdS. pagina 2 di 8 In primo luogo, parte attrice eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dal
, atteso il decorso del termine quinquennale stabilito dalla legge senza atti Controparte_1
interruttivi (ultima notifica il 19-02-2019).
In secondo luogo, parte attrice chiedeva la rideterminazione degli importi dovuti all'Ente in applicazione del cumulo materiale di cui all'art. 198 CdS, con riferimento agli artt. 8 e 8bis L. n.
689/1981, trattandosi di plurime violazioni del codice della strada connesse in tempi ravvicinati.
Ritualmente chiamato in giudizio, il si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 03-10-2024, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa a seguito di mancato pagamento di n. 71 verbali relativi a violazioni del Codice della Strada effettuate nel 2018, tutti regolarmente notificati all'opponente;
- l'ingiunzione di pagamento avversata è stata preceduta dall'emissione dell'avviso bonario notificato in data 30-12-2021 con conseguente rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge per i crediti inerenti il mancato pagamento di sanzioni da violazioni al Codice della Strada;
- non può trovare applicazione il cumulo giuridico di cui all'art. 8 bis L. n. 689/1981, poiché si tratta di violazione di norme diverse, commesse con veicoli diversi in tempi diversi.
Il convenuto chiedeva, quindi, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale, il rigetto delle domande formulate dal sig. Parte_1
, con conferma dell'ingiunzione opposta.
[...]
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 08-10-2024, il Giudice differiva l'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c. al 14-01-2025.
A tale udienza, il Giudice rigettava la domanda cautelare formulata dall'attore e rinvia il procedimento perla precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
02-05-2025.
A tale udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice decideva la causa come da sentenza in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda formulata dal sig. è infondata e deve essere rigettata per la ragioni Parte_1
che seguono.
In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente pagina 3 di 8 chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 8 20360/2006).
2.1. Venendo al merito della questione, in primo luogo l'attore/opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente, atteso che tra la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avversata, avvenuta il 08-06-2024 e la data di notifica del più recente verbale di accertamento, avvenuta il 19-02-2019, sarebbero trascorsi più di cinque anni, senza atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto non ha offerto la prova dell'effettivo invio dell'avviso bonario, contestando che la busta e l'avviso di ricevimento allegate dall'Ente possano essere ricondotte al sollecito in questione.
La censura non è fondata.
Dall'esame della documentazione versata in atti dal convenuto (doc. n. 3), emerge che il ha CP_1
inviato al sig. il sollecito di pagamento n. 20210430347192236992462 emesso in Parte_1
data 23-11-2021, a mezzo della raccomandata a.r. RK n. 68851448223-6; tale raccomandata a.r. è stata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 04-02-2022, dopo che il destinatario era stato regolarmente avvisato.
Diversamente dalla tesi attorea, il sollecito di pagamento è riconducibile alla busta tornata al mittente per compiuta giacenza, atteso che il numero della raccomandata in questione compare sia sul sollecito di pagamento, sia sulla busta.
Pertanto, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto dall'invio dell'avviso bonario di pagamento mediante raccomandata a.r. restituita al mittente per compiuta giacenza in data 04-02-
2022, con avviso di giacenza inviato al destinatario in data 30-12-2021.
Atteso che la notifica dei 71 verbali di accertamento non è contestata, rilevato che tali verbali sono stati notificati tra il 28-09-2018 e il 19-02-2019, rilevato che il sollecito di pagamento è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 04-02-2022, dopo che il destinatario era stato avvisato in data 30-12-2021 e rilevato che la notifica dell'ingiunzione di pagamento è avvenuta in data 08-06-
2024, consegue che il termine prescrizionale è stato interrotto dall'Ente, restando irrilevante il periodo di sospensione del termine in conseguenza della pandemia da Covid-19, che, comunque, trova applicazione al caso di specie.
Ne deriva il diritto dell'Ente di procedere all'esecuzione del credito incorporato nei verbali di contestazione regolarmente notificati e diventati definitivi in mancanza di opposizione.
2.2. In secondo luogo, parte opponente ha invocato l'applicazione del c.d. “cumulo giuridico”, richiamando gli artt. 198 CdS e 8 bis L. n. 689/1981.
pagina 5 di 8 Con riferimento alla normativa menzionata, vale rammentare che l'art. 198 CdS, nella formulazione vigente all'epoca della notifica dei verbali di contestazione, stabilisce che “1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.”
Inoltre, l'art. 8 bis L. n. 689/1981 stabilisce che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.”
Posto che non può essere invocata l'applicazione dell'art. 198 bis CdS, entrato in vigore solo il 06-08-
2022, quindi, in epoca successiva alle infrazioni contestate, esaminando le violazioni in questione, si rileva quanto segue:
- riguardano infrazioni a norme diverse del Codice della Strada (area C, corsia riservata, sosta vietata);
- sono state commesse con cinque diversi automezzi (FM032JE, FJ500HZ, FC897YD, CX783ZC,
DP932BW);
- sono state commesse in giorni diversi.
pagina 6 di 8 Le suddette caratteristiche impediscono l'applicazione della normativa invocata dall'attore.
Non è inutile rammentare che, in termini generali, l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo grava sull'Amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 4898/2015). Nel caso particolare, l'onere di dimostrare i presupposti di applicazione del disposto di cui all'art. 198, primo comma, CdS, grava su chi introduce, con la relativa azione, la richiesta di applicazione del cumulo giuridico e tale onere non è stato assolto.
Infine, si rammenta che la pronuncia dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 oggetto della presente opposizione costituisce attività di riscossione diretta delle sanzioni inflitte con i verbali divenuti definitivi e non più modificabili a causa della loro mancata impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 7
d.lgs. n. 150/2011.
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr Cass. civ. ord. n. 24962/2021), la notifica del verbale, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso questo e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determinano l'acquisto, da parte del verbale di cui trattasi, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
L'ingiunzione di pagamento, che sia stata preceduta da un accertamento contenuto in verbale divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo.
La presente opposizione a ingiunzione di pagamento proposta dal sig. appare Parte_1
allora come l'estremo e surrettizio tentativo dell'opponente di rimettersi in termini per contestare nel merito i verbali prodromici all'ingiunzione, non impugnati a tempo debito in sede giudiziale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011) e perciò divenuti definitivamente titoli esecutivi intangibili. Ma, come già osservato, le ragioni dell'opponente – basate sull'applicazione del cumulo giuridico – devono ritenersi ormai, dopo l'incontestabilità acquisita dai verbali per mancata impugnazione nei termini, non più deducibili, oltre che infondati, come già argomentato.
L'opposizione deve, quindi, essere respinta, con conferma dell'ingiunzione di pagamento avversata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, alla quale sono pagina 7 di 8 stati applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e le domande ivi svolte, con conferma Parte_2
dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430889492747839636 per euro 18.102,99 emessa dal
[...]
in data 08-05-2024 e notificata in data 08-06-2024; CP_1
2) condanna il sig. al pagamento, in favore della parte convenuta delle spese di Parte_1
lite, liquidate in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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