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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9667 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56196/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56196/2024 promossa da:
, n. il a (C.F. ), +altri Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il che non ha contestato i fatti posti a fondamento Controparte_1 della domanda e ha chiesto la compensazione delle spese.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente
1 articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dai certificati di nascita e matrimonio dell'avo e dai documenti di identità dei ricorrenti, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi.
Dalla documentazione emerge infatti che l'atto di nascita non indica la cittadinanza dell'avo o dei suoi genitori. Parimenti il certificato di matrimonio contratto innanzi all'autorità brasiliana indica che l'avo è originario dell'Italia ma non che abbia la cittadinanza o nazionalità dello stesso. Inoltre, un'eventuale attestazione dell'autorità brasiliana sulla cittadinanza o sulla nazionalità italiana non avrebbe alcun valore, trattandosi di un'attestazione proveniente da soggetto che non ha alcun potere in ordine a un simile riconoscimento. Non opera poi il principio di non contestazione, poiché la nazionalità/cittadinanza è un'informazione sottoposta a pubblicità notizia nei registri dell'anagrafe.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno compensate in ragione della richiesta della convenuta.
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56196/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Roma 25/06/2025
Il Giudice
SI AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56196/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56196/2024 promossa da:
, n. il a (C.F. ), +altri Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il che non ha contestato i fatti posti a fondamento Controparte_1 della domanda e ha chiesto la compensazione delle spese.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente
1 articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dai certificati di nascita e matrimonio dell'avo e dai documenti di identità dei ricorrenti, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi.
Dalla documentazione emerge infatti che l'atto di nascita non indica la cittadinanza dell'avo o dei suoi genitori. Parimenti il certificato di matrimonio contratto innanzi all'autorità brasiliana indica che l'avo è originario dell'Italia ma non che abbia la cittadinanza o nazionalità dello stesso. Inoltre, un'eventuale attestazione dell'autorità brasiliana sulla cittadinanza o sulla nazionalità italiana non avrebbe alcun valore, trattandosi di un'attestazione proveniente da soggetto che non ha alcun potere in ordine a un simile riconoscimento. Non opera poi il principio di non contestazione, poiché la nazionalità/cittadinanza è un'informazione sottoposta a pubblicità notizia nei registri dell'anagrafe.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno compensate in ragione della richiesta della convenuta.
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56196/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Roma 25/06/2025
Il Giudice
SI AR
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