Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Caponnetto ed Enzo Gianmaria Cardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell'Ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di manufatti abusivi, anche in rettifica dell’ordinanza -OMISSIS-;
- dell'Ordinanza -OMISSIS-, con la quale il Comune ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di manufatti abusivi;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota, prot. n.-OMISSIS-, con la quale il Comune di Agrigento, ha rigettato l'istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 relativa al fabbricato già oggetto del ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- agisce per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in data 01.02.2023, con cui il Comune di Agrigento ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di una serie di manufatti abusivi realizzati su un appezzamento di terreno di sua proprietà, e disposto la rettifica del precedente ordine di ripristino n. -OMISSIS-, pure gravato con il ricorso all’esame.
2. Espone la ricorrente di aver ricevuto in donazione dalla madre un appezzamento di terreno sito in Agrigento, nella località -OMISSIS-, esteso are -OMISSIS-.
In data 03.03.1992 il Comune rilasciava alla ricorrente la concessione edilizia-OMISSIS-per la realizzazione di un fabbricato agricolo, che veniva quindi legittimamente edificato.
A partire dal 2010, tuttavia, la ricorrente realizzava una serie di opere edilizie senza i necessari titoli autorizzativi.
Segnatamente, in esito ad un sopralluogo effettuato in data 11.02.2022, l’Amministrazione rilevava, quanto al piano terra:
- la variazione della destinazione d'uso da agricolo a residenziale.
- la realizzazione nel quadrante sud-ovest del fabbricato di una veranda aperta da due lati di superficie pari a circa mq. 27,00
- nella parete perimetrale nord dell'immobile l’apertura di una nuova finestra;
- la mancata realizzazione di un’apertura prevista nel muro perimetrale est, sicché di fatto la parete risulta occlusa dalla realizzazione di un nuovo locale;
- la realizzazione di uno scivolo in calcestruzzo, per il superamento delle barriere architettoniche;
- la realizzazione di una scala esterna su due rampe, che dal piazzale conduce alla sopraelevazione del piano primo;
- la realizzazione in adiacenza al lato est dell'immobile di due manufatti contigui in muratura ad uso deposito, della superfice complessiva di circa mq. 35,00.
Quanto, invece, al primo piano veniva rilevato che “ Sulla copertura piana dell'immobile oggetto della C.E.-OMISSIS-del 03/03/1992, è stata realizzata una sopraelevazione di circa mq. 70,00… ”, e che “ Nella parte Nord-Ovest risulta presente una terrazza scoperta della superficie di circa mq. 24,00 priva di copertura, ma completa di pavimentazione… ”.
Infine, nella parte ovest del lotto, “ si è riscontrata la presenza di una tettoia aperta da tutti e quattro i lati…realizzata con struttura in ferro scatolare e… utilizzata a copertura del parcheggio auto ”, nonché di un “… cancello di ingresso al lotto, della larghezza di mt. 3,70 circa, realizzato in ferro a due battenti e ancorato a due pilastri in c.a. di cm. 30 x 50” .
Atteso che le opere descritte erano state tutte realizzate senza i necessari titoli edilizi, il Comune ne ha dunque ingiunto la demolizione dapprima con l’ordinanza n. -OMISSIS-, che veniva successivamente rettificata con la successiva ordinanza n. -OMISSIS-.
3. Per chiedere l’annullamento di tali provvedimenti è insorta la ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 31 marzo 2023 e depositato il 27 aprile successivo.
Il mezzo è affidato alle seguenti censure:
3.1. Legittimità dei fabbricati oggetto dell’ordine di demolizione. Erronea applicazione di legge. Travisamento dei fatti eccesso di potere.
Con il primo motivo di ricorso, premesso che le opere abusive sarebbero suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, parte ricorrente evidenzia di aver conferito incarico ad un tecnico per la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità e sostiene che il Comune, in assenza di preventiva determinazione su quest’ultima istanza, ed in pendenza del relativo procedimento dovrebbe sospendere tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati.
3.2. Illegittimità dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in quanto provvedimento emesso a distanza di notevole lasso di tempo rispetto alla data di esecuzione delle opere. Difetto di motivazione. Violazione del principio del ragionevole affidamento.
Con il secondo ordine di censure, la ricorrente denunzia che gli atti impugnati, intervenuti a distanza di tempo dalla realizzazione delle opere contestate, violerebbero il legittimo affidamento nel frattempo maturato in ordine alla legittimità dell’intervento edilizio, ed avrebbero richiesto una motivazione che desse conto dell’interesse pubblico che sorregge gli avversati ordini di ripristino.
3.3 Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo più grave dello straripamento.
Con il terzo motivo di ricorso ci si duole, infine, della circostanza che i provvedimenti impugnati riguarderebbero anche opere (la tettoia e lo scivolo per l’abbattimento delle barriere architettoniche) aventi natura pertinenziale e che, in ogni caso, non potrebbero essere assoggettate per legge alle sanzioni ripristinatorie adottate dal Comune.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 ottobre 2023 e depositato il 16 novembre successivo, parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-, notificata il giorno dopo, con la quale il Comune di Agrigento ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, relativa al fabbricato già oggetto del ricorso introduttivo, presentata dalla ricorrente il 24 aprile 2023.
L’avversato diniego è stato ancorato dall’Amministrazione ai seguenti rilievi:
“ Il lotto di terreno in cui ricade il fabbricato, part.-OMISSIS-, risulta minore di 10.000,00 mq, pertanto il progetto non rispetta i parametri edilizi previsti per la "Sottozona E I — zone agricole per la conduzione del fondo" art. 31 N.A. di P.R.G. In progetto è previsto l'asservimento ai fini edificatori delle particelle n°-OMISSIS-. Tali particelle distano dal fabbricato di circa ml. 3000. Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 2/2022, il trasferimento dei diritti edificatori, nelle more o in assenza delle specifiche norme regolamentari, può avvenire soltanto all'interno dello stesso comune tra lotti contigui ”.
5. Parte ricorrente lamenta:
5.1. Illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione. Violazione della legge 241/1990 e s.m.i. Difetto di istruttoria.
Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente denunzia che la motivazione del provvedimento impugnato non recherebbe alcuna indicazione, se non estremamente generica, delle ragioni per cui l’Amministrazione ha ritenuto di non tener conto delle osservazioni presentate in esito alla ricezione del preavviso di rigetto della domanda di sanatoria, afferenti alla possibilità di applicare alla vicenda per cui è causa l’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del PRG di Agrigento, che consente la cessione di cubatura anche tra lotti non contigui.
5.2. Erronea interpretazione ed applicazione di legge (art.22 della l.r. 2/2022) e di norma regolamentare (artt. 20 e 31 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Agrigento).
Con il secondo ordine di censure, premesso che l’istanza di accertamento di conformità presentata prevedeva la regolarizzazione dei manufatti abusivi previo asservimento delle particelle nn. -OMISSIS-, alcune delle quali non contigue rispetto al fondo su cui ricadono le opere abusive, parte ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto evidenziato dal gravato diniego, tale asservimento ( rectius tale cessione di cubatura) sarebbe ammessa dalle NTA del PRG di Agrigento anche tra fondi non contigui.
6. Il Comune di Agrigento non si è costituito in giudizio.
In vista della discussione, parte ricorrente non ha versato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 30 gennaio 2025.
7. Il ricorso introduttivo è infondato e va respinto.
7.1. Non coglie nel segno la doglianza articolata dalla ricorrente con il primo motivo, con cui si lamenta che i manufatti per cui è causa sarebbero sanabili e che, nelle more della decisione sull’istanza di sanatoria, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a sospendere tutti i provvedimenti sanzionatori prima posti in essere.
In disparte ogni considerazione sulla circostanza che parte ricorrente ha presentato l’istanza di accertamento di conformità in una data (il 24.04.2023) successiva alla notifica del mezzo di tutela all’esame, il Collegio rileva come nella fattispecie non vi sia ragione per derogare al costante orientamento della Sezione, che ha avuto ripetutamente modo di evidenziare come la proposizione della istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 successivamente all’ordinanza di demolizione, non vale, di per sé, ad incidere sulla legittimità del provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l’Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio - rigetto sull’istanza (cfr. in termini T.A.R. Palermo, sez. II, 7 settembre, 2020 n. 1838 e 27 dicembre 2022, n. 3751).
8. Non sono fondate, neanche le doglianze articolate con il secondo motivo del ricorso introduttivo, con le quali ci si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato e della violazione del principio del ragionevole affidamento. Sul punto il Collegio non può che ribadire come risponda a consolidati principi di diritto, per un verso, che la demolizione di un immobile edificato senza il necessario titolo avendo natura vincolata ed essendo rigidamente ancorata alla sussistenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non necessiti di specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 03/12/2018, n. 6839; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 03/12/2018, n. 2546) e, per altro verso, che il decorso del tempo tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il suo accertamento non comporti l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento per il privato, né innesti in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione (in termini, per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 luglio 2020, n. 1526 e 27 aprile 2023, n. 1423).
9. Non colgono nel segno neanche le doglianze con cui ci si duole della circostanza che alcune delle opere di cui è stata ingiunta la demolizione, segnatamente la tettoia e lo scivolo in calcestruzzo realizzato per l’abbattimento delle barriere architettoniche, avrebbero natura pertinenziale e, in ogni caso, per legge, non potrebbero sanzionate con la demolizione.
Sul punto va rammentato come la nozione di pertinenza urbanistica sia applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili. Ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando, come nel caso di specie è avvenuto, siano realizzati nuovi volumi, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia che alteri la sagoma di un fabbricato assentito.
Per altro verso è da escludere il carattere di precarietà della tettoia in parola, che risulta essere realizzata con una struttura in ferro e stabilmente ancorata al suolo, sicché non può ritenersi “precaria” poiché, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non si tratta di opera facilmente smontabile in relazione ai metodi ed ai materiali utilizzati che caratterizzano, invero, gli interventi edilizi di tipo non precario (cfr. ex multis TAR Palermo, sez. II, 26 settembre 2022, n. 2679 e giurisprudenza ivi richiamata).
9.1. Quanto allo scivolo in calcestruzzo realizzato per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in disparte ogni considerazione sull’estrema genericità della censura, il Collegio ne rileva l’infondatezza in ragione del vincolo sismico che pacificamente grava sull’area ove il manufatto è stato realizzato. In sostanza, l’opera in questione non può comunque essere qualificata come “ edilizia libera ” non necessitante di titolo edilizio atteso che, come è noto, qualunque intervento che si intenda realizzare su un’area vincolata e, dunque, anche un intervento astrattamente rientrante nella cosiddetta attività edilizia libera impone la previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo, pena l'applicazione delle misure ripristinatorie previste dalla legge (cfr. in termini TAR Palermo, sez. III, 13 ottobre 2023, n. 3059 e T.A.R. Catania sez. II, 22 maggio 2023, n. 1691).
10. È infondato anche il ricorso per motivi aggiunti.
Sono infondate le doglianze articolate con il primo motivo, con cui ci si duole del fatto che il Comune, nel respingere l’istanza di accertamento di conformità, nulla avrebbe argomentato in ordine ai rilievi prospettati dalla ricorrente nel dare riscontro al preavviso di diniego dell’istanza in parola.
Anche a non considerare che parte ricorrente nulla ha documentato in ordine ai rilievi in questione che non risultano versati nel fascicolo processuale, la doglianza è infondata poiché l’obbligo di valutazione degli scritti presentati ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 non implica una puntuale risposta a quanto rilevato dall’istante ove, come nel caso di specie, tali argomentazioni non avrebbero comunque consentito di determinare un diverso esito del procedimento, stante la natura vincolata dell’accertamento di conformità (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, 24 giugno 2022, n. 2055), su cui con specifico riferimento alla vicenda all’esame ci si soffermerà anche in seguito.
11. È infondato anche il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto evidenziato dal gravato diniego, la cessione di cubatura dalle altre particelle di proprietà della ricorrente sulla cui scorta essa intendeva raggiungere la potenzialità edificatoria necessaria per sanare i manufatti abusivi sarebbe ammessa anche tra fondi non contigui, a mente del combinato disposto degli artt. 20 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Agrigento.
A sostegno della censura all’esame parte ricorrente rileva che, con sentenza n. 1213 del 31 dicembre 2020, il C.G.A.R.S., nel decidere su analoga questione, ha evidenziato come il citato art. 31 delle NTA di Agrigento consenta “… espressamente e chiaramente, la cessione di cubatura tra fondi “non contigui”, sicché il riferimento alle “condizioni dell’art. 20” deve intendersi riferito a tutte le “altre” condizioni elencate all’art. 20, esclusa quella della vicinanza tra i fondi” .
Osserva preliminarmente il Collegio che l’art. 31 delle citate NTA (relativo alle Zone E “Aree destinate all'attività agricola”), con riferimento alla Sottozona E1 (“Zone agricole per la conduzione del fondo”) stabilisce in effetti che, “ ai fini del calcolo della superficie edificabile, è ammessa l'utilizzazione di terreni non contigui alle condizioni dell'art. 20 ”, ma anche che “ Il rilascio della concessione è subordinato al possesso da parte del richiedente del requisito di conduttore diretto ”.
L’art. 20, invece, rubricato “ norme generali di carattere edilizio ”, stabilisce (sub “C”), con specifico riferimento alle zone agricole E1, che è ammesso il coacervo delle aree, ai fini del calcolo della superficie edificabile, ad una serie di condizioni, ossia che “ l'edificio per residenza rurale non superi 800 mc .”; che “ ai fini del calcolo del volume edificabile non siano computati terreni catastalmente incolti ”; che “ sia dimostrata dal richiedente la condizione che i lotti accorpati fanno parte di un’unica azienda agricola e siano collegati funzionalmente ”; che “ il trasferimento della cubatura edilizia risulti da apposito atto di vincolo trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari ”, ed infine che si tenga conto della cubatura espressa da preesistenti edifici e che i fondi da accorpare siano limitrofi o separati da viabilità pubblica.
Tanto premesso, anche a non considerare che il citato arresto del Giudice d’Appello non prende espressa posizione sulle modalità di calcolo del lotto minimo limitandosi a considerare legittima la cessione di cubatura tra lotti non contigui, il Collegio reputa che le citate disposizioni delle NTA di Agrigento disciplinano, appunto, le modalità di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetria, ma non incidono sulle modalità di calcolo del lotto minimo che, come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, è frutto dell’esigenza di garantire spazi sufficienti per il razionale esercizio delle relative attività, in guisa che esso non leda altri interessi di rilievo urbanistico (viabilità, fruibilità degli spazi, sicurezza, zona verde, etc.).
Avuto riguardo alla predetta ratio , è chiaro che l’istituto dell’asservimento a soli fini edificatori (la cosiddetta cessione di cubatura) non sia sufficiente ad integrare il requisito dell’insufficienza del lotto, giacché la consumazione o la riduzione della potenzialità edificatoria del fondo servente non elimina la necessità che il fondo avvantaggiato abbia comunque spazi propri, sufficienti a garantire le esigenze connesse alla coltivazione dei fondi (passaggio di mezzi agricoli, salubrità e proficuità delle coltivazioni) e tutte le altre esigenze legate alle dimensione minima dell’estensione del suolo (cfr. in termini, TAR Palermo, sez. II, 28 giugno 2021, n. 2032; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 agosto 2015, n. 4012).
In sostanza, il Collegio ritiene che il limite minimo di estensione previsto dal PRG di Agrigento per gli interventi in zona E1, non possa essere integrato facendo riferimento ad altri lotti asserviti, stante che la lettera dell’art. 31 delle NTA si limita a prevedere l’utilizzo di terreni non contigui ai, soli, “… fini del calcolo della superficie edificabile ”, senza alcun riferimento alla citata estensione minima del lotto fissata in 10.000 mq.
Giova rammentare come questa Sezione, su tale specifica questione, abbia già rilevato che “… il limite dell’estensione minima, che deve possedere un lotto per essere edificabile, costituisce un limite assoluto di edificazione, che prescinde dalla cubatura ammissibile e risponde all’esigenza di evitare l’irragionevole edificazione in aree di ridotte dimensioni, che inevitabilmente determinerebbe un impatto visivo negativo, e che nulla ha a che vedere con l’indice di fabbricabilità di una più ampia zona di territorio che viene rispettato, nel suo complesso, anche attraverso la cessione di cubatura tra lotti vicini, nei limiti consentiti dalla normativa che la disciplina ” (TAR Palermo, sez. II 21 dicembre 2020, n. 5965).
La doglianza è dunque infondata, atteso che il gravato diniego è ancorato anzitutto alla rilevata insussistenza dei parametri edilizi previsti dall’art. 31 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Agrigento che, per la sottozona E1, prescrivono un lotto minimo edificabile pari a 10.000 mq, mentre nella fattispecie è pacifico (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti) che il fondo su cui insistono i manufatti abusivi ha una dimensione inferiore al lotto minimo essendo “… esteso are 85 e centiare 60 ”, ossia 8.560 mq.
L’assenza di tale evidente presupposto rafforza e specifica quanto già rilevato in ordine alla natura vincolata del provvedimento impugnato e consente al Collegio, stante la natura di atto plurimotivato del diniego di sanatoria impugnato, di rigettare la doglianza con cui parte ricorrente lamenta, come detto, che le norme tecniche di attuazione del PRG di Agrigento consentono la cessione di cubatura anche tra fondi non contigui (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2021, n. 2687).
11.1. Anche a non tenere conto di tutto quanto esposto, il Collegio ritiene che, in ogni caso, la tesi della ricorrente non abbia pregio, non essendo stato documentato il soddisfacimento delle altre condizioni a cui gli art. 20 e 31 delle NTA di Agrigento subordinano la possibilità di cumulare le aree, ai fini del calcolo della superficie edificabile.
Dalla lettura della relazione tecnica allegata all’istanza di accertamento di conformità della ricorrente poi respinta dal Comune (allegato 006 del deposito originale), si evince infatti che, alla data di presentazione dell’istanza in parola (il 24.04.2023), non era stato stipulato e tanto meno trascritto alcun atto di vincolo riguardante i lotti interessati, limitandosi il tecnico della ricorrente ad evidenziare che “… rimane una superficie da asservire di mq 15350,46 per la quale si procederà al vincolo di asservimento ”.
Inoltre, nulla è stato comprovato in ordine alle ulteriori prescrizioni del citato art. 20 delle NTA a mente del quale, come detto, i lotti interessati non devono essere incolti, devono far parte di un’unica azienda agricola e devono essere collegati funzionalmente.
Infine, nulla è stato documentato in ordine al possesso da parte della richiedente del requisito di conduttore diretto, a cui l’art. 31 delle NTA del Comune di Agrigento subordina il rilascio della concessione.
12. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono infondati e vanno perciò rigettati.
13. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esonera il Collegio dall’onere di provvedere sulle spese di lite.
Resta fermo l’obbligo di parte ricorrente di versare il contributo unificato anche per i motivi aggiunti, i quali, contrariamente a quanto prospettato non contengono vizi di illegittimità derivata ma hanno ad oggetto un autonomo provvedimento censurato con motivi del tutto nuovi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di lite.
Dichiara l’obbligo di parte ricorrente di versare il contributo unificato sui motivi aggiunti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.