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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2890/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/09/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. BELLOMO Parte_1
MICHELANGELO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Terlizzi, alla via Kennedy n.
44, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAGNETTA MARINA e Controparte_1
GERMANA DE LUCIA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Terlizzi, Corso Garibaldi
n. 64, è elettivamente domiciliato;
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2024, ha chiesto affidare in modo Parte_1 condiviso il figlio minore, a entrambi i genitori, con collocamento di quest' ultimo presso Per_1 di sé e conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlio;
quindi, onerare il del CP_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un contributo per il pagamento delle spese di locazione per il 50 %, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Con decreto del 12.09.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 19.03.2025, si è costituito chiedendo il rigetto delle avverse domande e chiedendo disporsi a suo carico il Controparte_1 mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
All'udienza di comparizione del 20.03.2025 le parti, personalmente presenti, a seguito di ampia discussione, hanno chiesto la definizione del giudizio alle condizioni contenute nel verbale di udienza.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al verbale dell'udienza del 20.3.2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/09/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. BELLOMO Parte_1
MICHELANGELO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Terlizzi, alla via Kennedy n.
44, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAGNETTA MARINA e Controparte_1
GERMANA DE LUCIA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Terlizzi, Corso Garibaldi
n. 64, è elettivamente domiciliato;
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2024, ha chiesto affidare in modo Parte_1 condiviso il figlio minore, a entrambi i genitori, con collocamento di quest' ultimo presso Per_1 di sé e conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlio;
quindi, onerare il del CP_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un contributo per il pagamento delle spese di locazione per il 50 %, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Con decreto del 12.09.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 19.03.2025, si è costituito chiedendo il rigetto delle avverse domande e chiedendo disporsi a suo carico il Controparte_1 mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
All'udienza di comparizione del 20.03.2025 le parti, personalmente presenti, a seguito di ampia discussione, hanno chiesto la definizione del giudizio alle condizioni contenute nel verbale di udienza.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al verbale dell'udienza del 20.3.2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli