Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n.3358/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. LISO CELESTE -c.f. nonché dell'avv. C.F._1
SERNIA SABINO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
Controparte_1
[...]
-con l'assistenza e difesa, ai sensi
[...] dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa Controparte_2
-c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 04/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 05/05/2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere – previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario (Direttiva del
Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4 c.d. Principio di
1
[...]
in qualità di personale A.T.A. per Controparte_1 il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee, ad ottenere il riconoscimento del diritto al Compenso Individuale Accessorio per gli anni scolastici e il numero di giornate lavorative (232 nell'a.s. 2020/2021 esclusi 3 giorni di assenza e 245 nell'a.s.
2021/2022) specificate in ricorso – la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma corrispondente, previa quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre accessori di legge e spese di lite.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
III. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di Questo Ufficio
Giudicante e della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (a titolo esemplificativo sentenza Dott. Bile n. 6304/2022; sent.
Dott. Barbato n. 1446/2023), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
III.1. - Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è previsto dall'art. 82 CCNL 2007. Tale articolo al comma 1, recita:
"1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam".
Il predetto art. 82, comma 5, destinato al personale a tempo determinato, recita: "5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego
2 a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche". Il comma
7, della medesima norma collettiva ha cura di precisare che detto compenso (CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 15/3/2001 risulta che il c.d. "Compenso Individuale Accessorio" di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d. "Retribuzione Professionale
Docenti".
L'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, rubricato "Retribuzione
Professionale Docenti", stabilisce che: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31/8/1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1, e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
3 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31/8/1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26/5/1999, ed agli artt. 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".
III.2. - Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle "condizioni di impiego" di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020).
Tale interpretazione corrisponde ai condivisibili pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla "Retribuzione
Professionale Docenti": "Le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto dell'art. 7, comma 3, del CCNL 15/3/2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 6293/2020, Cass.
Civ., Sez. Lav., ord., 27 luglio 2018, n. 20015).
4 III.3. - La giurisprudenza di legittimità ha quindi fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva
1999/70/CE. In proposito la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente richiamato quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la citata Clausola 4 "esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può esser giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate" (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent.
619/2020).
III.4. - Pertanto, si ritiene che l'art. 7 del CCNL 15/3/2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva
1999/70/CE e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come la CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del
CCNI 31/8/1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento.
IV. - Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato (circostanza pacifica e/o documentata con la produzione dei relativi contratti), durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal
5 personale assunto a tempo indeterminato, al quale è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio.
A ben vedere infatti la prestazione del personale ATA ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell'incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
IV.1. - Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle mansioni, la parte ricorrente non si è
Cont vista riconoscere il per aver svolto incarichi temporanei, ossia le c.d. supplenze brevi o saltuarie per i periodi dedotti in ricorso, subendo quindi un'ingiustificata disparità di trattamento. Per queste ragioni anche la parte ricorrente ha diritto all'indennità pretesa con il ricorso.
IV.2. - Deve pertanto essere dichiarato, in accoglimento del ricorso, il diritto della parte ricorrente all'emolumento in esame, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva [in misura di 1/30 dell'importo del
Compenso Individuale Accessorio (pari ad Euro 66,90 per il personale ATA Aree A/As) per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese], in relazione ai periodi di lavoro sopra considerati e risultanti documentalmente.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 1.100,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico del Compenso Individuale Accessorio in
6 relazione ai seguenti periodi di lavoro: 232 nell'a.s. 2020/2021 e
245 nell'a.s. 2021/2022;
- condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del al pagamento della
[...] Controparte_4 corrispondente somma da quantificare nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il in persona Controparte_1 del pro tempore, a rifondere in favore della parte CP_4 ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in €
500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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