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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045/2023 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ottavia Malagoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Corso Canalgrande, 3
ATTRICE contro
(C.F. rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti Luca Trevisi Borsari e Alberto Leardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Viale
Muratori, 225
CONVENUTA
Avente ad oggetto: indennizzo
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 28.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
ivi sentirla condannare a indennizzare i danni subito in occasione di due furti avvenuti, presso il proprio immobile, in data 31.03.0222 e
01.04.2022.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva la Controparte_1 inoperatività della polizza nei casi denunciati dall'attrice, nonché
l'eccessività delle somme da essa richiesta e chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda attorea.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, con riferimento all'onere della prova significativo è
l'orientamento, oramai consolidato della Suprema Corte per la quale
“nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi”
e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. Civ., Ord. n. 1558 del 23.01.2018).
Orbene, nella presente vicenda parte attrice non ha provato che i furti fossero avvenuti secondo le modalità previste in polizza, nello specifico al punto 4.1 delle condizioni di polizza (doc. n. 6 atto di citazione), ovvero che fossero avvenuti con scasso o rimozione delle difese esterne dei locali, oppure praticando aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai, oppure con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili o con uso di chiavi vere smarrite o sottratte, oppure mediante apertura di serrature elettroniche, oppure clandestinamente, introducendosi all'interno con scasso o rimozione delle difese esterne dei locali”.
Sul punto, rilevante è quanto veniva accertato dal perito geometra
[...]
incaricato dallo studio Agree, il quale nella sua perizia Persona_1
Pag. 2 di 4 così riportava testualmente: “lo scrivente poteva accertare e verificare personalmente che sulla porta REI non erano presenti segni di scasso o effrazioni (il telaio non presentava effrazioni) e che le serrature (era inserita la chiave nella stessa) non presentava malfunzionamento nell'apertura”.
Circostanza che il geom. sentito come testimone Persona_1 confermava: “…noi verifichiamo sempre se ci sono manomissioni o meno e avendo inserito le chiavi originali che aprivano tranquillamente la porta, senza riscontrare alcun motivo strano che può lasciare supporre una manomissione della porta, si è potuto verificare, anche alla luce della denuncia, che non ci fosse stata alcuna effrazione…non abbiamo riscontrato nessun segno di scasso e/o di effrazione”.
Al riguardo, le stesse dichiarazioni rese dal figlio del titolare della società, a prescindere dalle discordanze per avere prima dichiarato di avere trovato la porta aperta e poi invece che la stessa era chiusa, lasciano supporre come non si fossero verificate le condizioni di polizza previste dal punto 4.1 non è stata in grado, pertanto, di provare alcuna delle Parte_1
modalità di furto previste dalla polizza per giustificare l'indennizzo, né che il furto fosse avvenuto con scasso della serratura, né con modalità
“clandestine”, posto che l'eventuale intrusione di soggetti ignoti all'interno del cortile della villa “scavalcando” meramente una recinzione plastificata sul confine esclude lo scasso o rimozione delle difese esterne.
Ne consegue che va riconosciuto a parte attrice il solo importo di €
680,00=, tra l'altro già corrisposto da con riferimento ai danni CP_1
ai beni subiti nel secondo evento, nello specifico faretto e cassaforte, connessi agli atti dolosi di terzi (punto 2.1 lettera k).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Pag. 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 2045/2023 R.G.:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva Controparte_1 somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 29 aprile 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045/2023 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ottavia Malagoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Corso Canalgrande, 3
ATTRICE contro
(C.F. rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti Luca Trevisi Borsari e Alberto Leardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Viale
Muratori, 225
CONVENUTA
Avente ad oggetto: indennizzo
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 28.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
ivi sentirla condannare a indennizzare i danni subito in occasione di due furti avvenuti, presso il proprio immobile, in data 31.03.0222 e
01.04.2022.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva la Controparte_1 inoperatività della polizza nei casi denunciati dall'attrice, nonché
l'eccessività delle somme da essa richiesta e chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda attorea.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, con riferimento all'onere della prova significativo è
l'orientamento, oramai consolidato della Suprema Corte per la quale
“nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi”
e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. Civ., Ord. n. 1558 del 23.01.2018).
Orbene, nella presente vicenda parte attrice non ha provato che i furti fossero avvenuti secondo le modalità previste in polizza, nello specifico al punto 4.1 delle condizioni di polizza (doc. n. 6 atto di citazione), ovvero che fossero avvenuti con scasso o rimozione delle difese esterne dei locali, oppure praticando aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai, oppure con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili o con uso di chiavi vere smarrite o sottratte, oppure mediante apertura di serrature elettroniche, oppure clandestinamente, introducendosi all'interno con scasso o rimozione delle difese esterne dei locali”.
Sul punto, rilevante è quanto veniva accertato dal perito geometra
[...]
incaricato dallo studio Agree, il quale nella sua perizia Persona_1
Pag. 2 di 4 così riportava testualmente: “lo scrivente poteva accertare e verificare personalmente che sulla porta REI non erano presenti segni di scasso o effrazioni (il telaio non presentava effrazioni) e che le serrature (era inserita la chiave nella stessa) non presentava malfunzionamento nell'apertura”.
Circostanza che il geom. sentito come testimone Persona_1 confermava: “…noi verifichiamo sempre se ci sono manomissioni o meno e avendo inserito le chiavi originali che aprivano tranquillamente la porta, senza riscontrare alcun motivo strano che può lasciare supporre una manomissione della porta, si è potuto verificare, anche alla luce della denuncia, che non ci fosse stata alcuna effrazione…non abbiamo riscontrato nessun segno di scasso e/o di effrazione”.
Al riguardo, le stesse dichiarazioni rese dal figlio del titolare della società, a prescindere dalle discordanze per avere prima dichiarato di avere trovato la porta aperta e poi invece che la stessa era chiusa, lasciano supporre come non si fossero verificate le condizioni di polizza previste dal punto 4.1 non è stata in grado, pertanto, di provare alcuna delle Parte_1
modalità di furto previste dalla polizza per giustificare l'indennizzo, né che il furto fosse avvenuto con scasso della serratura, né con modalità
“clandestine”, posto che l'eventuale intrusione di soggetti ignoti all'interno del cortile della villa “scavalcando” meramente una recinzione plastificata sul confine esclude lo scasso o rimozione delle difese esterne.
Ne consegue che va riconosciuto a parte attrice il solo importo di €
680,00=, tra l'altro già corrisposto da con riferimento ai danni CP_1
ai beni subiti nel secondo evento, nello specifico faretto e cassaforte, connessi agli atti dolosi di terzi (punto 2.1 lettera k).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Pag. 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 2045/2023 R.G.:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva Controparte_1 somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 29 aprile 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4