Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13068
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Sentenza 24 settembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, ha pronunciato sentenza in merito a un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da una società (Parte_1) nei confronti di un ente impositore (Controparte_1), avente ad oggetto l'opposizione a tre pignoramenti esattoriali notificati. La società ricorrente lamentava l'illegittimità delle esecuzioni forzate, sostenendo che le cartelle sottese fossero state oggetto di definizione agevolata o già sospese. Argomentava, inoltre, che la natura dei pignoramenti ex art. 543 c.p.c., che prevedono l'accantonamento delle somme fino all'udienza di comparizione, creasse una situazione di stallo risolvibile solo con il ricorso d'urgenza, data la presunta impossibilità di ottenere una sospensione inaudita altera parte secondo l'orientamento del Tribunale di Roma. L'ente impositore si è costituito, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello strumento utilizzato, in quanto residuale, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., confermando quanto già anticipato ai sensi dell'art. 101, II co., c.p.c. nell'ordinanza del 7.12.2023. Ha infatti ribadito la natura atipica e residuale del ricorso d'urgenza, il cui accesso è consentito solo in assenza di una tutela specifica. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che lo strumento appositamente previsto dall'ordinamento per l'opposizione a pignoramento notificato sia l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, II co., c.p.c., sia per il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. sia per il pignoramento diretto ex art. 73 DPR 602/73. Ha escluso che le differenze tra le due tipologie di pignoramento giustifichino l'utilizzo del rimedio residuale, poiché in entrambi i casi le somme non possono essere svincolate prima della decisione cautelare o di merito. Pertanto, la domanda è stata dichiarata inammissibile, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in via equitativa ai parametri minimi, stante il motivo assorbente di inammissibilità e il valore della causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13068
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 13068
    Data del deposito : 24 settembre 2025

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