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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13068 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 47903/2023 del ruolo generale contenzioso
TRA
Parte_1
(Avv. Diego Militerni)
- ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
(Avv. Giancarlo Mansi)
- CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso pignoramento esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 26.10.2023 la ha proposto Parte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso l'esecuzione forzata intrapresa da
[...]
, in forza di tre pignoramenti ex art. 543 c.p.c., affermando l'illegittimità delle Controparte_1 esecuzioni forzate in quanto le cartelle sottese ai pignoramenti erano state oggetto di definizione agevolata ovvero già sospese inaudita altera parte.
Ha affermato il ricorrente che poiché i pignoramenti ex art. 543 c.p.c., “differentemente da quelli eseguiti ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 che prevedono l'ordine al terzo di pagamento diretto delle somme, prevedono che le somme pignorate vengano accantonate sino all'udienza di comparizione”, si sarebbe creata una situazione di stallo, emendabile unicamente attraverso la proposizione di una ricorso ex art. 700 c.p.c., perché “l'orientamento del Tribunale di Roma non comporta la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte”. Con ordinanza del 7.12.2023 il Giudice, nel fissare l'udienza, ha rilevato ai sensi dell'art. 101, II co., c.p.c., che il ricorso depositato si palesava prima facie inammissibile nella presente ipotesi di opposizione a pignoramento già notificato al contribuente, in quanto la tutela ex art. 700
c.p.c. ha natura atipica e residuale rispetto agli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela. Contr Con comparsa depositata il 6.2.2024 si è costituita l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello strumento utilizzato, in quanto residuale. Nel merito ha poi evidenziato l'infondatezza della domanda ed ha chiesto la reiezione del ricorso ex art. 700 c.p.c., con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 17.9.2025, documentalmente istruita, la causa è stata trattenuta in decisione, già concessi i termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in via preliminare esaminare quanto già evidenziato nel provvedimento del
7.12.2023 ai sensi dell'art. 101, II co., c.p.c., in merito alla residualità dello strumento impugnatorio scelto dalla società.
In particolare, come da quest'ultima esposto, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato proposto avverso tre atti di pignoramento notificati dall' alla Controparte_1 Parte_1
In proposito allora viene in rilevo la già illustrata natura atipica e residuale del ricorso d'urgenza, il cui accesso è consentito dal legislatore unicamente nel caso in cui l'ordinamento non appronti una tutela specifica per la fattispecie di cui si chiede la tutela.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, nel caso di specie l'opposizione ex art. 615, II co., c.p.c. è lo strumento che il legislatore ha specificamente previsto al fine di tutelare l'ipotesi in cui sia stato notificato un pignoramento, tanto ordinario ai sensi dell'art. 543 c.p.c., quanto diretto ex art. 73 DPR 602/73. Nelle dette ipotesi, infatti, è stata assicurata dall'ordinamento sia la tutela cautelare, sia la possibilità di ottenere nella fase di merito in riassunzione, eventuale e successiva, una sentenza idonea a fare stato fra le parti.
Nessun pregio, invero, rivestono le argomentazioni del ricorrente in merito alla differenza di tutela fra l'opposizione all'esecuzione avverso un pignoramento diretto ex art. 73 DPR 602/73, ovvero avverso il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c.: mentre nel primo caso la sospensione Contr inaudita altera parte può essere concessa dal GE in quanto l' ha la possibilità di entrare immediatamente in possesso della somma pignorata dato che il pignoramento diretto prevede che il terzo, se non proposta opposizione e non sospeso il pignoramento, versa le somme direttamente al creditore senza la necessità di un provvedimento di assegnazione giudiziale, nel secondo caso, al contrario, la sospensione inaudita altera parte non riveste alcuna funzionalità, trattandosi di un pignoramento che per il trasferimento delle somme richiede un'ordinanza di assegnazione del GE, il quale dovrà ciò nonostante prima vagliare la fondatezza dell'opposizione avanzata.
In entrambi i casi, comunque, le somme non possono essere svincolate in favore del debitore sino all'esito della decisione cautelare non riassunta nel termine perentorio assegnato (per gli effetti di consolidamento dell'eventuale sospensione concessa e non riassunta nel suddetto termine), ovvero del giudizio di merito che abbia accolto l'opposizione.
Tutto ciò premesso, la domanda ex art. 700 c.p.c. avanzata dalla deve essere Parte_1 allora dichiarata inammissibile, poiché come sopra evidenziato, l'opposizione avverso un pignoramento notificato al debitore deve essere necessariamente proposta ai sensi degli artt. 615 II e ss c.p.c., non già facendo ricorso ad uno strumento residuale ed atipico quale il presente (Cfr. Cass.
2051/2000, nonché Cass. 15220/2005).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ancorando la liquidazione ai parametri minimi, stante il motivo assorbente di inammissibilità del ricorso, e al valore della causa (fra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla
[...] nei confronti di , ogni altra domanda respinta, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
Contr
2) condanna la al pagamento delle spese di giudizio in favore di , Parte_1 liquidate in € 10.180,00 per compensi, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 23.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina