Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2014, n. 24197
CASS
Sentenza 13 novembre 2014

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In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al "petitum" e alla "causa petendi", non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. (Fattispecie relativa ad una domanda proposta contro il gestore di un tratto autostradale, quale responsabile del sinistro cagionato dalla presenza di detriti sulla sede stradale).

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  • 1Corte di cassazione
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    FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 887/2017, depositata in data 1° marzo 2017 - in controversia promossa, con citazione del dicembre 2010, da Fastweb s.p.a., società operante nel settore dei servizi di telefonia, nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., società che fornisce in Italia servizi di comunicazione mobile attraverso le proprie reti, all'esito del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 11731 del 3 agosto 2007 (divenuto definitivo nell'aprile 2011, a conclusione delle impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo, con il quale era stato accertato l'abuso di posizione dominante nei confronti della …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2014, n. 24197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24197
Data del deposito : 13 novembre 2014

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