Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al "petitum" e alla "causa petendi", non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. (Fattispecie relativa ad una domanda proposta contro il gestore di un tratto autostradale, quale responsabile del sinistro cagionato dalla presenza di detriti sulla sede stradale).
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FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 887/2017, depositata in data 1° marzo 2017 - in controversia promossa, con citazione del dicembre 2010, da Fastweb s.p.a., società operante nel settore dei servizi di telefonia, nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., società che fornisce in Italia servizi di comunicazione mobile attraverso le proprie reti, all'esito del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 11731 del 3 agosto 2007 (divenuto definitivo nell'aprile 2011, a conclusione delle impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo, con il quale era stato accertato l'abuso di posizione dominante nei confronti della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2022
FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 887/2017, depositata in data 1° marzo 2017 - in controversia promossa, con citazione del dicembre 2010, da Fastweb s.p.a., società operante nel settore dei servizi di telefonia, nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., società che fornisce in Italia servizi di comunicazione mobile attraverso le proprie reti, all'esito del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 11731 del 3 agosto 2007 (divenuto definitivo nell'aprile 2011, a conclusione delle impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo, con il quale era stato accertato l'abuso di posizione dominante nei confronti della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2014, n. 24197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24197 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8952/2011 proposto da:
DI TO CCRBNT334A03F158, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato LUPONIO Ennio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO DELLA COSTANZA giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 07516911000, in persona del procuratore speciale Avv. FRATTA PIETRO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENTI Marco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 197/2010 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/02/2010 R.G.N. 1707/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l'Avvocato GIAN MARCO SPANI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 18.4.1991 il sig. RD TO, mentre percorreva l'autostrada "A14", perse il controllo della propria autovettura e provocò un sinistro stradale. Assumendo che lo sbandamento fosse dovuto al ristagno di acqua e detriti sulla sede stradale, il sig. RD nel 1993 convenne dinanzi al Tribunale di Bologna la società Autostrade s.p.a., gestore del tratto autostradale ove avvenne il sinistro, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
2. La Autostrade si costituì chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni causati alle infrastrutture autostradali.
3. Il Tribunale di Bologna con sentenza 5.6.2005 n. 1721 rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale. La Corte d'appello di Bologna, adita dal soccombente, con sentenza 16.2.2010 n. 197 rigettò il gravame.
4. La sentenza d'appello viene ora impugnata per cassazione dal sig. RD TO, sulla base di tre motivi.
Ha resistito la Autostrade con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3 (si assumono violati gli artt. 1218 e 2043 c.c., nonché gli artt. 112, 113 e 190 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5. Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel qualificare la domanda attorea come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale;
soggiunge di avere in realtà prospettato sin dall'atto di citazione fatti materiali idonei a fondare tanto una domanda di condanna per responsabilità extracontrattuale, quanto una domanda di condanna della autostrade per inadempimento contrattuale.
1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., il motivo è inammissibile.
Il ricorrente si duole infatti di una erronea qualificazione della propria domanda, e la qualificazione della domanda costituisce un accertamento in fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011, Rv. 617196). Nella specie la Corte d'appello ha compiuto tale qualificazione e l'ha motivata, sicché la pretesa violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., non può venire in rilievo.
1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., il motivo è infondato.
Va premesso che, con riferimento a questo tipo di vizio, è consentito alla Corte di Cassazione esaminare ed interpretare gli atti processuali, poiché la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato costituisce un error in procedendo (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 17109 del 22/07/2009, Rv. 610156).
Sostiene dunque il ricorrente che avendo egli allegato nell'atto di citazione fatti idonei a dimostrare sia una responsabilità per inadempimento, sia una responsabilità da fatto illecito, Tribunale e Corte d'appello avrebbero dovuto provvedere loro, d'ufficio, a quella qualificazione della domanda che l'attore in primo grado non seppe o non volle fare in modo compiuto ed esplicito.
È una tesi del tutto destituita di fondamento.
L'atto di citazione notificato dal sig. RD TO alla società Autostrade il 14.10.1993 non contiene il minimo riferimento all'esistenza d'un contratto, alla qualificazione di esso, alla data di stipula, agli effetti, agli obblighi da esso scaturenti. Già, dunque, sarebbe stato arduo in un atto di citazione così concepito ravvisare la prospettazione di una responsabilità negoziale a carico della società convenuta.
Ma anche ad ammettere che il tenore sintattico della citazione fosse ambiguo, proprio questa ambiguità ha giustamente condotto il giudice di merito a qualificare la domanda come extracontrattuale, in base al consolidato principio secondo cui al cospetto di una domanda ambigua, il cui petitum e la cui causa petendi non consentano di stabilire se la scelta del danneggiato sia stata in favore della responsabilità contrattuale o di quella aquiliana, deve ritenersi che sia stata proposta una azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., poiché la domanda contrattuale deve "essere espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione generica dell'inosservanza di precetti o di disposizioni legislative" (così Sez. 3, Sentenza n. 5244 del 10/03/2006, Rv. 589187).
1.4. Il primo motivo di ricorso, infine, è infondato nella parte in cui prospetta un vizio motivazionale.
La Corte d'appello ha infatti adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto proposta una domanda di responsabilità extracontrattuale, e su quelle per cui doveva ritenersi inammissibile per tardività la domanda di risarcimento del danno contrattuale (pp. 4-5): e cioè che nell'atto di citazione non si faceva cenno a responsabilità negoziali della Autostrade, e che la loro formulazione per la prima volta in comparsa conclusionale fu tardiva.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Anche col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3 (si assumono violati gli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
5. Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2043 c.c., nel ritenere che il sinistro fosse dovuto a imprudenza della vittima. Sostiene che, al contrario, le prove raccolte avevano dimostrato che sulla strada vi era un pericolo imprevedibile rappresentato dal ristagno d'acqua, a sua volta causato da una difettosa manutenzione delle caditoie di scolo, e che al massimo alla vittima si poteva attribuire un concorso di colpa, ma non la colpa esclusiva dell'accaduto.
La Corte d'appello, poi, avrebbe violato l'art. 2051 c.c., nel ritenere, in assenza di prove idonee, superata la presunzione di responsabilità posta dalla suddetta norma a carico del custode. Infine, allega che la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria, per avere da un lato affermato che al momento del sinistro la strada era pericolosa per la pioggia battente, e dall'altro affermato che al momento del sinistro la situazione della strada era "normale".
2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile in tutti i profili in cui si articola.
La Corte d'appello infatti ha escluso sia la colpa ex 2043 c.c, sia quella ex 2051 c.c., sul presupposto che l'imprudente condotta di guida della vittima fu causa esclusiva del sinistro. Questa ricostruzione dell'accaduto, non inadeguatamente motivata, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. È dunque evidente che il ricorrente, sotto la qualificazione formale del vizio di violazione di legge e di insufficiente motivazione, pretende in realtà una valutazione delle priva diversa da quella compiuta dal giudice di merito: pretesa, come ognun sa, inammissibile in questa sede.
2.3. Infondato, infine, è altresì il secondo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente infatti, per sostenere tale assunto, estrapola dal testo della sentenza impugnata due espressioni che, se invece inserite nel contesto del discorso, non sono affatto contraddittorie. Infatti la Corte d'appello, dovendo stabilire se la condotta del conducente fu prudente, conclude che non lo fu a causa della velocità non adeguata alla situazione di pericolo causata dalla pioggia (pag. 6, secondo capoverso). Successivamente, dovendo stabilire se la Autostrade s.p.a. avesse per colpa causato una situazione di insidia o trabocchetto, conclude che non lo fece, perché le infrastrutture autostradali erano "del tutto normali" (pag. 7, primo capoverso).
Non sussiste dunque, nessuna contraddizione: nella motivazione della Corte d'appello l'autostrada era "normale" perché non guasta ne' anomala;
ma il pericolo sussisteva perché la pioggia cadeva forte. Una motivazione, dunque limpida e coerente. Stabilire, poi, se sia anche coerente con le prove raccolte è accertamento di fatto sottratto ai poteri di questa Corte.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza V impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n.
3. Si assumono violati l'art. 102 c.p.c. e la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23.
Espone, al riguardo, che la Corte d'appello ha accolto la domanda riconvenzionale della Autostrade, volta ad ottenere il risarcimento del danno causato dall'attore alle strutture autostradali, senza previamente "integrare il contraddicono1" nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. dell'attore.
3.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La legge sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a. vigente ratione temporis prevedeva che il responsabile civile fosse litisconsorte necessario nel giudizio proposto dalla vittima contro l'assicuratore della r.c.a. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, oggi trasfuso nell'art. 144, comma 3, cod. ass.), ma non certo il contrario.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna RD TO alla rifusione in favore della Autostrade s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014