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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3581 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
e promossa
DA in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, dagli Avv. Sandro Pelillo e Avv. Angelo Raffaele Pelillo, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Teramo, Via Melchiorre Delfico n. 10/F
Attore
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 CP_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Valentina Coccioli, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Riccitelli n. 11
Convenuto
E
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo CP_3 difensore del 3.12.2019, dall'Avv. Andrea Strozzieri, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Controguerra (TE), Via S. Rocco n. 37
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta, dall'Avv. Carlo Costantini, elettivamente domiciliata presso il suo studi sito in Teramo, Corso Cerulli n. 28
(già , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Corradino Del Peschio Liberatore, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Via Tirino 134/6
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_7 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv Giancarlo Lombardi e pagina 1 di 18 Avv. Manuela Zelaschi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roseto
(TE), Via Carducci n. 2
Terza chiamata
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 al pagamento della somma di € 261.408,95, a titolo di saldo per la esecuzione dei lavori appaltati dal , giusta contratto del 10 marzo 2014. Controparte_8
Pe l'effetto, condannare il ripetuto al pagamento della ripetuta somma Controparte_1 dell'opera oggetto di appalto, come attestato dal Registro di Contabilità, nella misura di €
261.408,95, oltre interessi nella misura stabilita dalla legislazione speciale e di settore e rivalutazione monetaria sino al saldo, come sarà precisato nel corso di giudizio.
Piaccia, altresì, condannare il al pagamento di tutte le somme che la Controparte_1 ha indebitamente corrisposto e sta corrispondendo per le garanzie fidejussorie, a Parte_1 causa della perdurante inerzia dello stesso nel procedere allo svincolo delle relative polizze, pur a fronte della emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (come da diffida del 26 luglio 2018), nella misura che sarà precisata in corso di giudizio.
Piaccia, infine, condannare il al risarcimento dei danni per la palese Controparte_1 violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed obbligo di cooperazione (Cons. Stato,
Sez. V, 10 agosto 2018, n. 4912; ex multis Corte di Appello di Palermo, 07 marzo 2016, n. 427) nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex art. 96 c.p.c.”. Per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
- in via principale e nel merito dichiarare infondata, in fatto e in diritto, la pretesa azionata dalla società attrice, rigettando tutte le conclusioni rassegnate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, accertate e dichiarate le effettive responsabilità ed in maniera proporzionale le responsabilità medesime dei terzi chiamati in causa nelle dispiegate qualità di soggetti a vario titolo coinvolti negli eventi descritti in citazione, e comunque quantificate esattamente le somme eventualmente dovute alla parte attrice, condannare i terzi chiamati in causa Arch. CP_4
nata a [...] il [...], corr. in Mosciano S. Angelo (64023) alla Via Adige,
[...]
18 e Ing. nato a [...] il [...], corr. in Torano Nuovo alla Via CP_3
Torano n. 7, a garantire e tenere indenne il da tutte le conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio o comunque al rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente corrispondere alla parte attrice per le causali di cui all'atto pagina 2 di 18 introduttivo secondo il grado di responsabilità che sarà imputato a ciascuno nonché a rivalere
l'Ente anche dei costi, oneri e spese di difesa;
- con vittoria di spese di giudizio e compensi di lite.”.
Per parte terza chiamata CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale ed assorbente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito essendo demandato il giudizio alla giurisdizione contabile-amministrativa.
Nel merito, in via principale, rigettare le domande tutte formulate nei confronti l'Ing. CP_3 siccome infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, nella denegata e non voluta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria di condanna, accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità Contr tra la Stazione appaltante, il il precedente progettista e direttore lavori e/o altri, limitando
l'eventuale condanna alla quota di propria competenza, ed in ogni caso, condannare la
[...] con sede in 20143 Milano, Largo Nuvolari 1,con la quale lo stesso è assicurato Controparte_7 per responsabilità professionale con polizza n. 40074812000171, a tenere indenne l'Ing. CP_3 da tutto quanto fosse tenuto a corrispondere al Convenuto opposto
[...] Controparte_1 per i titoli in causa dedotti manlevando o come meglio l'Ing. da ogni eventuale onere e CP_3 condanna a suo carico.
In ogni caso condannare il ai sensi dell'art. 96 cpc e condannarlo altresì Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite, maggiorate del contributo forfetario alle spese generali e del contributo previdenziale.”.
Per parte terza chiamata : Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo, contrariis rejectis,
In via principale: integralmente rigettare, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate sia la domanda attore e, che quelle del chiamante in causa, a qualsiasi titolo spiegate, se del caso e per CP_1 quanto eventualmente occorrente accertando e dichiarando l'insussistenza di ogni e qualsivoglia responsabilità in capo all'Arch. i n relazione al credito asseritamente maturato dalla CP_4 società attrice nei confronti del;
Controparte_8
In via subordinata, con riserva di gravame: per la sola ipotesi in cui dovesse essere accertata e dichiarata una qualsivoglia responsabilità dell'Arch. e, dunque, per la sola denegata ipotesi di accoglimento anche Controparte_4 parziale della domanda attorea e/o di quella del chiamante in causa, ridurre la pretesa in CP_1 ragione delle effettive responsabilità ascrivibili all'Arch. in ogni caso Controparte_4 condannando l' (ora a tenere indenne l'Arch. Controparte_6 Controparte_5
da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dal Controparte_4 giudizio, inclusa la refusione delle spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria:
pagina 3 di 18 torna ad opporsi all'ammissione delle prove ex adverso richieste, per i motivi tutti già spiegati ed insiste per l'ammissione della prova per testi richiesta ed articolata con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, C.p.c..
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Per parte terza chiamata già : Controparte_5 Controparte_6
“Si conclude affinché l'Onorevole Tribunale adito voglia:
- ritenere che alcuna responsabilità da colpa imprudenza imperizia e negligenza professionale è ravvisabile all'indirizzo dell'Assicurata in connessione alla pretesa creditoria di e Parte_1 rigettare pertanto siccome inammissibile improcedibile ed infondata la domanda del ed CP_1 ogni altra eventuale domanda trasversale spesa nei confronti dell'Arch. , dichiarando CP_4 conseguentemente priva di effetto la chiamata in garanzia da quest'ultima avanzata verso l'Assicurazione, con vittoria di spese e competenze;
- in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda del e di Controparte_8 accertamento di civile responsabilità dell'Assicurata purchè in nesso causale con il credito dell'attrice eventualmente ammesso a risarcimento, dare atto che la copertura assicurativa prestata da è limitata alle sole condotte colpose con esclusione di quelle dolose e comunque CP_6 connotate da colpa grave, e su tale presupposto liquidare la domanda di manleva ove fondata secondo le condizioni contrattuali ed in proporzione al grado di colpa dell'Assicurata, fermi in ogni caso massimale franchigie scoperti ed esclusioni di polizza che si intendono opposti ad ogni effetto di legge e salvo il diritto di rivalsa dell'Assicurazione. Con vittoria di spese di lite.”.
Per parte terza chiamata Controparte_7
“Voglia il Giudice Unico designato: nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei confronti di CP_3 [...]
, previo rigetto delle domande svolte nei confronti dello stesso ing. in Controparte_7 CP_3 quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso ing. nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente CP_3 giudizio;
in subordine: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'ing. nei CP_3 confronti di , statuire la condanna di quest'ultima nei limiti dell'ammontare Controparte_7 del massimale previsto dal contratto di assicurazione prodotto in atti e tenendo conto dell'applicazione della franchigia pattuita. Spese e compensi professionali rifusi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio il Parte_1
affinché l'intestato Tribunale lo condannasse al pagamento di € 261.408,95 Controparte_1
pagina 4 di 18 pari al saldo dovuto per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'asilo nido comunale giusto contratto di appalto sottoscritto in data 10.03.2014, trattandosi di importo riconosciuto nel certificato di regolare esecuzione emesso in data 30.12.2017.
Ha, altresì, domandato la condanna del al pagamento delle somme che ha Controparte_1 dovuto corrispondere a titolo di premi suppletivi relativi alle garanzie fideiussorie n.
0457110100355 e n. 045711110156 rilasciate dalla Banca Picena Truentina Credito Cooperativo a titolo di cauzione definitiva con l'impresa assicuratrice non avendo il Comune, CP_10 nonostante l'emissione del certificato di regolare esecuzione, provveduto allo svincolo della cauzione.
2. Si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 avente ad oggetto il pagamento di € 261.408,95 in quanto infondata in fatto e in diritto non avendo la società appaltatrice, nel realizzare l'opera, rispettato i costi previsti nel computo parametrico allegato al contratto senza che tale difformità fosse approvata dal a seguito della procedura CP_1 di cui agli artt. 114 e 132 d.lgs. n. 163/2006 e art. 161 d.p.r. n. 207/2010.
Ha, altresì, chiesto il rigetto della domanda attorea avente ad oggetto la restituzione degli importi dalla stessa versati da titolo di premi per le garanzie fideiussorie in quanto, al di là della genericità della domanda, non vi è stata l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, con conseguente impossibilità di svincolo della garanzia.
In via subordinata, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dei direttori dei lavori succedutisi nel tempo (Arch. e Ing. affinché lo tenessero Controparte_4 CP_3 indenne in caso di condanna al pagamento delle somme richieste dalla società attrice, trattandosi di somme relative ad opere non approvate dall'ente ma autorizzate ovvero non impedite dagli stessi direttori dei lavori.
3. Autorizzata la chiamata in causa da parte del Giudice precedente assegnatario del fascicolo, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta l'Arch. la Controparte_4 quale ha chiesto il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto, non avendo mai autorizzato la realizzazione di lavorazioni maggiori rispetto a quelli previsti nel computo metrico.
Con comparsa di costituzione del 10.06.2019 si è, altresì, costituito in giudizio il CP_3 quale, dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in relazione alla domanda svolta nei suoi confronti dal sussistendo la Controparte_1 giurisdizione esclusiva della Magistratura contabile, ha chiesto il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti, avendo eseguito la sua attività in conformità alla normativa vigente.
Entrambi hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in giudizio delle rispettive compagnie di assicurazione e affinché le stesse li Controparte_6 Controparte_7 manlevassero in caso di accertamento delle loro responsabilità e conseguente condanna risarcitoria.
4. Autorizzata la chiamata in causa di entrambe le compagnie di assicurazioni, si è costituita in giudizio la società (ora la quale ha Controparte_6 Controparte_5
pagina 5 di 18 chiesto il rigetto della domanda formulata dalla società in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto deducendo – in ogni caso – l'insussistenza di ogni responsabilità in capo all'assicurata Arch.
. In via subordinata, ha chiesto di limitare l'eventuale accoglimento della Controparte_4 domanda di manleva da quest'ultima proposta nei suoi confronti ai danni dalla stessa cagionati involontariamente e nel rispetto della franchigia e dei massimali previsti in contratto.
Si è, altresì, costituita in giudizio la società la quale – parimenti - ha Controparte_7 eccepito l'insussistenza di alcun profilo di responsabilità in capo all'assicurato Ing. CP_3 con conseguente rigetto delle relative domande. In via subordinata, ha chiesto che l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria fosse limitato all'effettiva responsabilità ascrivibile al suo assicurato, ossia ad € 58.545,77, pari al valore delle opere contabilizzate durante la sua direzione dei lavori.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 26.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 17.4.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
I fatti di causa
6. I fatti di causa – come pacifici e risultanti dalla documentazione depositata in atti – possono essere così sintetizzati:
- con delibera di G.R. n. 1175 del 27.11.2018 è stato approvato il piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alla l. n. 206/2006 e con D.G.R. n.
458 del 24.08.2009 è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di asili nido pubblici;
- con delibera di giunta comunale del Comune di n. 198 del 22.09.2009 è stato CP_1 conferito all'Arch. incarico per la progettazione preliminare e lo studio di Controparte_4 fattibilità per la costruzione dell'asilo nido comunale, progetto preliminare che è stato trasmesso dalla stessa al prot. n. 11723 del 24.10.2009 per un importo di € 560.000,00 (di cui € 393.500,00 per lavori ed € 166.500,00 per somme in amministrazione) e che è stato successivamente approvato con delibera di consiglio comunale n. 48 del 30.11.2009;
- con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n. 50 del 5.11.2009 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di costruzione del citato asilo nido comunale;
- con verbale di gara del 23.11.2019 tale incarico professionale è stato aggiudicato provvisoriamente all'associazione temporanea di professionisti composta dall'Arch. CP_4
e dall'Ing. per il prezzo di € 59.019,00;
[...] Persona_1
- con determinazione n. 67 dell'11.12.2009 è stato approvato il verbale di gara, con affidamento dei citati servizi all'A.T.P. Arch. e Ing. ; Controparte_4 Persona_1
pagina 6 di 18 - con deliberazione di G.C. n. 267 del 16.12.2009 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di costruzione dell'asilo nido comunale per l'importo complessivo di € 585.455,14, di cui € 436.181,95 per lavori ed € 149.723,19 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con nota prot. n. 13710 del 17.12.2009 il Comune di ha formulato alla Regione CP_1
Abruzzo istanza di ammissione al finanziamento ai sensi dell'art. 3 del citato avviso pubblico, confermando con successiva nota n. 4201 del 26.04.2012 la volontà di procedere alla realizzazione della struttura al fine di rientrare nella graduatoria dei finanziamenti seguita alla nuova destinazione dei fondi in seconda assegnazione;
- la Regione Abruzzo con nota del 4.02.2012 ha assegnato al il contributo di € CP_1
475.000,00 con termine di inizio lavori di 180 giorni dalla pubblicazione della determina su e termine finale di 12 mesi dall'inizio, a pena di decadenza dal beneficio;
Pt_2
- con nota prot. n. 1021 del 23.01.2013 il responsabile del servizio lavori pubblici ha invitato l'Arch. a procedere all'adeguamento della progettazione definitiva- Controparte_4 esecutiva;
- con nota prot. n. 3695 del 29.03.2013 l'Arch. ha trasmesso la relazione Controparte_4 generale e il quadro economico del progetto per la costruzione dell'asilo nido, di importo complessivo di € 855.000,00 (di cui € 649.996,03 per lavori ed € 205.003,97 per somme in amministrazione);
- con successiva nota prot. n. 4170 del 12.04.2013 l'Arch. ha trasmesso Controparte_4 copia del progetto definitivo-esecutivo revisionato, avente importo complessivo di € 855.650,00 (di cui € 651.150,71 per lavori ed € 204.499,29 per somme in amministrazione);
- con nota n. 9116 del 9.09.2013 l'Arch. , al fine di rimodulare il quadro Controparte_4 economico dell'intervento, ha trasmesso, in sostituzione delle precedenti, nuove copie del Quadro
Economico, Elenco Prezzi e Computo Parametrico del progetto definitivo-esecutivo, avente importo complessivo pari ad € 585.455,14 (di cui € 411.242,71 per lavori ed € 174.212,43 per somme in amministrazione);
- in particolare, sono rimaste invariate sia le tavole grafiche del progetto che i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi, mentre sono state modificate le sole quantità indicate nel computo metrico (vd. doc. 1 – “computo parametrico” allegato alla comparsa di costituzione e risposta”);
- con deliberazione di G.C. del 12.09.2013 è stato (ri)approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione dell'asilo nido comunale per complessivi € 585.455,14, di cui € 411.242,61 per lavori ed € 174.213,43 per somme a disposizione dell'amministrazione (di tale importo € 475.000,00 era coperto dal finanziamento regionale sopra citato ed il restante importo mediante fondi propri dell'ente);
- con nota n. 11654 del 23.11.2013 è stata indetta una procedura negoziata ex art. 122 co. 7 d.lgs.
n. 163/2006 per l'appalto dei lavori con partecipanti – tra le altre - la società (odierna Parte_1 attrice);
pagina 7 di 18 - nella domanda di partecipazione alla procedura negoziata e nell'offerta economica presentata dalla datata 9.12.2013, la stessa ha dichiarato di avere esaminato gli elaborati Parte_1 progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e di tutte le circostanze generali dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto (vd. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , stante l'avvenuta disamina della CP_1 documentazione del progetto e l'avvenuto sopralluogo sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori (vd. attestazione di avvenuto sopralluogo in sito e presa visione del progetto del 5.12.2013, doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del;
CP_1
- in data 18.12.2013 è avvenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e sotto le riserve di legge
(vd. verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, doc. 3 allegato alla citazione;
doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del;
CP_1
- con verbale del 20.01.2014 l'Arch. ha disposto la sospensione dei lavori Controparte_4 in quanto, essendo state eseguite le lavorazioni immediatamente eseguibili come da verbale di consegna dei lavori, mancava l'attestato di avvenuto deposito al Genio Civile, necessario per procedere alla realizzazione delle opere in c.a. (vd. doc. 22 allegato alla citazione);
- con determinazione n. 13 del 22.02.2014, al termine della citata procedura negoziata, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'appaltatore (unica offerta pervenuta) al Parte_1 prezzo complessivo di € 407.168,71;
- con successivo verbale del 27.02.2014 l'Arch. ha ordinato la ripresa dei Controparte_4 lavori essendo “cessate le condizioni che determinarono la sospensione” (vd. doc. 23 allegato alla citazione);
- in data 10.03.2014 (rep. 2553) il , in qualità di committente e la società Controparte_1
in qualità di appaltatrice, hanno stipulato il contratto di appalto (vd. doc. 2 allegato Parte_1 alla citazione;
doc. 12 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del;
CP_1
- in tale contratto si legge, per quel che rileva in questa sede, che: i) il corrispettivo è fissato in €
407.168,71 di cui € 3.842,71 per oneri afferenti la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, somma che “viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto” (art. 3); ii) trattasi di contratto stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'articolo 54 co. 4 d.lgs. n. 163/2006 “per cui i prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali” (art. 3); iii) “la contabilizzazione dei lavori verrà effettuata ai sensi del titolo IX del d.p.r. n. 207/2010 e sulla base dei prezzi unitari di cui sopra. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL), al netto delle spese per il personale e degli oneri afferenti la sicurezza, verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto” (art. 3); iv)
“l'appalto viene concesso dal ed accettato dall'appaltatore sotto Controparte_1
pagina 8 di 18 l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, (ri)approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 12.09.2013” , ossia nel rispetto di quanto previsto nel capitolato generale, nel capitolato speciale di appalto, nell'elenco prezzi unitari, negli elaborati grafici progettuali, nel cronoprogramma dei lavori, nel piano di sicurezza e coordinamento, nel piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore ex art. 131 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 163/2006 e nelle polizze di garanzia (art. 4); v) “l'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito” ex art. 113 d.lgs. n. 163/2006, “cauzione definitiva dell'importo di € 40.716,87 a mezzo polizza fidejussoria n. 0457111101516 rilasciata in data 10.01.2014 dalla Compagnia assicuratrice per cui “nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il CP_10 [...]
avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione” (art. 7); vi) a CP_1 garanzia dei rischi di cui all'art. 129 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 125 d.p.r. n. 207/2010 l'appaltatore ha prestato la polizza assicurativa n. 0453600100170 del valore di € 452.367,00 comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € 500.000,00 e di garanzia per danni ad opere ed impianti preesistenti rilasciata in data 7.03.2014 dalla Compagnia
Assicuratrice MO (art. 8) (vd. anche doc. 20 allegato alla citazione;
doc. 32-35 allegati CP_7 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- con determinazione n. 41 del 24.05.2014 è stata approvata la contabilità relativa al primo SAL con conseguente liquidazione dell'importo di € 141.886,00 + IVA al 10% (vd. doc. 4 allegato alla citazione e doc. 13 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del doc. 15 allegato CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta di;
CP_3
- i lavori sono stati successivamente sospesi, giusto verbale del direttore dei lavori Arch
[...]
il 24.11.2014, in ragione della “necessità di procedere ad una valutazione contabile” CP_4
(vd. doc. 24 allegato alla citazione);
- con successiva determinazione n. 2 del 16.01.2016 è stata approvata la contabilità relativa al secondo SAL con conseguente liquidazione dell'importo di € 131.381,80 (vd. doc. 5 allegato alla citazione e doc. 14-15 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del doc. 4 allegato CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta di;
CP_3
- con determina n. 13 dell'8.02.2016 il ha disposto la cessazione Controparte_1 dell'incarico del direttore dei lavori Arch. (vd. doc. 16 allegato alla Controparte_4 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta di;
CP_3
- con successiva determina n. 18 dell'11.02.2016 l'incarico di direttore dei lavori è stato affidato all'Ing. per il completamento dei lavori (vd. doc. 17 allegato alla memoria ex art. 183 CP_3 co. 6 n. 2 c.p.c. del doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di CP_1 CP_3
;
[...]
- con nota prot. 1417 del 12.02.2016 il responsabile dell'area tecnica del ha invitato la d.l. CP_1
a disporre con urgenza la ripresa dei lavori entro il 16.02.2016, data la tempistica del finanziamento pagina 9 di 18 regionale (vd. doc. 25 allegato alla citazione;
doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di , lavori che sono ripresi il 15.02.2016 giusta nota prot. n. 1655 del 19.02.2016; CP_3
- con nota prot. n. 1753 del 20.02.2016 il Responsabile Unico del procedimento ha disposto la sospensione dei lavori, i quali sono ripresi in data 3.03.2016, giusta nota prot. n. 2182 (vd. doc. 26-
27 allegati alla citazione);
- con nota prot. n. 4639 del 16.05.2016 il nuovo direttore dei lavori Ing. ha trasmesso al CP_3 il quadro comparativo tra il computo metrico di progetto ed il computo metrico derivante CP_1 dal rilievo dallo stesso effettuato in data 15.02.2016 (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , dal quale emergeva un maggiore importo di € 202.863,00 (€ CP_1
226.934,50 di lavorazioni in più ed € 24.071,32 di lavorazioni in meno) nonché il quadro comparativo tra lo stato di avanzamento n 2 e lo stato dell'opera rilevato il 15.02.2016 (vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , dal quale emergeva un maggior CP_1 importo di € 62.526,86 (di cui € 95.724,22 di lavorazioni eseguite ma non contabilizzate ed €
33.197,36 di lavorazioni non eseguite ma contabilizzate;
doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di e doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di CP_3
; CP_3
- con nota prot. n. 6097 del 28.06.2016 l'Ing. in ragione dell'emersione di uno stato CP_3 di consistenza dei lavori superiore a quello oggetto del computo metrico, ha chiesto chiarimenti al
RUP su “come proseguire nei lavori”, “se necessita o meno sospendere i lavori” (vd. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di;
CP_3
- con nota del 30.6.2016 (protocollata al comune in data 1.7.2016) la società appaltatrice ha chiesto un ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori, rappresentando per la prima volta alla stazione appaltante che dalle “risultanze contabili, conformemente redatte in base alle disposizioni degli allegati contrattuali e nel rispetto delle previsioni di cui al progetto definitivo/esecutivo, risultano quantità di lavorazioni di gran lunga superiori, ed eccedenti il sesto quinto, rispetto a quelle evidenziate nei computi come già significato alla Direzione dei Lavori”, aggiungendo la necessità di procedere “ad una emissione di contabilità delle opere fin qui eseguite per meglio accertare le maggiori quantità che l'impresa, nel rispetto del progetto definitivo/esecutivo ha realizzato” e che “l'importo dei lavori di cui al contratto di appalto è stato interamente raggiunto e superato in virtù delle maggiori quantità di lavorazioni e di forniture resesi necessarie nel rispetto delle previsioni del progetto definitivo/esecutivo” (vd. doc. 24 allegato alla memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. del;
CP_1
- con nota prot. n. 6692 del 15.07.2016 il ha richiesto chiarimenti all'Arch. CP_1 CP_4
, precedente direttore dei lavori, e al precedente RUP, essendo lo stesso stato sostituito in
[...] data 2.07.2015 dall'Ing. (vd. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e Persona_2 risposta del doc. 25 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del doc. 3 CP_1 CP_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di;
CP_3
- con nota prot. n. 6919 del 22.07.2016 il RUP ha esortato la società attrice e il direttore dei lavori pagina 10 di 18 a terminare i lavori accordando la proroga richiesta “a condizione che l'impresa appaltatrice non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con gli obblighi di progetto o di capitolato”
(vd. doc. 29 allegato alla citazione e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del doc. 26 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del CP_1 CP_1
- con determina n. 86 del 25.7.2016 sul rilievo da parte della direzione dei lavori (Ing. circa CP_3 la mancanza di alcune opere esterne indispensabili per l'utilizzazione della struttura e sul conforme parere del RUP, la giunta comunale di ha approvato l'esecuzione di lavori CP_1 complementari per € 33.402,37 (vd. doc. 18 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di;
CP_1 CP_3
- i lavori sono terminati il 9.08.2016, nel rispetto del termine concesso, comprensivo delle proroghe nel richieste ed accordate dalla stazione appaltante (vd. doc. 28-31 allegati alla citazione;
doc. 20 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del , mentre le opere CP_1 complementari sono state ultimate in data 12.08.2016 (vd. doc.
7-.10 allegati alla citazione;
doc. 21 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del;
CP_1
- nel certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto dalla società e dal direttore dei Parte_1 lavori Ing. (ma non dal Responsabile del procedimento) – il quale “non costituisce CP_3 accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante” che “resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo/regolare esecuzione” - si legge che il citato direttore dei lavori ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti, all'esito della quale ha riscontrato che: i) “tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti”; ii) “non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete”; iii) “non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse” (vd. doc. 7 e 10 allegato alla citazione;
doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione di;
CP_3
- in data 9.09.2016 l'opera è stata consegnata all'amministrazione comunale (vd. doc. 11 allegato alla citazione;
doc. 22 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del doc. 19 CP_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di;
CP_3
- in data 6.12.2016 è stata emessa fattura n. 68/A “a saldo” di € 143.808,87 (vd. doc. 6 allegato alla citazione;
doc. 28 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del a seguito dello CP_1 stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori, in calce al quale è riportata l'annotazione
“l'impresa accetta la contabilità finale redatta dalla d.l. come 3 e ultimo SAL al fine di poter incassare quanto prima l'importo residuo del contratto di appalto” (vd. doc. 15 allegato alla citazione);
- con determina n. 152 del 9.11.2016 è stata approvata la contabilità finale per l'importo finale di €
585.455,14 ed è stato disposto il mandato di pagamento dell'ultima fattura citata (vd. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del , effettivamente pagata giusta CP_1 determina n. 165 del 12.12.2016 (vd. doc. 29 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del pagina 11 di 18 ; CP_1
- in data 30.12.2017 il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice ma non dal responsabile del procedimento, Parte_1 certificando che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 682.799,18 (vd. doc. 12 allegato alla citazione), importo risultante anche dal registro di contabilità (vd. doc. 15 allegato alla citazione;
doc. 30 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del doc. 17 allegato alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta di;
CP_3
- tale certificato di regolare esecuzione non è stato approvato dal giusta determina n. 282 CP_1 del 23.12.2019 (vd. doc. 31 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del . CP_1
In ragione di quanto esposto, la società odierna appaltatrice nel presente giudizio ha richiesto il pagamento di € 261.408,95, quale differenza tra l'importo risultante dal certificato di regolare esecuzione (pari ad € 682.799,18) e l'importo corrisposto dal (€ 417.632,47), atteso che la CP_1 stessa ha, “senza sollevare formalismi di sorta”, “dato corso, per tempo, all'esecuzione dei lavori comunque necessari per la immediata fruibilità del plesso, come rappresentati dall'Ente e puntualmente disposti dalla DL” (vd. doc. 31 allegato alla citazione e doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del . CP_1
La domanda avente ad oggetto il pagamento di € 261.408,95
7. Come si evince dalla documentazione in atti (vd., in particolare, la relazione sul conto finale, doc. 17 allegato alla citazione;
doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , CP_1
l'importo richiesto dalla società odierna attrice – maggiore rispetto a quello indicato nel contratto di appalto, tenuto conto anche dell'elenco dei nuovi prezzi concordato in data 11.06.2016 e delle opere complementari – discende essenzialmente dal fatto che l'elaborato contabile (computo parametrico)
“non era palesemente rispondente agli elaborati grafici esecutivi” “né allo stato dei luoghi al momento del subentro” del nuovo direttore dei lavori Ing. CP_3
In particolare, fermo che la società ha svolto le lavorazioni seguendo i progetti esecutivi:
- alcune lavorazioni “erano riportate nel computo parametrico esecutivo facente parte del progetto esecutivo” mentre per altre “le quantità computate in fase di progettazione esecutiva erano notevolmente inferiori” ed alcune “non erano (neanche) riportate all'interno del computo parametrico esecutivo”;
- alcune “lavorazioni necessarie (pur se obbligatorie) mancanti per il completamento dei lavori a regola d'arte e secondo quanto riportato negli elaborati grafici del progetto esecutivo” hanno necessitato di “ulteriori interventi diversi da quelli riportati nel computo parametrico esecutivo”;
- “con i n. 2 Stati di Avanzamento Lavori emessi precedentemente la data del conferimento di incarico” all'Ing. “sono state contabilizzate delle lavorazioni non contenute nel computo CP_3 parametrico esecutivo né all'interno dell'elenco prezzi” “mentre per altre voci sono state contabilizzate delle quantità superiori a quelle riportate nel computo parametrico esecutivo”. Pertanto, secondo l'Ing. le lavorazioni, “nel complesso necessarie per il completamento a CP_3 perfetta regola d'arte dell'opera in oggetto”, possono essere distinte in: pagina 12 di 18 - lavorazioni contabilizzabili in quanto lavorazioni e quantità riportate nel computo parametrico esecutivo: € 342.618,00
- lavorazioni nelle quali le quantità effettivamente realizzate superano quelle riportate nel computo parametrico esecutivo: € 288.256,80;
- lavorazioni svolte ma non riportate nel computo parametrico esecutivo riguardanti totalmente l'impiantistica, eseguite con voci diverse da quelle previste nel computo parametrico esecutivo ma concordate e sottoscritte con l'impresa mediante il verbale dei nuovi prezzi in atti, variazioni che sono consentite in fase di esecuzione, trattandosi di variazioni di dettaglio: € 36.625,05;
- lavorazioni svolte non riportate nel computo parametrico esecutivo ma già contabilizzate dall'Arch. nei SAL emessi prima dell'entrata in carica dell'Ing. non Controparte_4 CP_3 riscontrabili alla data dell'incarico della nuova direzione lavori: € 18.818,87 per un totale di € 685.814,62 (cui vanno aggiunti € 3.842,71 a titolo di oneri per la sicurezza speciale).
8. Al di là della genericità della domanda formulata da parte attrice, la quale si è limitata a richiedere il maggiore importo di € 261.408,95 come risultante dal registro di contabilità senza – tuttavia – allegare in modo chiaro e completo a quali lavorazioni tale importo fa riferimento, limitandosi ad un rinvio ai documenti depositati con conseguente inammissibilità della richiesta di
CTU in quanto meramente esplorativa (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3022 secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto inammissibile di demandare alla controparte – e anche al giudice – l'individuazione, tra le varie produzioni documentali, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”) e ferma l'irrilevanza del certificato di regolare esecuzione del 30.12.2017 in quanto, oltre a non essere stato confermato dal responsabile del procedimento (peraltro assente al sopralluogo del 29.12.2017) come previsto dall'art. 237 d.p.r. n. 207/2010, esso è stato esplicitamente non approvato dalla stazione appaltante con la determina n. 518 del 23.12.2019 nel rispetto del termine biennale alla stessa concesso (vd. doc. 31 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del , ritiene CP_1 il Tribunale che la domanda di parte attrice non possa trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo perché la divergenza tra il computo parametrico ed i progetti esecutivi – qualificata dallo stesso direttore dei lavori Ing. come palese – era ben conoscibile con l'ordinaria CP_3 diligenza da parte dalla società appaltatrice, la quale, per converso, nella domanda di partecipazione alla procedura di gara e nell'offerta economica presentata ha dichiarato di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di averli trovati conformi allo stato dei luoghi nonché di aver reputato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto (vd. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , stante l'avvenuta CP_1 disamina della documentazione del progetto e l'avvenuto sopralluogo sui luoghi oggetto dei lavori
(vd. attestazione di avvenuto sopralluogo in sito e presa visione del progetto del 5.12.2013, doc. 6
pagina 13 di 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del . Ciò in conformità con quanto CP_1 previsto dall'art. 106 co. 2 d.p.r. n. 207/2010 il quale – nel testo ratione temporis vigente – prevede che «l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto».
Orbene, ammettere la possibilità per l'impresa di variare unilateralmente le quantità necessarie per realizzare il progetto esecutivo rispetto a quelle inserite nel computo parametrico, dalla stessa visionato ed accettato in quanto reputato congruo e sulla cui base ha effettuato l'offerta economica, significherebbe – di fatto – consentire alla stessa di formulare un'offerta con un importo notevolmente inferiore rispetto a quello necessario alla realizzazione dell'opera e poi, una volta aggiudicata la gara, eseguire le opere chiedendo un maggiore importo, con violazione delle regole e dei principi alla base della procedura ad evidenza pubblica.
In secondo luogo, anche a voler ritenere che l'impresa si sia accorta solo nel corso di svolgimento delle opere della non conformità di quanto previsto nel computo parametrico alle reali esigenze di realizzazione dell'opera come indicate nel progetto esecutivo, sarebbe stato necessario seguire la procedura di cui all'art. 132 d.lgs. n. 163/2006, il quale – nel testo ratione temporis vigente – prevede che «le varianti in corso d'opera» possono essere ammesse, tra l'altro, solo «per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione» (lett. e), dove «si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali» atteso che, nel caso di specie, il progetto deve ritenersi comprensivo anche del computo parametrico.
In tali casi l'art. 161 d.p.r. n. 207/2010, nel testo ratione temporis vigente, prevede che:
- «nessuna variazione o addizione al progetto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del codice» (co. 1); pagina 14 di 18 - se è necessario procedere ad una variante ex art. 132 d.lgs. n. 63/2006 «il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva o di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento» (co. 3), il quale deve provvedere all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera (co. 7);
- le perizie di variante «sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante»
«qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato» (co. 9).
In caso di varianti che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto «il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato
l'aggiudicatario iniziale» (art. 132 co. 4 d.lgs. n. 163/2006). L'esecuzione di varianti o di addizioni al progetto in assenza della previa approvazione della stazione appaltante «comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi» (art. 161 co. 2 d.p.r. n. 207/2010).
Orbene, come sopraesposto, la società appaltatrice ha eseguito lavorazioni in variante senza neanche notiziare la stazione appaltante risalendo le prime comunicazioni al mese di Maggio-
Giugno 2016 (vd. nota prot. n. 4639 del 16.05.2016 del direttore dei lavori Ing. doc. 2-3 CP_3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del doc. 6 allegato alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta di e doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di CP_3
nota prot. n. 6097 del 28.06.2016 dell'Ing. doc. 9 allegato alla comparsa CP_3 CP_3 di costituzione e risposta di nota del 30.6.2016 della società appaltatrice, doc. 24 CP_3 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del , ossia quando, pacificamente, era già CP_1 stata realizzata la gran parte delle opere con importi superiori a quelli contrattuali.
Tale condotta – in aperta violazione della normativa in tema di appalti pubblici oltre che dei principi generali di imparzialità, economicità, pubblicità e trasparenza che devono regolare l'attività della pubblica amministrazione – appare ancora più grave considerando che vi è stata eccedenza rispetto al quinto dell'importo originario del contratto (€ 261.408,95 rispetto ad € 407.168,71 contrattualizzati), circostanza che, alla luce di quanto previsto dall'art. 132 co. 4 d.lgs. n. 163/2006 avrebbe portato alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova procedura di gara.
Il mancato rispetto della procedura di legge non può essere imputato alla stazione appaltante in quanto dagli atti di causa non risulta in alcun modo che la stessa sia stata posta a conoscenza della situazione prima della realizzazione delle opere aggiuntive ma solo dopo che le stesse erano già state realizzate, di talché l'eventuale risoluzione contrattuale e la successiva indizione di una nuova gara per i lavori in variante avrebbe portato all'abnorme conseguenza della demolizione per la messa in pristino prevista dalla normativa speciale sopra richiamata (peraltro a cura e spese della stessa , di oltre un terzo di quanto realizzato (art. 161 co. 2 d.p.r. n. 207/2010). Pt_1
pagina 15 di 18 Né alcuna efficacia sanante può essere riconosciuta alla nota prot. n. 6919 del 22.07.2016 del
RUP, nella quale la stazione appaltante, pur avendo esortato la società attrice e il direttore dei lavori a terminare i lavori accordando la proroga richiesta, ha specificato che ciò doveva avvenire “a condizione che l'impresa appaltatrice non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con gli obblighi di progetto o di capitolato” (vd. doc. 29 allegato alla citazione e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del doc. 26 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_1
c.p.c. del . CP_1
Infine, anche a voler ritenere applicabile il disposto dell'art. 228 d.p.r. n. 207/2010 – secondo cui, nel testo ratione temporis vigente, se l'organo di collaudo riscontra lavorazioni meritevoli di collaudo ma non previamente autorizzate deve ammetterle «nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se
l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate» in quanto, altrimenti, deve sospendere il rilascio del certificato di collaudo riferendo al responsabile del procedimento e proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni – il mancato rispetto di tale procedura non può essere ascritto al il quale, oltre a non aver partecipato al CP_1 sopralluogo, non ha accettato il certificato di regolare esecuzione redatto senza il rispetto della citata normativa dal direttore dei lavori. A ciò si aggiunga la considerazione - si ripete - che tale eccedenza rispetto a quanto autorizzato ed approvato discende dalla non rispondenza tra il computo parametrico ed il progetto esecutivo, la quale era conoscibile con l'ordinaria diligenza dalla stessa società appaltatrice.
La domanda di condanna al pagamento delle somme corrisposte dalla società appaltatrice per le garanzie fideiussorie rilasciate
9. La società attrice ha, altresì, domandato la condanna del “al pagamento di tutte le CP_1 somme che la ha indebitamente corrisposto e sta corrispondendo per le garanzie Parte_1 fidejussorie, a causa della perdurante inerzia” del “nel procedere allo svincolo delle CP_1 relative polizze pur a fronte della emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (come da diffida del 26 luglio 2018) nella misura che sarà precisata in corso di giudizio (vd. atto introduttivo)”.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento in quanto, da un lato, la società attrice non ha neanche quantificato le somme effettivamente corrisposte delle quali ha richiesto la restituzione
(cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 3022/2018 cit. sull'insufficienza del mero rinvio alla documentazione in atti) e, dall'altro, l'art. 2 delle condizioni che regolano le polizze fideiussorie prevede che l'efficacia della garanzia “cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto” (lett.
b), dovendo la società corrispondere il premio fino alla presentazione di tali documenti (art. 10) (vd. doc. 32-33 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Orbene, nel caso di specie, fermo che la stazione appaltante ha espressamente (e legittimamente,
pagina 16 di 18 in ragione di quanto sopraesposto) rifiutato il certificato di regolare esecuzione (vd. doc. 31 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del , essendo i lavori stati ultimati il 9.08.16 (i CP_1 lavori principali) ed in data 120.8.2016 (quelli complementari) con l'emissione dei relativi certificati da parte della direzione dei lavori (vd. doc. 20-21 allegati alla comparsa di costituzione e risposta del e doc. 10 allegato alla citazione) – entrambi in possesso della ditta appaltatrice CP_1
- quest'ultima ben avrebbe potuto presentarli alla società garante ai fini dello svincolo delle garanzie.
Le ulteriori domande formulate da parte attrice. Le domande di regresso formulate dal nei confronti dei direttori di lavori Arch. e Ing. CP_1 Controparte_4 CP_3
e le relative domande di manleva da questi formulate nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione. Assorbimento.
10. Tali ulteriori domande sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
Le spese di lite
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società la Parte_1 quale è tenuta a corrisponderle in favore di tutte le parti del presente giudizio in quanto, con riferimento alle spese sostenute dai terzi chiamati, trova applicazione il principio di causalità cui consegue che in caso di rigetto della domanda principale le spese processuali sostenute dal terzo sono poste a carico di chi, rimasto soccombente, ha reso necessaria la domanda in garanzia, anche se l'attore non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e con la sola eccezione – insussistente nel caso di specie – della chiamata in causa palesemente arbitraria (cfr. Cass. civ., sez.
6, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23123).
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, in € 17.252,00 (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 3.082,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro e nei confronti di , Controparte_1 Controparte_4
e ogni altra CP_3 Controparte_5 Controparte_7 domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 17 di 18 1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 1.214,00 per anticipazioni ed € 17.252,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_4 si liquidano in € 1.214,00 per anticipazioni ed € 17.252,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 CP_3 liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni ed € 17.252,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_5 che si liquidano in € 17.252,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_7 che si liquidano in € 17.252,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Teramo, il 9.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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