TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.4172/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara F. Scarselli Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4172/2024 R.G. promossa da nato a [...] in data [...], CF residente in Parte_1 C.F._1
ASCIANO (SI), Via del Cassero n. 16, e nata a Siena in [...] Parte_2
03.08.1973, CF , residente in [...]
1, entrambi rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente Parte_3 dall'Avv. SILVIA PELLEGRINI del Foro di Siena (C.F. , e dall'Avv. C.F._3
IRENE MARGHERITA GONNELLI del Foro di Siena (C.F. CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Siena, Via Giuseppe Garibaldi, 29, come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : Voglia il Tribunale di Siena “ DICHIARARE la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , alle seguenti condizioni
[...] Parte_2
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, libero ognuno di fissare la propria residenza ove ritiene, previo avviso all'altro, fintanto che la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficiente;
2. Il sig. continuerà a risiedere nella casa familiare di propria esclusiva Parte_1 proprietà, in ASCIANO (SI), Via del Cassero n. 16;
3. La signora , ha già provveduto a trasferire, con il consenso del sig. Parte_2
la propria residenza, in 53024 Montalcino (SI), via degli Ortali Parte_1 Pt_3
n.1 (ALL. 9: contratto di locazione dell'abitazione di residenza della sig.ra Pt_2
;
[...]
4. I coniugi, si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi contributo al mantenimento;
5. La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a risiedere presso la ex casa familiare e, comunque con la massima libertà e flessibilità, deciderà di dimorare dove preferisce. La stessa, è studentessa universitaria ed è iscritta al primo anno dell'Università di Pisa, Facoltà di Lingue Letteratura e Comunicazioni Interculturali, e per motivi di studio, ivi attualmente dimorante.
6. Entrambi i genitori continueranno a provvedere in maniera paritaria (al 50%) a tutte le necessità economiche, sia ordinarie che straordinarie di , come stanno già Per_1 facendo, con il massimo e pieno accordo, nell'interesse della figlia.
7. L'autovettura AUDI A4 targata FH407YW intestata alla sig.ra sarà Parte_2 assegnata al sig. che ne diverrà l'effettivo utilizzatore;
Parte_1
8. L'autovettura MERCEDES CLASSE A targata EA905WL intestata al sig. Parte_1 sarà assegnata alla sig.ra , che ne diverrà l'effettiva utilizzatrice;
Parte_2
9. Con riferimento agli altri beni, i coniugi, già in separazione dei beni, in costanza di matrimonio, dichiarano di avere già definito, con appositi accordi ogni loro rapporto di natura patrimoniale, provvedendo a dividere tutti i beni comuni in pieno accordo, ivi compresi libretti di risparmio et similia e dichiarano, quindi, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 4.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, e Parte_1
esponevano : -di avere in data 14.04.1996, contratto matrimonio Parte_2 concordatario, nel Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA;
che dall'unione matrimoniale, in Siena il 06.10.2003, nasceva la figlia che la convivenza Persona_1 era divenuta nel tempo intollerabile . I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato domanda congiunta di divorzio alle medesime condizioni della separazione In vista dell'udienza cartolare del 16.1.2025 , i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 4.11.2024 e non ha formulato conclusioni scritte.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 Parte_2 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 14 aprile 1996 nel Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA, ove è stato trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 5, anno 1996, parte II, serie A alle condizioni riportate in epigrafe nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 20.1.2025
La Presidente est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
La Presidente
Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara F. Scarselli Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4172/2024 R.G. promossa da nato a [...] in data [...], CF residente in Parte_1 C.F._1
ASCIANO (SI), Via del Cassero n. 16, e nata a Siena in [...] Parte_2
03.08.1973, CF , residente in [...]
1, entrambi rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente Parte_3 dall'Avv. SILVIA PELLEGRINI del Foro di Siena (C.F. , e dall'Avv. C.F._3
IRENE MARGHERITA GONNELLI del Foro di Siena (C.F. CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Siena, Via Giuseppe Garibaldi, 29, come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : Voglia il Tribunale di Siena “ DICHIARARE la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , alle seguenti condizioni
[...] Parte_2
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, libero ognuno di fissare la propria residenza ove ritiene, previo avviso all'altro, fintanto che la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficiente;
2. Il sig. continuerà a risiedere nella casa familiare di propria esclusiva Parte_1 proprietà, in ASCIANO (SI), Via del Cassero n. 16;
3. La signora , ha già provveduto a trasferire, con il consenso del sig. Parte_2
la propria residenza, in 53024 Montalcino (SI), via degli Ortali Parte_1 Pt_3
n.1 (ALL. 9: contratto di locazione dell'abitazione di residenza della sig.ra Pt_2
;
[...]
4. I coniugi, si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi contributo al mantenimento;
5. La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a risiedere presso la ex casa familiare e, comunque con la massima libertà e flessibilità, deciderà di dimorare dove preferisce. La stessa, è studentessa universitaria ed è iscritta al primo anno dell'Università di Pisa, Facoltà di Lingue Letteratura e Comunicazioni Interculturali, e per motivi di studio, ivi attualmente dimorante.
6. Entrambi i genitori continueranno a provvedere in maniera paritaria (al 50%) a tutte le necessità economiche, sia ordinarie che straordinarie di , come stanno già Per_1 facendo, con il massimo e pieno accordo, nell'interesse della figlia.
7. L'autovettura AUDI A4 targata FH407YW intestata alla sig.ra sarà Parte_2 assegnata al sig. che ne diverrà l'effettivo utilizzatore;
Parte_1
8. L'autovettura MERCEDES CLASSE A targata EA905WL intestata al sig. Parte_1 sarà assegnata alla sig.ra , che ne diverrà l'effettiva utilizzatrice;
Parte_2
9. Con riferimento agli altri beni, i coniugi, già in separazione dei beni, in costanza di matrimonio, dichiarano di avere già definito, con appositi accordi ogni loro rapporto di natura patrimoniale, provvedendo a dividere tutti i beni comuni in pieno accordo, ivi compresi libretti di risparmio et similia e dichiarano, quindi, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 4.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, e Parte_1
esponevano : -di avere in data 14.04.1996, contratto matrimonio Parte_2 concordatario, nel Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA;
che dall'unione matrimoniale, in Siena il 06.10.2003, nasceva la figlia che la convivenza Persona_1 era divenuta nel tempo intollerabile . I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato domanda congiunta di divorzio alle medesime condizioni della separazione In vista dell'udienza cartolare del 16.1.2025 , i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 4.11.2024 e non ha formulato conclusioni scritte.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 Parte_2 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 14 aprile 1996 nel Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA, ove è stato trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 5, anno 1996, parte II, serie A alle condizioni riportate in epigrafe nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castelnuovo Berardenga di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 20.1.2025
La Presidente est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
La Presidente
Marianna Serrao