Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2023, proposto da
US OP, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele D'Aiuto e Gianluca D'Aiuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento di diniego definitivo al richiesto Permesso di Costruire ex art. 9 Legge 122/1989 operato dal Comune di Amalfi Settore Urbanistica e Demanio recante prot. n. 6989 dell’11 aprile 2023 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l'annullamento del provvedimento di diniego definitivo al richiesto Permesso di Costruire ex art. 9 Legge 122/1989 operato dal Comune di Amalfi recante prot. n. 6989 dell’11 aprile 2023.
Deduce la ricorrente di aver presentato istanza al Comune di Amalfi per il rilascio di permesso di costruire relativo a un’autorimessa pertinenziale (garage interrato) all’immobile di sua proprietà situato in via Giovanni D’Amalfi n. 31- identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 14 P.lla 690 sub 9, denegato dal Comune sulla base della seguente motivazione: “ trattasi di intervento di nuovo volume pertinenziale, presso un immobile di proprietà privata (…) il progetto de quo, per l’aspetto legato alla creazione di volume pertinenziale e di superfici utili addizionali alla preesistenza, non può considerarsi ammissibile ”.
Eccepisce che la realizzazione del suddetto garage, interrato e pertinenziale all’abitazione di residenza, rientra nella previsione dell’art. 9 Legge 122/1989 e non si pone in contrasto con le norme urbanistiche-edilizie, paesaggistiche, ambientali e di protezione civile.
Rileva inoltre che la realizzazione di un parcheggio sotterraneo non si pone in contrasto con il P.U.T. di cui alla legge regionale n. 35 del 1987, in quanto la finalità perseguita dall’art. 17 della suddetta legge regionale è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti; inoltre, con riferimento al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, l’art. 9 della Legge 122 del 1989, che contiene i principi fondamentali della materia, stabilisce la necessità di una mera segnalazione certificata di inizio attività.
Evidenzia, infine, che la medesima Legge 122/1989 consente la realizzazione, " anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi ", di parcheggi nel sottosuolo delle aree pertinenziali dei fabbricati, dettando una disciplina speciale e derogatoria avente lo scopo di attenuare le conseguenze dell’annoso problema del congestionamento del traffico automobilistico nelle aree urbane e della cronica carenza di posti per il parcheggio delle auto.
Il Comune di Amalfi, pur ritualmente intimato, non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 15 luglio 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il gravato provvedimento dà puntualmente atto che la particella oggetto di intervento ricade in zona sottoposta a plurimi vincoli (ambientale e idrogeologico) e connotata da rischio di frana elevato.
Esso, inoltre, richiama espressamente l’art. 9 Legge n. 122/1989 laddove consente la realizzazione dei parcheggi “ compatibilmente con la tutela dei corpi idrici ” e facendo in ogni caso salvi “ i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali ”.
Orbene, il Collegio intende dare continuità al principio secondo cui: “ Tali disposizioni, quanto alla realizzazione dei parcheggi sotterranei in questione, prevedono una deroga molto ampia alle norme urbanistiche, ma non una deroga totale e incondizionata, comprendendosi quindi perché la giurisprudenza - per tutte, C.d.S. sez. IV 16 aprile 2012, n. 2185- la consideri norma di stretta interpretazione.
Esse in particolare fanno salve la tutela dei corpi idrici e i vincoli in materia paesaggistica ed ambientale, e ciò si comprende osservando che, in linea di fatto, lo scavo eseguito per realizzare un'opera interrata presenta evidenti rischi per la stabilità del suolo ” (Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 847).
In definitiva, nella specie il diniego si appalesa legittimo, non potendosi invocare la Legge Tognoli sia per il motivo relativo al grave pericolo di frana, sia per il motivo relativo all’impatto ambientale che avrebbe la costruzione di un garage sotterraneo/volume pertinenziale, motivi entrambi esaustivamente richiamati nell’atto dall’Amministrazione.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO