Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 2187/2023 promossa da:
, in persona del a sua volta Parte_1 Controparte_1
RAPPRESENTATA DA (CF/Piva: ) con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio degli Avv.ti ALESSANDRO BARBARO e ANDREA ALOI e con elezione di domicilio presso il domicilio digitale Email_1
-ATTORE-
contro
(CF: ); Controparte_3 C.F._1
(CF: e (CF: Controparte_4 C.F._2 CP_5
), quali esercenti la potestà genitoriale del figlio minore C.F._3 [...]
(CF: ); Per_1 CodiceFiscale_4
(CF: ) e (CF: Controparte_6 C.F._5 Parte_2
) quali esercenti la potestà genitoriale della figlia minore C.F._6 Persona_2
(CF: ); CodiceFiscale_7
(CF: ); CP_7 CodiceFiscale_8
(CF: ) CP_8 CodiceFiscale_9
tutti con il patrocinio dell'Avv. BRUNO AIUDI e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Fano, Viale Kennedy n. 10
- CONVENUTI-
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice, visto il richiamo operato con le note di precisazione delle conclusioni depositate il
28.11.2024 agli atti di causa, conclusioni come da memoria ex art. 171-ter c.p.c., primo termine, depositate in data 23.02.2024, in particolare:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocare e dichiarare inefficace nei confronti di l'atto di donazione a rogito del Dott. Parte_1 [...]
Notaio in Fano (Rep. 1.893 – Racc. 1.496), con il quale la SI.ra ha Per_3 Controparte_3
donato ai propri nipoti i beni di seguito descritti:
A. Casa per abitazione da cielo a terra con scoperto e pertinente legale ripostiglio adibito a ricovero attrezzi e legnaia ivi sita nel Comune di Cartoceto, a Via Fiume, n.1, quale graficamente risultano nelle planimetrie allegate alla dichiarazione di variazione prot. n. PS0077491 (Abitazione) e prot. n.
PS0077490 (ripostiglio), presentata al Catasto dei Fabbricati in data 2 novembre 2017, ove le porzioni sono censite al Foglio 23, con la Particella 564: -Sub. 3, piani S1-T-1-2, cat. A/2, classe 2, vani 6,5 superficie catastale totale mq. 162 escluse aree scoperte mq. 128, rendita euro 570,68; -Sub.
1, piano T, cat. C/2, classe 1, Mq. 40 (quaranta), superficie catastale totale m1. 46 (quarantasei), rendita euro 123,95.
B. Terreni agricoli ivi della superficie complessiva di Ha. 0.61.91 (are sessantuno e centiare novantuno), con R.D. complessivo euro 20,88 e R.A. complessivo euro 9,03 distinti al Catasto terreni di detto Comune al Foglio 23, con le Particelle: - 79 di ha .0.08.00; - 563 di ha 0.02.70; - 566 di ha
0.16.00; - 932 ex 23 di ha .0.22.69; - 934 ex 564 di ha .0.12.52;
C. Casa per abitazione da cielo a terra con scoperto e pertinente locale garage al piano primo sottostrada, sita nel Comune di Cartoceto via San Paolo n. 19, quale graficamente risultano nelle planimetrie allegate alla dichiarazione di variazione prot. n. 149152 presentata al Catasto dei
Fabbricati in data 19 dicembre 2000 ove le porzioni sono censite al Foglio 22 con la Particella 611:
Sub 3, piani T-1-2, cat. A/2, classe 1, vani 10, superficie catastale totale mq. 243 escluse aree scoperte mq. 236, rendita euro 748,86; Sub 4, piano S1, cat. C/6, classe 1, mq 27 (ventisette), superficie catastale totale mq. 36 (trentasei), rendita euro 59,96; Confini: via suddetta, CP_9 [...]
; salvo altri. CP_4
D. Terreni agricoli siti nel Comune di Cartoceto della superficie complessiva di HA .2.05.85 (ettari due are cinque e centiare ottantacinque) con R.D. complessivo Euro 122,02 e R.A. complessivo Euro
79,57 distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 23 con le particelle: - 166 di Ha .0.01.90; - 121 di Ha .078.10.; - 114 di Ha .0.02.45; - 194 di Ha .
1.23.40. In un unico corpo a confine con
salvo altri. CP_10 Pt_3 Pt_4
E per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere all'annotamento dell'emananda sentenza con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo, nonché a margine dell'atto di trascrizione della presente domanda giudiziale
In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, oltre che di articolare eventuali mezzi istruttori, negli ulteriori termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Per le parti convenute, come da note depositate telematicamente il 27.11.2024, in particolare:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale: In via preliminare a) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione dell'attrice.
Nel merito: b) respingersi la domanda siccome infondata e meramente pretestuosa.
In via istruttoria: c) disporre esibizione ex art. 210 cpc dell'originale delle fideiussioni sottoscritte dalla nel 2001 e 2002 di cui l'attrice ha allegato le fotocopie. CP_3
d) vinte le spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Motivi della decisione
(cfr. Cass. n. 30383/2024 e Cass. 1170/25d avviso della Corte l'eccezione di nullità con specifico riguardo alle clausole di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dello schema predisposto dall'Abi recepite nella fideiussione sottoscritta dagli appellanti, non era fondata in quanto, per un verso nel corso del giudizio di primo grado e neppure con l'atto di appello era stato mai lamentato alcuno specifico pregiudizio alle libertà contrattuali dei fideiussori conseguente all'intesa restrittiva della concorrenza, dall'altro verso non era stata dimostrata la partecipazione di a tali intese restrittive ovvero che la Parte_5 fideiussione stipulata rispecchiasse il contenuto di intese anticoncorrenziali”
Con atto di citazione ritualmente notificato alle parti convenute il 10.11.2023, parte attrice si assumeva creditrice della sig.ra in considerazione dell'inadempimento di quanto Controparte_3
alla stessa spettante in forza della fideiussione omnibus rilasciata il 20.06.2002 in favore della per tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dalla Parte_6
società LL RL, che, quale debitrice principale, si era resa inadempiente nei confronti del medesimo istituto di credito rispetto agli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di mutuo fondiario del 12.05.2011, Notaio Per_4
Deduceva che la con atto di donazione del 18.10.2019 (rep. 1893/racc. 1496 – Notaio Dott. CP_3
, donava ai propri nipoti immobili e terreni come ivi meglio indicati. Per_3
Parte attrice chiedeva, pertanto, che, sussistendone i presupposti di legge, venisse revocato e dichiarato inefficace nei propri confronti l'atto di donazione appena richiamato.
Con comparsa di costituzione depositata il 19.01.2024 si costituivano in giudizio le parti convenute, eccependo, preliminarmente, l'assenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, in quanto non emergerebbe quale sarebbe il contratto attraverso cui la allora avrebbe ceduto a Parte_6 parte attrice il credito alla base dell'azione revocatoria.
Nel merito, veniva eccepito il mancato possesso dell'attrice dell'originale della fideiussione, con conseguente inesistenza della fideiussione medesima. Inoltre, deducevano i convenuti che tale fideiussione, in relazione alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., sarebbe stata redatta secondo il modello ABI e, pertanto, ne eccepivano la nullità. Veniva eccepita l'inefficacia della fideiussione, non avendo l'attrice esercitato le proprie istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Veniva, quindi, rilevata la mancanza delle condizioni per l'azione revocatoria.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e celebratasi la prima udienza di comparizione parti in data 3.04.2023, la causa veniva istruita documentalmente. Veniva così fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 29.1.2025, concedendo i termini ex art. 281 quinquies cpc a ritroso nonché termine sino a 2 gg. prima dell'udienza per note di trattazione scritta. Le parti depositavano atti difensivi e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda attorea merita accoglimento .
È da rigettare l'eccezione preliminare di defetto di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute.
Dalla prospettazione dei convenuti, le doglianze dei quali appaiano oltremodo generiche, non è chiaro se venga contestato solo l'inclusione del credito tra quelli oggetto dell'operazione di cessione od anche l'esistenza stessa della cessione (prospettazione, questa, definita esplicitamente solo in comparsa conclusionale e nelle successive repliche, circostanza che renderebbe tardive le relative doglianze).
Ad ogni buon conto, la documentazione prodotta dall'attrice è idonea a dimostrare sia che, a seguito di precedenti operazioni di fusione per incorporazione, in data 04.06.2018 è stata realizzata un'operazione di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB tra Credito
ES SP (e Credito Siciliano SP), da una parte, e dall'altra, sia che il Parte_1
credito oggetto di causa era incluso in detta operazione.
In particolare, si considerino i documenti prodotti da parte attrice:
-atto di cessione per incorporazione con cui veniva incorporata nel Parte_6
(atto a rogito Notaio Dott. del 19.11.2011 - Rep. 8519 – Racc. Controparte_11 Per_5
4379);
-atto di cessione per incorporazione con cui veniva a sua volta fusa per Controparte_11
incorporazione a (atto a rogito Notaio Dott. del 29.08.2012 - Rep. Controparte_12 Per_6
204742 – Racc. 27540;
-avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi della legge n. 130/1999 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ITna – Parte seconda n. 65 del 7.06.2018, in cui si dava atto che in data
4.06.2018 ha acquistato pro-soluto crediti in blocco da Credito ES Parte_1
S.p.A. (“Creval”) e Credito Siciliano S.p.A. (“Credito Siciliano”); ed ancora:
-fideiussione del 20.06.2002 della sig.ra per la LL srl in favore di NC FA;
CP_3
-contratto di mutuo tra NC FA e LL RL del 12.05.2011 (atto a rogito Notaio Per_4
rep. 73262 – racc. 33059);
-comunicazione di Credito ES del 14.06.2017 di diffida e costituzione in mora notificata alla società LL srl, quale debitrice principale, ed alla sig.ra , quale fideiussore;
Controparte_3
-comunicazioni Credito ES/Argorn del 4.06.2017 su cessione dei crediti;
-certificazioni ex art. 50 TUB del 12.06.2018 di Credito ES indirizzata a LL RL.
Orbene, sotto un primo aspetto, dal complessivo esame della documentazione prodotta, e sopra richiamata, si può ritenere avvenuta la cessione di cui si discute.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993. qualora sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione “ ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. Civile Ord. n. 17944 del 22/06/2023). In parte motiva, viene evidenziato come l'avviso in
Gazzetta “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”.
Pertanto, fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la prova della cessione può essere desunta da altri ed ulteriori elementi, tra cui sicuramente annoverare anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Nel caso di specie, esaminata la documentazione sopra richiamata e versata in atti dall'attrice (documentazione che non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dei convenuti) e rilevato che la prova della cessione del credito possa essere conseguita mediante elementi presuntivi, si ritiene che la documentazione in atti integri prova documentale della legittimazione sostanziale in capo all'attrice. Peraltro, il possesso in capo all'attrice di tutta la documentazione sopra richiamata, avuto specifico riguardo al contratto di mutuo da cui trae origine il credito ceduto, alla lettera di messa in mora nonché alla dichiarazione della cedente ex art. 50 TUB, si giustifica unicamente con l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione e, conseguentemente, con l'acquisita titolarità del credito da parte di Parte_1
Sotto altro aspetto, la descrizione dei crediti ceduti, come da avviso pubblicato in Gazzetta, permette di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e che, fra gli altri, sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Come da costante giurisprudenza sul punto, “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. Civ. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in motivazione;
di medesimo tenore, tra le altre: Cass. Civ. n. 4277/2023). Nel caso di specie, analizzando l'avviso pubblico in atti, la cessione di cui trattasi ricomprende i crediti rispondenti alle seguenti caratteristiche: “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari
e/o chirografari sottoscritti tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 (i “Finanziamenti Creval”) vantati verso debitori classificati da Creval, o altra banca del gruppo bancario Credito ES,
a sofferenza ed individuati in base ad una serie di criteri oggettivi”, oltre ad altre caratteristiche di cui all'avviso medesimo, che si intendono qui richiamate.
Evidente, nel caso di specie, che il credito per cui è causa rientri tra quelli ceduti considerato: il contratto di mutuo stipulato il 12.05.2011 tra NC FA e LL RL (e i successivi atti di fusione per incorporazione succedutisi nel tempo, qui prodotti e sopra richiamati); la comunicazione di Credito ES del 14.06.2017 di diffida e costituzione in mora, per insolvenza per il mancato pagamento di rate scadute in relazione al contratto di mutuo richiamato;
certificazione ex art. 50 TUB del 12.06.2018 di Credito ES, in cui il detto credito (al 30.08.2017) compare a sofferenza.
Orbene, nel caso di specie sussistono plurimi elementi probatori da cui è possibile evincere che l'attrice sia l'effettiva titolare del credito di cui trattasi. Si aggiunga da ultimo che nessun altro creditore ha avanzato pretese nei confronti dell'odierno debitore.
L'eccezione va pertanto disattesa.
Sulle eccezioni mosse dai convenuti in merito alla fideiussione.
In primo luogo, i convenuti eccepiscono il (solo) mancato possesso da parte dell'attrice degli originali della fideiussione, cui seguirebbe l'inesistenza della stessa. Si rileva, sul punto, come i convenuti non abbiano eccepito alcun formale e specifico disconoscimento della fideiussione prodotta dall'attrice
(docc. 7 e 8) né abbiano disconosciuto le firme ivi contenute. Tale doglianza rimane pertanto priva di pregio. In ogni caso, la volontà di prestare fideiussione si ricava (anche) dalle successive dichiarazioni sottoscritte dalla sig.ra del 6.10.2008, contro cui i convenuti non muovono alcuna CP_3
contestazione.
Si rileva, infine, che la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc veniva avanzata dai convenuti solo con memoria ex art. 171 ter cpc n. 3 e, quindi, tardivamente.
Pertanto, le doglianze sono da disattendere.
I convenuti eccepiscono la nullità/inefficacia della fideiussione in quanto risulterebbe essere stata redatta, in relazione alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., secondo il modello ABI, clausole che NC d'IT ha giudicato restrittive della libertà di concorrenza. Sostengono, quindi, che, non avendo il creditore esercitato le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale e non avendole con diligenza continuate, ex art. 1957 c.c., la fideiussione in parola sarebbe divenuta inefficace.
Anche tale eccezione è da respingere. Preliminarmente, si evidenzia che i convenuti non hanno prodotto alcunché a sostegno di tali doglianze.
In particolare, non viene prodotto il modello ABI sul cui modello si assume essere stata redatta la fideiussione di cui trattasi né il provvedimento di NC d'IT rilevante al caso (ovvero il provvedimento n. 55/2005, richiamato esplicitamente dai convenuti solo in comparsa conclusionale).
Non viene quindi fornito alcuno strumento atto ad individuare eventuali corrispondenze tra il contratto di garanzia in esame ed il modello invocato.
Si evidenzia, inoltre, che la fideiussione è stata sottoscritta il 20.06.2002, ovvero in momento antecedente all'accordo avutosi tra l'ABI ed alcune organizzazioni di tutela dei consumatori sul contenuto del contratto di di fideiussione omnibus (ottobre 2002). Pertanto, nel caso di specie gravava integralmente sul fideiussore l'onere di allegare e provare che l'intesa anticoncorrenziale ex art. 2 l.
287/1990 sussisteva già alla data della stipulazione del contratto di garanzia.
Invero, i convenuti, lungi dall'allegare (e provare) la preesistenza dell'intesa anticoncorrenziale nei mesi precedenti all'ottobre 2002 e l'applicazione uniforme da parte delle banche del modello ABI nel detto periodo, si sono limitati ad evidenziare la presenza, nel contratto di garanzia, della clausola oggetto delle censure contenute nel provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 (in particolare, della clausola relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ), invocando per ciò solo la nullità della stessa.
Ad ogni modo, fermo quanto sopra, anche in caso di una eventuale nullità della clausola di cui al punto 6 della fideiussione di cui trattasi, che va a derogare il dettato di cui all'art. 1957 c.c., non si avrebbero conseguenze rilevanti nel caso di specie.
Si consideri, in merito, quanto disposto dall'art. 7 della fideiussione medesima che prevede l'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta”. Come da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale al debitore può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta (cfr fra le altre Cass. Civ. Sent. n. 22346/2017; Cass. Civ.
Sent. n. 13078/2008).
L'attrice ha depositato documenti attestanti l'invio della missiva datata 12.06.217 di costituzione in mora e con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto di mutuo, con richiesta di pagamento del dovuto, al debitore principale LL RL;
ha altresì depositato missiva del 12.06.2017 indirizzata a , quale fideiussore (ricevuta il 14.06.2017) con cui, dato atto della Controparte_3 risoluzione del contratto di mutuo dettagliatamente ivi identificato, le veniva richiesto il pagamento di quanto dalla stessa dovuto.
La raccomandata del 12.06.2017 inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ritenute infondate le doglianze dei convenuti, si ritiene che l'attrice agisca per un credito/aspettativa di credito che non risulta manifestamente infondato. Per costante giurisprudenza, a cui si ritiene di aderire, “in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c., accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (Cass. Civ. sent. n.
28141/2023 - cfr., ex multis: Cass. Civ. Sentenza n. 11121/2020; Cass. Civ. Ordinanza n. 22161 del
05/09/2019; Cass. Civ. Sentenza n. 1968/2009).
Per quanto attiene agli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. si evidenzia quanto di seguito.
Preliminarmente, si rileva che i convenuti non hanno svolto alcuna prospettazione in merito, essendo stata la loro difesa incentrata esclusivamente sulle eccezioni e doglianze di cui si è trattato sopra. Non
è stato loro allegato alcunché né è stata effettuata alcuna contestazione su quanto esposto dall'attrice in punto di revocatoria né sui documenti dalla stessa in merito allegati.
Rilevato ciò, si evidenzia che l'atto dispositivo di cui l'attrice chiede la revoca ex art. 2901 c.c. è
l'atto di donazione del 18.10.2019 (rep. 1893/racc. 1496 – Notaio Dott. con cui la sig.ra Per_3
donava ai propri nipoti immobili e terreni come ivi meglio indicati. CP_3
Tale atto dispositivo è successivo alla fideiussione omnibus del 20.06.2002 con cui la sig.ra CP_3
si costituisce fideiussore omnibus di LL RL con NC FA, al contratto di mutuo del
12.05.2011 (rep. 73262 – raccolta 33059 – Notaio Dott. stipulato tra la allora FA e Per_4
la LL RL e, infine, alle successive comunicazioni del 12.06.2017 di Credito ES di costituzione in mora e risoluzione del contratto di mutuo fondiario sopra citato indirizzate a LL
RL ed alla sig.ra CP_3
Entrando nel merito, per quanto concerne al pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. (eventus damni), in tema di azione revocatoria è ormai principio consolidato in giurisprudenza che “il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. Civ. Sent. n. 20232/2023). Il pregiudizio nei confronti del creditore appare dal semplice esame dell'atto dispositivo a titolo gratuito con cui la sig.ra dona ai propri nipoti due immobili (abitazioni cielo-terra), nonché CP_3
terreni agricoli e locali di deposito, risultando tale atto idoneo ex se a diminuire la garanzia patrimoniale della stessa. È di comune evidenza che sottrarre beni immobili dal patrimonio del debitore senza una corrispondente entrata (come nel caso di donazione) comporti una limitazione nella possibilità di soddisfacimento di eventuali pretese del creditore.
Nel caso in cui l'atto dispositivo sia un atto di donazione, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel sostenere tale principio: “Un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante. Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spettava ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione, il patrimonio del donante restava sufficiente a soddisfare il creditore” (Cass. Civ. Ord.
n. 17336/2018; ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015).
Nel caso di specie, la sig.ra non ha al riguardo dedotto né allegato alcunché: non ha, in CP_3
particolare, dimostrato in alcun modo il mantenimento della propria garanzia patrimoniale anche a seguito di tale atto dispositivo a titolo gratuito.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, nel caso di specie, come sopra rilevato, il credito dell'attrice sorgeva in momento antecedente rispetto all'atto dispositivo di cui si richiede la revocatoria.
Trattandosi, quindi, di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle pretese creditorie.
Come da costante giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (come la donazione), la scientia damni (richiesta dall'art. 2901, primo comma, n. 1,
c.c.) si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 34256/2023;
Cass. Civ. Ord. n. 9192/2021).
In tali casi, la prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cfr. Cass. Civ. Ord. n. 10052/2009; Cass. Civ.
n. 966/2007).
Nel caso di specie, in considerazione di tutte le circostanze di fatto emerse in corso di causa (anche solo considerando la fideiussione del 2002 e la comunicazione di costituzione in mora del 2017) deve presumersi che alla data della stipula dell'atto di donazione la convenuta fosse consapevole CP_3 ed a conoscenza del credito vantato dall'attrice. In conclusione, per le ragioni sin qui svolte, l'azione revocatoria proposta dall'attrice deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti della Parte_1
l'atto di donazione a rogito del Dott. Notaio in Fano (Rep. 1.893 – Racc. 1.496) Persona_3
del 18.10.2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, Dott.ssa Sabrina Carbini, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di in persona del Parte_1 [...]
a sua volta RAPPRESENTATA DA special del Controparte_1 Controparte_2
seguente atto: atto di donazione del 18.10.2019 a rogito del Dott. Notaio in Fano Persona_3
(Rep. 1.893 – Racc. 1.496), con il quale la SI.ra ha donato ai propri nipoti Controparte_3 CP_7
e , e la piena proprietà dei beni ivi descritti;
[...] CP_8 Persona_2 Persona_1
condanna in solido i convenuti a rifondere alla attrice in persona del Parte_1 [...]
a sua volta RAPPRESENTATA DA le spese Controparte_1 CP_2 Controparte_2 di lite, che liquida in € 17.000,00 di cui euro 4000,00 per la fase di studio, euro 2600,00 per la fase introduttiva, euro 5.200,00 per la fase istruttoria e euro 5.200,00 per la fase decisoria oltre iva cap e rimb. sp. gen.
Così deciso in data 12.2.25
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Carbini