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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 743/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 743/2022 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Rizzo Francesco Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro c.f. ) in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
e nei confronti di
(c.f. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero degli CP_2 P.IVA_2
avv.ti Giovan Battista Santangelo e Salvatore Incardona
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 12.06.2022, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 77/2022 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 67/2022 R.G., con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 58.556,90 oltre successivi interessi convenzionali di mora sino al saldo, e oltre spese processuali liquidate nella somma complessiva di euro 1.500,00 di cui euro 406,50 per spese vive, più i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, in forza della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 17.09.2020, con pubblicazione in G.U. del
29.04.2021, del credito derivante dal contratto di prestito personale stipulato, previa accettazione del
1 18.09.2018 della sua richiesta di finanziamento del 17.09.2018, da con Agos Ducato Parte_1
s.p.a. .
L'opposto non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica Controparte_1 dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. con rinvio all'art. 638 c.p.c., a mezzo p.e.c. del 12.06.2022 con ricevute di accettazione e consegna in atti, al difensore presso cui aveva eletto domicilio nel procedimento monitorio, per cui va dichiarato contumace.
Con comparsa depositata il 28.02.2023 è intervenuto ex art. 111, comma 3, c.p.c. CP_2
n.q. di nuovo titolare del credito opposto, previa scissione del 21.12.2022 a rogito del notaio Per_1
rep. 14657, racc. 7926, con pubblicazione in G.U. del 17.01.2023.
[...]
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'eccezione preliminare sollevata dall'opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., è infondata in quanto il termine di 60 giorni per la notifica del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. decorre dal deposito del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez.
I, n. 22959/2007, testualmente: Tale termine [per la notifica del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.] non decorreva dalla data di pronuncia del decreto, ma dalla data del suo deposito in cancelleria (cfr. in tal senso Cass. n. 7160 del 2001; Cass. n. 4488 del 1982); inoltre, non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, ai sensi dell'art. 1 della medesima, era soggetto a sospensione nel periodo feriale (cfr. per tutte Cass. n. 5447 del 1999).”), che nel caso di specie è stato effettuato telematicamente il 23.02.2022 e, in base al principio di scissione della notifica tra notificante e destinatario (cfr. Corte cost. n. 477/2002, massima n. 27400: “E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. E', infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi
(l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”), va considerato che la
2 notifica è stata richiesta dal creditore all' il 21.04.2022, dunque nel rispetto del suddetto termine CP_3
ex art. 644 c.p.c. .
Nel merito va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c.
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie il creditore ha assolto il suo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., contrariamente a quanto eccepito dal debitore ex art. 2697, comma 2, c.c., in quanto risulta documentalmente che , n.q. di parte mutuataria, previa accettazione del 18.09.2018 Parte_1
della sua richiesta di finanziamento del 17.09.2018, ha stipulato con Agos Ducato s.p.a., n.q. di parte mutuante, un contratto di prestito personale per la somma di euro 50.000,00 oltre euro 5.111,05 per premi assicurativi, da restituirsi in 120 rate mensili di euro 643,00 decorrenti dal 15.10.2018, e che il credito derivante da tale contratto è stato dapprima acquisito dall'odierno opposto Controparte_1
previa cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 17.09.2020, con pubblicazione in G.U. del
[...]
29.04.2021, e poi dall'odierno intervenuto previa scissione del 21.12.2022 a rogito del CP_2
notaio rep. 14657, racc. 7926, con pubblicazione in G.U. del 17.01.2023. Persona_1
L'ulteriore eccezione di usurarietà degli interessi convenzionali è stata formulata dall'opponente in termini assolutamente generici, senza neppure allegare, com'era suo onere ex art. 2697, comma 2,
c.c., il tasso degli interessi convenzionali e il tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996 di cui asserisce il superamento (cfr. SS.UU. civ. n. 19597/2020, principi di diritto: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso
3 che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., con la precisazione che nelle more il credito opposto è acquisito dal terzo intervenuto previa scissione del 21.12.2022 CP_2
a rogito del notaio rep. 14657, racc. 7926, con pubblicazione in G.U. del 17.01.2023. Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 58.556,90) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), in favore del terzo intervenuto.
Nulla sulle spese di lite in favore dell'opposto, data la sua contumacia.
P.Q.M.
dichiara la contumacia di (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t.; rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 77/2022 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 67/2022 R.G., con la precisazione che nelle more il credito opposto è acquisito dal terzo intervenuto c.f. CP_2
) in persona del rappresentante legale p.t., previa scissione del 21.12.2022 a rogito del P.IVA_2
notaio rep. 14657, racc. 7926, con pubblicazione in G.U. del 17.01.2023; Persona_1
condanna l'opponente (c.f. ) al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1
del presente giudizio in favore del terzo intervenuto c.f. ) in persona CP_2 P.IVA_2
del rappresentante legale p.t., liquidandole in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nulla sulle spese di lite in favore dell'opposto contumace.
Gela, 28/05/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 743/2022 R.G. , promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Rizzo Francesco Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro c.f. ) in persona del rappresentante legale p.t. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
e nei confronti di
(c.f. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero degli CP_2 P.IVA_2
avv.ti Giovan Battista Santangelo e Salvatore Incardona
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 12.06.2022, Parte_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 77/2022 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 67/2022 R.G., con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 58.556,90 oltre successivi interessi convenzionali di mora sino al saldo, e oltre spese processuali liquidate nella somma complessiva di euro 1.500,00 di cui euro 406,50 per spese vive, più i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, in forza della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 17.09.2020, con pubblicazione in G.U. del
29.04.2021, del credito derivante dal contratto di prestito personale stipulato, previa accettazione del
1 18.09.2018 della sua richiesta di finanziamento del 17.09.2018, da con Agos Ducato Parte_1
s.p.a. .
L'opposto non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica Controparte_1 dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. con rinvio all'art. 638 c.p.c., a mezzo p.e.c. del 12.06.2022 con ricevute di accettazione e consegna in atti, al difensore presso cui aveva eletto domicilio nel procedimento monitorio, per cui va dichiarato contumace.
Con comparsa depositata il 28.02.2023 è intervenuto ex art. 111, comma 3, c.p.c. CP_2
n.q. di nuovo titolare del credito opposto, previa scissione del 21.12.2022 a rogito del notaio Per_1
rep. 14657, racc. 7926, con pubblicazione in G.U. del 17.01.2023.
[...]
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'eccezione preliminare sollevata dall'opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., è infondata in quanto il termine di 60 giorni per la notifica del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. decorre dal deposito del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez.
I, n. 22959/2007, testualmente: Tale termine [per la notifica del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.] non decorreva dalla data di pronuncia del decreto, ma dalla data del suo deposito in cancelleria (cfr. in tal senso Cass. n. 7160 del 2001; Cass. n. 4488 del 1982); inoltre, non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, ai sensi dell'art. 1 della medesima, era soggetto a sospensione nel periodo feriale (cfr. per tutte Cass. n. 5447 del 1999).”), che nel caso di specie è stato effettuato telematicamente il 23.02.2022 e, in base al principio di scissione della notifica tra notificante e destinatario (cfr. Corte cost. n. 477/2002, massima n. 27400: “E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. E', infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi
(l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”), va considerato che la
2 notifica è stata richiesta dal creditore all' il 21.04.2022, dunque nel rispetto del suddetto termine CP_3
ex art. 644 c.p.c. .
Nel merito va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c.
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie il creditore ha assolto il suo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., contrariamente a quanto eccepito dal debitore ex art. 2697, comma 2, c.c., in quanto risulta documentalmente che , n.q. di parte mutuataria, previa accettazione del 18.09.2018 Parte_1
della sua richiesta di finanziamento del 17.09.2018, ha stipulato con Agos Ducato s.p.a., n.q. di parte mutuante, un contratto di prestito personale per la somma di euro 50.000,00 oltre euro 5.111,05 per premi assicurativi, da restituirsi in 120 rate mensili di euro 643,00 decorrenti dal 15.10.2018, e che il credito derivante da tale contratto è stato dapprima acquisito dall'odierno opposto Controparte_1
previa cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 17.09.2020, con pubblicazione in G.U. del
[...]
29.04.2021, e poi dall'odierno intervenuto previa scissione del 21.12.2022 a rogito del CP_2
notaio rep. 14657, racc. 7926, con pubblicazione in G.U. del 17.01.2023. Persona_1
L'ulteriore eccezione di usurarietà degli interessi convenzionali è stata formulata dall'opponente in termini assolutamente generici, senza neppure allegare, com'era suo onere ex art. 2697, comma 2,
c.c., il tasso degli interessi convenzionali e il tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996 di cui asserisce il superamento (cfr. SS.UU. civ. n. 19597/2020, principi di diritto: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso
3 che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., con la precisazione che nelle more il credito opposto è acquisito dal terzo intervenuto previa scissione del 21.12.2022 CP_2
a rogito del notaio rep. 14657, racc. 7926, con pubblicazione in G.U. del 17.01.2023. Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 58.556,90) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.), in favore del terzo intervenuto.
Nulla sulle spese di lite in favore dell'opposto, data la sua contumacia.
P.Q.M.
dichiara la contumacia di (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t.; rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 77/2022 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 67/2022 R.G., con la precisazione che nelle more il credito opposto è acquisito dal terzo intervenuto c.f. CP_2
) in persona del rappresentante legale p.t., previa scissione del 21.12.2022 a rogito del P.IVA_2
notaio rep. 14657, racc. 7926, con pubblicazione in G.U. del 17.01.2023; Persona_1
condanna l'opponente (c.f. ) al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1
del presente giudizio in favore del terzo intervenuto c.f. ) in persona CP_2 P.IVA_2
del rappresentante legale p.t., liquidandole in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nulla sulle spese di lite in favore dell'opposto contumace.
Gela, 28/05/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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