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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1796/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 OTTOBRE 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1796/2022 R.G. promossa da nato a [...] l'[...], residente in [...], cf. Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Fabio Aleo, c.f. , presso il cui studio in C.F._2
Pietraperzia, via Barone Tortorici 52, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 03.12.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo negli anni 2018, 2019 e 2020 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola SEGGIO FRUIT SRLS per complessivi gg ivi specificati;
di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per l' anno in questione. Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta CP_1
per poi pretendere la restituzione delle somme erogate a tale titolo.
Avversava pertanto le missive con cui l' Enna comunicava al ricorrente la reiezione della CP_2
richiesta di indennità di malattia e di disoccupazione relativa ai suddetti anni, con la laconica motivazione: cancellazione dagli elenchi dagli elenchi annuali degli operai agricoli a tempo determinato, per i citati anni 2018/2019/2020.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ Seggio fruit srls”. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa Seggio fruit, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività
aziendale. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
A tale fine la prova testimoniale articolata in ricorso, a differenza di quanto riscontrato in altri ricorsi,
aventi lo stesso oggetto, appare particolarmente dettagliata e minuziosa. Si indicano puntualmente,
oltre alle giornate di lavoro, le specifiche mansioni disimpegnate, con dovizia di particolari, i luoghi di lavoro, l'articolazione dell'orario giornaliero ( e non solo il numero di ore) e anche i nomi dei delegati del datore di lavoro, che in assenza di quest' ultimo provvedevano ad impartire quotidianamente le direttive.
Ebbene, nel caso in esame, la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità Controparte_3
temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli , CUD ed estratti contributivi e confermata dai testi escussi in giudizio che CP_4
hanno risposto concordemente su tutti i capitoli ( giova ribadirlo, particolarmente precisi e dettagliati)
di cui al ricorso.
Per contro l' si è limitato a produrre il verbale ispettivo, neppure corredato, peraltro, dalle CP_1
dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti e segnatamente delle dichiarazioni “acquisite a campione” di coloro che vengono indicati dai verbalizzanti come “ alcuni soggetti denunciati quali braccianti agricoli dalla società in accertamento” le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili e tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli esiti della esperita prova orale, che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dal ricorrente.
Al ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione dovendosi ritenere la illegittimità degli avvisi di addebito opposti con cui si richiedono in restituzione gli importi erogati al ricorrente tale titolo..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura - anche ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale - svolte nell'ambito del rapporto di lavoro con la Seggio Fruit s.r.l.s. segnatamente nelle date appresso indicate:
Anno 2018 data assunzione 14/06/2018- data cessazione 13/10/2018; - Anno 2019 data assunzione 11/07/2019- data cessazione 23/11/2019;
- Anno 2020 data assunzione 17/06/2020- data cessazione 24/10/2020.
Annulla per l'effetto i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e condanna quindi l' al reinserimento del lavoratore nelle liste dei lavoratori agricoli per gli anni CP_1
2018/2019/2020.
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in € CP_1
2251,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge.
Enna, 15.10.2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 OTTOBRE 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1796/2022 R.G. promossa da nato a [...] l'[...], residente in [...], cf. Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso, dall'Avv. Fabio Aleo, c.f. , presso il cui studio in C.F._2
Pietraperzia, via Barone Tortorici 52, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 03.12.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo negli anni 2018, 2019 e 2020 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola SEGGIO FRUIT SRLS per complessivi gg ivi specificati;
di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per l' anno in questione. Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta CP_1
per poi pretendere la restituzione delle somme erogate a tale titolo.
Avversava pertanto le missive con cui l' Enna comunicava al ricorrente la reiezione della CP_2
richiesta di indennità di malattia e di disoccupazione relativa ai suddetti anni, con la laconica motivazione: cancellazione dagli elenchi dagli elenchi annuali degli operai agricoli a tempo determinato, per i citati anni 2018/2019/2020.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ Seggio fruit srls”. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa Seggio fruit, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività
aziendale. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
A tale fine la prova testimoniale articolata in ricorso, a differenza di quanto riscontrato in altri ricorsi,
aventi lo stesso oggetto, appare particolarmente dettagliata e minuziosa. Si indicano puntualmente,
oltre alle giornate di lavoro, le specifiche mansioni disimpegnate, con dovizia di particolari, i luoghi di lavoro, l'articolazione dell'orario giornaliero ( e non solo il numero di ore) e anche i nomi dei delegati del datore di lavoro, che in assenza di quest' ultimo provvedevano ad impartire quotidianamente le direttive.
Ebbene, nel caso in esame, la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità Controparte_3
temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli , CUD ed estratti contributivi e confermata dai testi escussi in giudizio che CP_4
hanno risposto concordemente su tutti i capitoli ( giova ribadirlo, particolarmente precisi e dettagliati)
di cui al ricorso.
Per contro l' si è limitato a produrre il verbale ispettivo, neppure corredato, peraltro, dalle CP_1
dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti e segnatamente delle dichiarazioni “acquisite a campione” di coloro che vengono indicati dai verbalizzanti come “ alcuni soggetti denunciati quali braccianti agricoli dalla società in accertamento” le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili e tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli esiti della esperita prova orale, che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dal ricorrente.
Al ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione dovendosi ritenere la illegittimità degli avvisi di addebito opposti con cui si richiedono in restituzione gli importi erogati al ricorrente tale titolo..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura - anche ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale - svolte nell'ambito del rapporto di lavoro con la Seggio Fruit s.r.l.s. segnatamente nelle date appresso indicate:
Anno 2018 data assunzione 14/06/2018- data cessazione 13/10/2018; - Anno 2019 data assunzione 11/07/2019- data cessazione 23/11/2019;
- Anno 2020 data assunzione 17/06/2020- data cessazione 24/10/2020.
Annulla per l'effetto i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e condanna quindi l' al reinserimento del lavoratore nelle liste dei lavoratori agricoli per gli anni CP_1
2018/2019/2020.
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in € CP_1
2251,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge.
Enna, 15.10.2025.