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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, difeso Parte_1
e rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova e presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate
Partigiane n. 2, è domiciliato
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Costanza Pedrotti e dall'Avv. Christian Gervasoni presso lo studio dell'ultimo dei quali ha eletto domicilio in Milano, via
G. Spontini n. 3, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
previa sospensione cautelare della esecutività della decisione
impugnata, con fissazione di udienza all'uopo, riformare
parzialmente in parte de qua l'ordinanza in epigrafe indicata per
le ragioni esposte e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di parte
appellata proposta in primo grado. Spese per legge.”.
Per l'appellato:
“1) nel merito ed in principalità rigettare tutte le richieste di cui all'atto di Appello perché infondate in fatto e in diritto;
2) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, come da nota allegata per il presente grado, con distrazione delle spese di lite in favore dei legali. “
IN FATTO E DIRITTO
1. , cittadino egiziano, arrivava Controparte_1
in Italia all'età di sedici anni per ricongiungersi con il padre,
titolare di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo CE;
egli era pure titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia sin dal 2010 pur facendo dei periodi di rientro in TT .
In Italia erano presenti sul territorio italiano anche uno zio e quattro cugini, mentre la madre e le sorelle risiedevano in TT
(due sorelle sposate ed un fratello minorenne).
Aveva lavorato sin dalla giovane età, lavorando in una pizzeria insieme al cugino e poi come ponteggiatore.
Nel 2017 era per la prima Controparte_1
volta condannato per il reato di rapina impropria cui all'art. 628
co.2 C.P. commesso nel 2016.
2 In data 12 agosto 2020 nel Duomo di Milano Controparte_1
si rendeva protagonista di un clamoroso fatto di
[...]
cronaca; sottoposto ad un controllo di routine tirava fuori un coltello puntandolo alla gola di una guardia giurata la prendeva in ostaggio.
Interveniva la polizia che riusciva a disarmarlo e ad arrestarlo.
Sottoposto a procedimento penale per i fatti del di Milano gli CP_2
era diagnosticata una condizione patologica acuta diagnosticabile come psicosi NAS e pertanto ritenuto non in grado di intendere e di volere al momento del fatto.
Quindi , in costante terapia farmacologica, era portato al REMS
di Castiglione delle Stiviere in applicazione della misura di sicurezza del ricovero sostituita poi dalla libertà vigilata.
2.Il Questore di Savona in data 13/8/2020 emetteva un decreto di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia rilasciato dalla Questura di Savona
l'8/06/2010.
Il provvedimento di revoca si fondava sulla pericolosità del ricorrente desumibile da due citati precedenti penali.
3. , proponeva ricorso ai sensi Controparte_1
dell'art. 30 comma 6 d.lgs. 286/98, (dopo che il Tribunale di Milano
si era dichiarato incompetente) avverso il decreto.
La difesa del ricorrente sosteneva che il permesso di cui godeva era a “c.d. tutela rafforzata” e pertanto, il diniego doveva essere sorretto da una motivazione articolata fondata su più elementi valutati avendo riguardo al contesto sociale, familiare e lavorativo.
Inoltre, dalla dinamica dei fatti (rapina impropria) che l'avevano condannato non emergeva alcuna indole particolarmente violenta o
3 delinquenziale;
mentre l'aggressione e sequestro della guardia giurata al Duomo di Milano era stato commesso in un momento in cui non era in grado di intendere e di volere
Dall'ultima relazione del 2024 risultava che “fin dall'ingresso, ha
mantenuto un profilo comportamentale adeguato e rispettoso sia del
personale sanitario che degli altri codegenti. Sufficientemente
critico rispetto alla patologia psichiatrica, riconosce i benefici
della terapia psicofarmacologica assunta e le conseguenze della
sospensione. In struttura partecipa alle attività di riordino del
salone e frequenta assiduamente il corso di lingua italiana. Mantiene
contatti telefonici con il padre attualmente in Italia e la sorella
in TT. Assenti sintomi psicotici, il tono dell'umore è in asse.
Assume regolarmente la terapia psicofarmacologica prescritta. Ha
beneficiato di tre permessi di uscita accompagnato dal personale
REMS con esito positivo”.
Risultava che la diagnosi di schizofrenia era in parziale remissione.
4.Si costituiva il sottolineando come il Parte_1
provvedimento di revoca del permesso di soggiorno fosse giustificato e come fosse tuttora Controparte_1
pericoloso.
5.Il Tribunale di Genova con ordinanza ex art. 702 bis cpc n. 1735 del 4 ottobre 2024 dichiarava il diritto di Controparte_1
ad un permesso di soggiorno per coesione familiare
[...]
a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 comma 9 d.lgs. 286/98,
mandando al Questore del luogo di residenza o dimora del ricorrente per quanto di competenza in merito.
In diritto il Tribunale riteneva che : “la valutazione della
pericolosità dello straniero ai fini della revoca della carta di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo debba essere diversa, e
4 più rigorosa, trova una conferma inequivocabile nei commi 7 e 9 dello
stesso art. 9: il comma 7 prevede la revoca del suddetto titolo di
soggiorno, tra l'altro, “quando vengono a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4”, ovvero, come si è appena visto,
quando lo straniero sia pericoloso per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato, nel senso anzidetto;
dall'altro, tuttavia, il
comma 9 prevede che in tali casi, se non debba essere disposta
l'espulsione, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno
di “altro tipo”; permesso che non potrebbe, tuttavia, essere
rilasciato, allo straniero – ancora – che sia pericoloso per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato. Sicché -pena un'interpretazione
abrogativa della norma- l'accezione di pericolosità ai fini del
rilascio dei permessi di soggiorno “di tipo diverso” non può che
essere frutto di una valutazione meno rigorosa.
In altre parole, se le due nozioni di pericolosità fossero le stesse,
il comma 9 non potrebbe mai trovare applicazione, perché le situazioni che impongono la revoca della carta di soggiorno di lungo
periodo sarebbero le stesse che escludono il rilascio del permesso
di soggiorno di “altro tipo” cui fa riferimento tale comma.
Tale -non agevole- lettura delle disposizioni esaminate trova
d'altra parte un'evidente ratio: in primo luogo, da un lato, è
ragionevole che un titolo di soggiorno privo di termine, o di durata
decennale ed automaticamente rinnovabile alla scadenza, sia
rilasciato allo straniero che abbia un alto grado di integrazione
nella società italiana;
dall'altro, qualora i legami familiari e la
lunga permanenza sul territorio nazionale (e, in ultima analisi, il
diritto alla vita privata e familiare: art. 8 CEDU e art. 19 comma
1.1 d.lgs. 286/98, artt. 29 e ss. Cost.) ne impediscano l'espulsione,
un titolo di soggiorno di durata limitata può consentire di
5 monitorare il comportamento dello straniero e costituisce, al
contempo, uno stimolo per il medesimo ad astenersi da condotte
illecite “
In fatto il Tribunale scriveva:
“ del fatto che i reati oggetto di condanna sono stati commessi da
soggetto non imputabile, cui pertanto nulla può rimproverarsi, e che
evidenziano una forte vulnerabilità che accresce le esigenze di
tutela sopra indicate;
• • del positivo percorso effettuato dal sig. nella Parte_2
REMS di Castiglione delle Stiviere, come emerge dalle relazioni sopra
sintetizzate, che parlano di un profilo comportamentale adeguato e
rispettoso, di una presa di coscienza critica della patologia
psichiatrica, del riconoscimento dei benefici della terapia
psicofarmacologica assunta e delle conseguenze della sospensione,
dell'assunzione regolare della terapia stessa, dell'esito positivo
delle uscite dalla REMS e del periodo di prova, elementi tutti che portano a ritenere superati o scemati i profili di pericolosità
evidenziati dalla perizia psichiatrica effettuata nel processo
penale. “
6.Il proponeva appello censurando la Parte_1
decisione del Tribunale che, pur riconoscendo la pericolosità del soggetto per il mantenimento di un permesso di lunga durata aveva concesso un permesso di soggiorno precario per coesione familiare.
L'appellato non conviveva con il padre e aveva legami familiari sporadici in Italia, mentre la maggior parte della sua famiglia risiedeva in TT.
Dagli atti di causa risultava che in TT era già stato CP_1
sottoposto a terapia per la patologia schizofrenica che, se non fosse
6 stata tenuta sotto controllo avrebbe potuto nuovamente manifestarsi,
non essendovi per la stessa nessuna terapia risolutiva.
Anche le relazioni degli assistenti sociali indicavano un miglioramento grazie alla terapia farmacologica, ma il medico psichiatra evidenziava la pericolosità ancora attuale del soggetto.
Già nel 2016 la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del
Ministero dell'Interno riteneva l'appellato un pericolo per la sicurezza dello Stato, dove alla frontiera dell'aeroporto di
Malpensa aveva eluso i controlli, arrestato per rapina impropria e trovato sul suo cellulare “immagini con didascalie in lingua araba,
raffiguranti miliziani armati”.
Nel 2020 era stato arrestato per aver sequestrato una guardia giurata all'interno del Duomo di Milano e minacciandolo con un coltello lo costrinse ad inginocchiarsi.
Infine, il Magistrato di Sorveglianza a giugno del 2024, pur riconoscendo i benefici prodotti dall'assunzione della terapia farmacologica da parte dell'appellato riteneva scemata ma non cessata la pericolosità, soprattutto in conseguenza di una interruzione del trattamento farmacologico.
7.Si costituiva contestando la Controparte_1
difesa del e gli eventi riguardanti la sua pericolosità Parte_1
erano risalenti nel tempo (2016-2020).
L'appellato soffriva è vero di patologia psichiatrica, ma allo stesso tempo stava svolgendo da diversi anni un percorso terapeutico che non solo né elimina la pericolosità sociale, ma che soprattutto gli garantiva una vita dignitosa.
Dai fatti commessi è stata concessa la sospensione condizionale della pena e nell'aggressione al di Milano, anche se accaduto in un CP_2
7 luogo di culto cattolico, non gli era stata contestata alcuna aggravante di tale portata e/o associazione di natura terroristica.
8.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta, e successivamente decisa in camera di consiglio.
9.Ad avviso di questa Corte l'appello merita accoglimento in quanto il Tribunale di Genova pur facendo una corretta analisi in diritto ha gravemente sottovalutato la permanente pericolosità potenziale dell'appellato per l'incolumità pubblica.
manifestò apertamente la sua Controparte_1
malattia mentale in TT, ove era rientrato dopo un periodo in
Italia, quando aveva 20 anni e fu ricoverato per la prima volta in un ospedale psichiatrico ove fu diagnosticata una schizofrenia di tipo paranoide.
Tale malattia era caratterizzata da percezioni uditive ordinanti e commentanti in realtà inesistenti e l'appellato ricorda che “in TV
parlavano di me, io leggevo le menti e loro mi davano ordini”.
Dopo tre anni di curein TT con Olanzapina 20mg l'appellato sembrava essersi calmato e nel 2014 rientrava in Italia.
Trasferitosi presso un cugino finisce per autosospendersi i farmaci e come conseguenza il comportamento comincia ad alterarsi tanto che il cugino spaventato lo allontana da casa sua e Controparte_1
commette all'Aeroporto di Malpensa il suo primo reato
[...]
spinto dalle voci nella sua testa che gli dicevano di tornare in
TT e che per farlo doveva percorrere a piedi la pista della
Malpensa.
8 Di nuovo sottoposto a cura farmacologica la malattia mentale sembrava scomparsa ma quando si autosospende nuovamente la cura farmacologica la malattia riesplodeva e commette i gravissimi fatti nel Duomo di
Milano.
Ricoverato al REMS e sottoposto a costante terapia farmacologica nelle relazioni il comportamento risulta progressivamente sempre più
corretto e la schizofrenia appare in fase di remissione (vedi relazione febbraio 2024) come verificatosi già le due volte precedenti.
Facendo la sintesi l'appellato è affetto da una forma di schizofreniza paranoide non guaribile in via definitiva che se sottoposta a controllo e costante terapia viene sedata, ma basta che si verifichi una attenuazione o una sospensione della terapia in quanto “ormai è guarito” perché la malattia insorga nuovamente facendogli commettere atti inconsulti mettendo in pericolo la vita di chi anche casualmente gli è vicino in quel momento.
La valutazione pertanto è che basta che venga sospesa la terapia dopo anni che sta bene, oppure che i farmaci dopo anni di assunzione diventino meno efficaci o che qualche evento lo destabilizzi egli impedisca di assumere con normalità i farmaci perché l'appellato diventi estremamente pericoloso per chi lo circonda o si trovi ad incontrarlo.
Tra l'altro se nel 2016 il cugino percepì il crescente pericolo nel
2020 i parenti vengono presi completamente alla sprovvista dalla sua condotta nel Duomo di Milano, di cui non avevano percepito avvisaglie.
Questa estrema pericolosità potenziale del Controparte_1
giustifica il provvedimento di revoca del permesso
[...]
di soggiorno che risulta pertanto corretto.
9 Né vi sono elementi per dire che in TT l'appellato, ove ha tuttora molti parenti, avrebbe un trattamento sanitario inferiore a quello italiano in quanto risulta che lì venne curato con altrettanta, anche se provvisoria (come in Italia), efficacia.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Si compensano le spese legali dei due gradi giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal
contro
Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova n. 1735 del 4 ottobre 2024 in
totale riforma della stessa respinge la domanda di
[...]
di annullare il decreto cat.A12/2020/n.79, Controparte_1
di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo per motivi di famiglia n.I00413916, rilasciato dalla
Questura di Savona l'8/06/2010, emesso il 13/08/2020 e di dichiarare
il suo diritto a mantenere il permesso di soggiorno per motivi
familiari e o per i nuovi motivi di salute.
Spese dei due gradi di giudizio compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 8 ottobre 2025
Il presidente estensore
10 Dott. Franco Davini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, difeso Parte_1
e rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova e presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate
Partigiane n. 2, è domiciliato
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Costanza Pedrotti e dall'Avv. Christian Gervasoni presso lo studio dell'ultimo dei quali ha eletto domicilio in Milano, via
G. Spontini n. 3, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
previa sospensione cautelare della esecutività della decisione
impugnata, con fissazione di udienza all'uopo, riformare
parzialmente in parte de qua l'ordinanza in epigrafe indicata per
le ragioni esposte e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di parte
appellata proposta in primo grado. Spese per legge.”.
Per l'appellato:
“1) nel merito ed in principalità rigettare tutte le richieste di cui all'atto di Appello perché infondate in fatto e in diritto;
2) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, come da nota allegata per il presente grado, con distrazione delle spese di lite in favore dei legali. “
IN FATTO E DIRITTO
1. , cittadino egiziano, arrivava Controparte_1
in Italia all'età di sedici anni per ricongiungersi con il padre,
titolare di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo CE;
egli era pure titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia sin dal 2010 pur facendo dei periodi di rientro in TT .
In Italia erano presenti sul territorio italiano anche uno zio e quattro cugini, mentre la madre e le sorelle risiedevano in TT
(due sorelle sposate ed un fratello minorenne).
Aveva lavorato sin dalla giovane età, lavorando in una pizzeria insieme al cugino e poi come ponteggiatore.
Nel 2017 era per la prima Controparte_1
volta condannato per il reato di rapina impropria cui all'art. 628
co.2 C.P. commesso nel 2016.
2 In data 12 agosto 2020 nel Duomo di Milano Controparte_1
si rendeva protagonista di un clamoroso fatto di
[...]
cronaca; sottoposto ad un controllo di routine tirava fuori un coltello puntandolo alla gola di una guardia giurata la prendeva in ostaggio.
Interveniva la polizia che riusciva a disarmarlo e ad arrestarlo.
Sottoposto a procedimento penale per i fatti del di Milano gli CP_2
era diagnosticata una condizione patologica acuta diagnosticabile come psicosi NAS e pertanto ritenuto non in grado di intendere e di volere al momento del fatto.
Quindi , in costante terapia farmacologica, era portato al REMS
di Castiglione delle Stiviere in applicazione della misura di sicurezza del ricovero sostituita poi dalla libertà vigilata.
2.Il Questore di Savona in data 13/8/2020 emetteva un decreto di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia rilasciato dalla Questura di Savona
l'8/06/2010.
Il provvedimento di revoca si fondava sulla pericolosità del ricorrente desumibile da due citati precedenti penali.
3. , proponeva ricorso ai sensi Controparte_1
dell'art. 30 comma 6 d.lgs. 286/98, (dopo che il Tribunale di Milano
si era dichiarato incompetente) avverso il decreto.
La difesa del ricorrente sosteneva che il permesso di cui godeva era a “c.d. tutela rafforzata” e pertanto, il diniego doveva essere sorretto da una motivazione articolata fondata su più elementi valutati avendo riguardo al contesto sociale, familiare e lavorativo.
Inoltre, dalla dinamica dei fatti (rapina impropria) che l'avevano condannato non emergeva alcuna indole particolarmente violenta o
3 delinquenziale;
mentre l'aggressione e sequestro della guardia giurata al Duomo di Milano era stato commesso in un momento in cui non era in grado di intendere e di volere
Dall'ultima relazione del 2024 risultava che “fin dall'ingresso, ha
mantenuto un profilo comportamentale adeguato e rispettoso sia del
personale sanitario che degli altri codegenti. Sufficientemente
critico rispetto alla patologia psichiatrica, riconosce i benefici
della terapia psicofarmacologica assunta e le conseguenze della
sospensione. In struttura partecipa alle attività di riordino del
salone e frequenta assiduamente il corso di lingua italiana. Mantiene
contatti telefonici con il padre attualmente in Italia e la sorella
in TT. Assenti sintomi psicotici, il tono dell'umore è in asse.
Assume regolarmente la terapia psicofarmacologica prescritta. Ha
beneficiato di tre permessi di uscita accompagnato dal personale
REMS con esito positivo”.
Risultava che la diagnosi di schizofrenia era in parziale remissione.
4.Si costituiva il sottolineando come il Parte_1
provvedimento di revoca del permesso di soggiorno fosse giustificato e come fosse tuttora Controparte_1
pericoloso.
5.Il Tribunale di Genova con ordinanza ex art. 702 bis cpc n. 1735 del 4 ottobre 2024 dichiarava il diritto di Controparte_1
ad un permesso di soggiorno per coesione familiare
[...]
a tempo determinato ai sensi dell'art. 9 comma 9 d.lgs. 286/98,
mandando al Questore del luogo di residenza o dimora del ricorrente per quanto di competenza in merito.
In diritto il Tribunale riteneva che : “la valutazione della
pericolosità dello straniero ai fini della revoca della carta di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo debba essere diversa, e
4 più rigorosa, trova una conferma inequivocabile nei commi 7 e 9 dello
stesso art. 9: il comma 7 prevede la revoca del suddetto titolo di
soggiorno, tra l'altro, “quando vengono a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4”, ovvero, come si è appena visto,
quando lo straniero sia pericoloso per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato, nel senso anzidetto;
dall'altro, tuttavia, il
comma 9 prevede che in tali casi, se non debba essere disposta
l'espulsione, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno
di “altro tipo”; permesso che non potrebbe, tuttavia, essere
rilasciato, allo straniero – ancora – che sia pericoloso per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato. Sicché -pena un'interpretazione
abrogativa della norma- l'accezione di pericolosità ai fini del
rilascio dei permessi di soggiorno “di tipo diverso” non può che
essere frutto di una valutazione meno rigorosa.
In altre parole, se le due nozioni di pericolosità fossero le stesse,
il comma 9 non potrebbe mai trovare applicazione, perché le situazioni che impongono la revoca della carta di soggiorno di lungo
periodo sarebbero le stesse che escludono il rilascio del permesso
di soggiorno di “altro tipo” cui fa riferimento tale comma.
Tale -non agevole- lettura delle disposizioni esaminate trova
d'altra parte un'evidente ratio: in primo luogo, da un lato, è
ragionevole che un titolo di soggiorno privo di termine, o di durata
decennale ed automaticamente rinnovabile alla scadenza, sia
rilasciato allo straniero che abbia un alto grado di integrazione
nella società italiana;
dall'altro, qualora i legami familiari e la
lunga permanenza sul territorio nazionale (e, in ultima analisi, il
diritto alla vita privata e familiare: art. 8 CEDU e art. 19 comma
1.1 d.lgs. 286/98, artt. 29 e ss. Cost.) ne impediscano l'espulsione,
un titolo di soggiorno di durata limitata può consentire di
5 monitorare il comportamento dello straniero e costituisce, al
contempo, uno stimolo per il medesimo ad astenersi da condotte
illecite “
In fatto il Tribunale scriveva:
“ del fatto che i reati oggetto di condanna sono stati commessi da
soggetto non imputabile, cui pertanto nulla può rimproverarsi, e che
evidenziano una forte vulnerabilità che accresce le esigenze di
tutela sopra indicate;
• • del positivo percorso effettuato dal sig. nella Parte_2
REMS di Castiglione delle Stiviere, come emerge dalle relazioni sopra
sintetizzate, che parlano di un profilo comportamentale adeguato e
rispettoso, di una presa di coscienza critica della patologia
psichiatrica, del riconoscimento dei benefici della terapia
psicofarmacologica assunta e delle conseguenze della sospensione,
dell'assunzione regolare della terapia stessa, dell'esito positivo
delle uscite dalla REMS e del periodo di prova, elementi tutti che portano a ritenere superati o scemati i profili di pericolosità
evidenziati dalla perizia psichiatrica effettuata nel processo
penale. “
6.Il proponeva appello censurando la Parte_1
decisione del Tribunale che, pur riconoscendo la pericolosità del soggetto per il mantenimento di un permesso di lunga durata aveva concesso un permesso di soggiorno precario per coesione familiare.
L'appellato non conviveva con il padre e aveva legami familiari sporadici in Italia, mentre la maggior parte della sua famiglia risiedeva in TT.
Dagli atti di causa risultava che in TT era già stato CP_1
sottoposto a terapia per la patologia schizofrenica che, se non fosse
6 stata tenuta sotto controllo avrebbe potuto nuovamente manifestarsi,
non essendovi per la stessa nessuna terapia risolutiva.
Anche le relazioni degli assistenti sociali indicavano un miglioramento grazie alla terapia farmacologica, ma il medico psichiatra evidenziava la pericolosità ancora attuale del soggetto.
Già nel 2016 la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del
Ministero dell'Interno riteneva l'appellato un pericolo per la sicurezza dello Stato, dove alla frontiera dell'aeroporto di
Malpensa aveva eluso i controlli, arrestato per rapina impropria e trovato sul suo cellulare “immagini con didascalie in lingua araba,
raffiguranti miliziani armati”.
Nel 2020 era stato arrestato per aver sequestrato una guardia giurata all'interno del Duomo di Milano e minacciandolo con un coltello lo costrinse ad inginocchiarsi.
Infine, il Magistrato di Sorveglianza a giugno del 2024, pur riconoscendo i benefici prodotti dall'assunzione della terapia farmacologica da parte dell'appellato riteneva scemata ma non cessata la pericolosità, soprattutto in conseguenza di una interruzione del trattamento farmacologico.
7.Si costituiva contestando la Controparte_1
difesa del e gli eventi riguardanti la sua pericolosità Parte_1
erano risalenti nel tempo (2016-2020).
L'appellato soffriva è vero di patologia psichiatrica, ma allo stesso tempo stava svolgendo da diversi anni un percorso terapeutico che non solo né elimina la pericolosità sociale, ma che soprattutto gli garantiva una vita dignitosa.
Dai fatti commessi è stata concessa la sospensione condizionale della pena e nell'aggressione al di Milano, anche se accaduto in un CP_2
7 luogo di culto cattolico, non gli era stata contestata alcuna aggravante di tale portata e/o associazione di natura terroristica.
8.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta, e successivamente decisa in camera di consiglio.
9.Ad avviso di questa Corte l'appello merita accoglimento in quanto il Tribunale di Genova pur facendo una corretta analisi in diritto ha gravemente sottovalutato la permanente pericolosità potenziale dell'appellato per l'incolumità pubblica.
manifestò apertamente la sua Controparte_1
malattia mentale in TT, ove era rientrato dopo un periodo in
Italia, quando aveva 20 anni e fu ricoverato per la prima volta in un ospedale psichiatrico ove fu diagnosticata una schizofrenia di tipo paranoide.
Tale malattia era caratterizzata da percezioni uditive ordinanti e commentanti in realtà inesistenti e l'appellato ricorda che “in TV
parlavano di me, io leggevo le menti e loro mi davano ordini”.
Dopo tre anni di curein TT con Olanzapina 20mg l'appellato sembrava essersi calmato e nel 2014 rientrava in Italia.
Trasferitosi presso un cugino finisce per autosospendersi i farmaci e come conseguenza il comportamento comincia ad alterarsi tanto che il cugino spaventato lo allontana da casa sua e Controparte_1
commette all'Aeroporto di Malpensa il suo primo reato
[...]
spinto dalle voci nella sua testa che gli dicevano di tornare in
TT e che per farlo doveva percorrere a piedi la pista della
Malpensa.
8 Di nuovo sottoposto a cura farmacologica la malattia mentale sembrava scomparsa ma quando si autosospende nuovamente la cura farmacologica la malattia riesplodeva e commette i gravissimi fatti nel Duomo di
Milano.
Ricoverato al REMS e sottoposto a costante terapia farmacologica nelle relazioni il comportamento risulta progressivamente sempre più
corretto e la schizofrenia appare in fase di remissione (vedi relazione febbraio 2024) come verificatosi già le due volte precedenti.
Facendo la sintesi l'appellato è affetto da una forma di schizofreniza paranoide non guaribile in via definitiva che se sottoposta a controllo e costante terapia viene sedata, ma basta che si verifichi una attenuazione o una sospensione della terapia in quanto “ormai è guarito” perché la malattia insorga nuovamente facendogli commettere atti inconsulti mettendo in pericolo la vita di chi anche casualmente gli è vicino in quel momento.
La valutazione pertanto è che basta che venga sospesa la terapia dopo anni che sta bene, oppure che i farmaci dopo anni di assunzione diventino meno efficaci o che qualche evento lo destabilizzi egli impedisca di assumere con normalità i farmaci perché l'appellato diventi estremamente pericoloso per chi lo circonda o si trovi ad incontrarlo.
Tra l'altro se nel 2016 il cugino percepì il crescente pericolo nel
2020 i parenti vengono presi completamente alla sprovvista dalla sua condotta nel Duomo di Milano, di cui non avevano percepito avvisaglie.
Questa estrema pericolosità potenziale del Controparte_1
giustifica il provvedimento di revoca del permesso
[...]
di soggiorno che risulta pertanto corretto.
9 Né vi sono elementi per dire che in TT l'appellato, ove ha tuttora molti parenti, avrebbe un trattamento sanitario inferiore a quello italiano in quanto risulta che lì venne curato con altrettanta, anche se provvisoria (come in Italia), efficacia.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Si compensano le spese legali dei due gradi giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal
contro
Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova n. 1735 del 4 ottobre 2024 in
totale riforma della stessa respinge la domanda di
[...]
di annullare il decreto cat.A12/2020/n.79, Controparte_1
di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo per motivi di famiglia n.I00413916, rilasciato dalla
Questura di Savona l'8/06/2010, emesso il 13/08/2020 e di dichiarare
il suo diritto a mantenere il permesso di soggiorno per motivi
familiari e o per i nuovi motivi di salute.
Spese dei due gradi di giudizio compensate
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 8 ottobre 2025
Il presidente estensore
10 Dott. Franco Davini
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