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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4391 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Marina Vitali, giusta procura agli atti
Ricorrente contro
(C.F. ,) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07.09.2023 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 31.05.2001 in Vieste;
che dal matrimonio erano nati i Controparte_1 figli (il 16.10.2001) e (il 25.11.2002), maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
che, con sentenza n.1766/2020 del 2/12/2020, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett.
b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - chiedeva al Tribunale, previa comparizione delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 04.06.2024, il precedente Giudice istruttore - dichiarata la contumacia di e ritenuto di Controparte_1 non dover provvedere in via provvisoria ed urgente sulle questioni accessorie in assenza di specifiche domande - rinviava la causa ad altra udienza per la rimessione al Collegio.
All'udienza del 03.03.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – l'odierno giudice relatore (subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 16.01.2025), rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza di sentenza n.1766/2020 del 2/12/2020, del Tribunale di Foggia, passata in giudicato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione
2 materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Non vi sono residue questioni da definire, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo state formulate in questa sede altre domande.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Vieste il 31.05.2001 (atto n. 21, p. II, serie A, dell'anno 2001);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4391 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Marina Vitali, giusta procura agli atti
Ricorrente contro
(C.F. ,) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 07.09.2023 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 31.05.2001 in Vieste;
che dal matrimonio erano nati i Controparte_1 figli (il 16.10.2001) e (il 25.11.2002), maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
che, con sentenza n.1766/2020 del 2/12/2020, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett.
b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87 - chiedeva al Tribunale, previa comparizione delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della prima udienza, con ordinanza riservata ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 04.06.2024, il precedente Giudice istruttore - dichiarata la contumacia di e ritenuto di Controparte_1 non dover provvedere in via provvisoria ed urgente sulle questioni accessorie in assenza di specifiche domande - rinviava la causa ad altra udienza per la rimessione al Collegio.
All'udienza del 03.03.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – l'odierno giudice relatore (subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 16.01.2025), rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza di sentenza n.1766/2020 del 2/12/2020, del Tribunale di Foggia, passata in giudicato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia della resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione
2 materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Non vi sono residue questioni da definire, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo state formulate in questa sede altre domande.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione della resistente, rimasta contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Vieste il 31.05.2001 (atto n. 21, p. II, serie A, dell'anno 2001);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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