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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12847/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE SI CE
COSTANZA TETI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 12847/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Gabriele Cominotti Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) con l'avv. Gabriele Cominotti Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) La casa coniugale sita a Brione (BS) – via Dosso n.8 è assegnata alla sig.ra che Parte_1 continuerà a risiedervi ivi compreso il mobilio che rimarrà presso l'abitazione fin quando vi rimarrà la sig.ra ; Pt_1
2) il sig. avendo reperito altro alloggio idoneo si impegna a cambiare la propria Controparte_1 residenza entro e non oltre il 30/06/2025;
3) il sig. si impegna a svuotare la cantina ed il garage del suddetto immobile entro Controparte_1
e non oltre il 30/06/2025.
4) Non vi sono obblighi reciproci di mantenimento, considerata l'autosufficienza economica di entrambi. 5) Il sig. si impegna a restituire l'importo di € 10.984,00+15 .000,00 finalizzato Controparte_1 all'apertura della sua attività di officina in Concesio (BS), detratti gli acconti ad oggi versati di €
6.571,91 e per un totale quindi di 19.412,09 a partire dal 30 maggio 2025 in 39 rate costanti da €
500,00 ciascuna fino all'estinzione del debito.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09/09/2010 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Puegnago Del Garda (atto n. 4, parte II, serie C).
Con ricorso congiunto depositato il 18/06/2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente est.
GU AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE SI CE
COSTANZA TETI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 12847/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Gabriele Cominotti Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) con l'avv. Gabriele Cominotti Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) La casa coniugale sita a Brione (BS) – via Dosso n.8 è assegnata alla sig.ra che Parte_1 continuerà a risiedervi ivi compreso il mobilio che rimarrà presso l'abitazione fin quando vi rimarrà la sig.ra ; Pt_1
2) il sig. avendo reperito altro alloggio idoneo si impegna a cambiare la propria Controparte_1 residenza entro e non oltre il 30/06/2025;
3) il sig. si impegna a svuotare la cantina ed il garage del suddetto immobile entro Controparte_1
e non oltre il 30/06/2025.
4) Non vi sono obblighi reciproci di mantenimento, considerata l'autosufficienza economica di entrambi. 5) Il sig. si impegna a restituire l'importo di € 10.984,00+15 .000,00 finalizzato Controparte_1 all'apertura della sua attività di officina in Concesio (BS), detratti gli acconti ad oggi versati di €
6.571,91 e per un totale quindi di 19.412,09 a partire dal 30 maggio 2025 in 39 rate costanti da €
500,00 ciascuna fino all'estinzione del debito.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09/09/2010 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Puegnago Del Garda (atto n. 4, parte II, serie C).
Con ricorso congiunto depositato il 18/06/2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente est.
GU AN