Art. 2.
Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e' riconosciuto un emolumento quale indennita' di carica, il cui importo sara' stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria.
Tale indennita' e' riconosciuta con decorrenza dal 1 gennaio 1969.
Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e' riconosciuto un emolumento quale indennita' di carica, il cui importo sara' stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria.
Tale indennita' e' riconosciuta con decorrenza dal 1 gennaio 1969.