Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1969, n. 1002
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 gennaio 1970
Art. 2.
Al presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e' riconosciuto un emolumento quale indennita' di carica, il cui importo sara' stabilito dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria.
Tale indennita' e' riconosciuta con decorrenza dal 1 gennaio 1969.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1970