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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 526/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 526 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
già , (c.f.: , rappresentata e difesa, Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dagli avvocati
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, presso il cui studio in Milano, al Corso Italia n. 13, è elettivamente domiciliata;
-APPELLANTE-
CONTRO (c.f.: , in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATO CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 5.06.2024, lette le memorie depositate dalla della difesa dell'appellante,
nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato il 21.8.2020 la onveniva Parte_3
in giudizio il , deducendo di essere cessionaria di crediti vantati Controparte_2
nei confronti del convenuto da ed per forniture di CP_1 CP_3 Controparte_4
energia elettrica, che però erano stati pagati in ritardo dopo la cessione dei crediti. Pertanto,
deduceva di avere diritto al pagamento degli interessi moratori maturati dalla scadenza delle singole
fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/02, secondo quanto indicato dal D. Lgs.
192/12 (nella misura di € 5.590,79); degli interessi anatocistici, determinati ai sensi dell'art. 1284,
co 4 c.c. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dalla data di notifica
dell'atto di citazione;
nonché dell'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo
dall'ente convenuto ai sensi dell'art. 6, co 2 del D. Lgs. n. 231/02 (pari ad € 1.760,00). Pertanto,
concludeva chiedendo che il convenuto fosse condannato al pagamento di tali importi e in CP_1
via subordinata degli importi che fossero ritenuti dovuti in corso di causa, eventualmente anche ex
art. 2041 c.c., con vittoria di spese processuali.
Il restava contumace. Controparte_2
La causa, istruita a mezzo c.t.u. contabile, veniva definita con sentenza n. 3418/2021 del 16 dicembre
2021, con la quale il Tribunale adito: 1) rigettava la domanda;
2) nulla era dovuto per le spese di lite;
3) poneva, definitivamente, in capo alla e spese della C.T.U. Parte_3 Avverso la predetta sentenza, proponeva gravame, con atto Parte_3
ritualmente notificato, chiedendone la riforma;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ancorché ritualmente citato, il non si costituiva, e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 5.06.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte del procuratore dell'appellante, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta Errata individuazione degli oneri allegatori
Part e probatori gravanti su .
In particolare, si duole che il Giudice di prime cure abbia ritenuto fosse onere dell'esponente attrice provare «la circostanza che le fatture indicate in atti siano state pagate in ritardo, il 21.5.2018, che
invece è stata meramente allegata dalla stessa attrice».
Rileva come il creditore sia onerato della mera allegazione dell'inadempimento del debitore, mentre
è quest'ultimo che deve provare l'adempimento, anche in termini di tempestività del medesimo
(come, del resto, afferma Cass. civ. sez. Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, richiamata dal Tribunale ma evidentemente male applicata).
2. Con il secondo motivo di gravame deduce Errata valutazione delle prove.
Cont Riconosce di non avere prodotto in atti i contratti stipulati dal con con , CP_1 CP_4
ma evidenzia come, in ogni caso, i documenti prodotti fossero sufficienti a far ritenere provata l'esistenza di tali contratti.
Infatti – con riferimento ad – risultano prodotte tutte le fatture che, tardivamente CP_4
pagate da parte del hanno generato gli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi CP_1 Part richiesti in giudizio da le quali recano l'indicazione degli estremi del contratto, a fronte della cui esecuzione, da parte di , sono state emesse e dei dati tecnici della fornitura. CP_4
3. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione logica e giuridica, sono infondate.
Ed invero, in punto di diritto, il nostro ordinamento processuale civile non consente affatto di considerare il comportamento processuale della parte che non si costituisca in giudizio come comportamento apprezzabile alla stregua dell'art. 116 c.p.c.. Viceversa, essendo l'istituto della contumacia regolato espressamente dal codice negli artt. 290-294 c.p.c., senza che si preveda l'attribuzione ad essa di un significato sul piano probatorio, e risultando esistente al di fuori di quelle norme una specifica previsione espressa operante su tale piano, cioè quella dell'art. 215 c.p.c., comma
1, n. 1, si deve escludere non solo che la contumacia sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 1, come se desse luogo esso stesso ad una risultanza probatoria, e nel contempo un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, cioè utilizzabile per trarre argomenti di prova in danno del contumace.
È stato, infatti, affermato con principio di diritto consolidato che "La contumacia del convenuto è un
fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma
non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come
incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore" (cfr., ex multis, Cass. n. 10947 del
2003) e che "la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti,
espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della
prova, ne' può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore" (cfr., per tutte, Cass. n. 1648 del 1996 e Cass.n. 14860 del 2013).
Cont Orbene, nella fattispecie in oggetto, in disparte la mancata esibizione delle fatture di essendo state prodotte solo quelle riferibili ad non è revocabile in dubbio che la domanda di CP_4
parte attrice abbia ad oggetto il rimborso degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e della penale, con riferimento al ritardato pagamento della fornitura elettrica, rispetto alla data di scadenza indicata in fattura, e debba necessariamente basarsi, oltre che su concetti giuridici, su emergenze processuali idonee.
Sennonché, la data del pagamento (asseritamente avvenuto in ritardo rispetto alla data di scadenza indicata sulle fatture) non viene provata mediante distinte bancarie o altro documento idoneo, ma semplicemente allegata, tanto che il nominato C.T.U., sviluppa i propri calcoli “assumendo” che i pagamenti siano effettivamente avvenuti secondo quanto dedotto dalla creditrice.
È evidente come la incerta data del pagamento, ovvero del dies ad quem, necessarie al fine del calcolo degli addebiti, ha generato incertezza nella determinazione del quantum dovuto, posto che lo stesso
CTP della banca creditrice, a fronte di una richiesta di euro 5.590,79 (portato dalla nota di debito depositata dall'appellante il 19/7/2018) ha ricalcolato gli interessi di mora spettanti all'istituto suo assistito nella minor somma di euro 1.413,45; tant'è che il perito di ufficio, nei propri chiarimenti, ha dichiarato di non riuscire a comprendere i criteri adottati dal perito di parte attrice.
Le argomentazioni de quibus inducono al rigetto delle avanzate censure.
4. All'esito del presente giudizio, consegue la conferma dell'impugnata sentenza;
mancando la costituzione in giudizio della controparte, nulla è dovuto alla stessa a titolo di spese di lite.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già ) in persona del l.r.p.t., con atto Pt_1 Parte_2 Pt_3
ritualmente notificato, nei confronti del in persona del sindaco p.t., Controparte_2
avverso la sentenza n. n. 3418/2021 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con conseguente conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza;
2) nulla per le spese;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 526 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
già , (c.f.: , rappresentata e difesa, Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dagli avvocati
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, presso il cui studio in Milano, al Corso Italia n. 13, è elettivamente domiciliata;
-APPELLANTE-
CONTRO (c.f.: , in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATO CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 5.06.2024, lette le memorie depositate dalla della difesa dell'appellante,
nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato il 21.8.2020 la onveniva Parte_3
in giudizio il , deducendo di essere cessionaria di crediti vantati Controparte_2
nei confronti del convenuto da ed per forniture di CP_1 CP_3 Controparte_4
energia elettrica, che però erano stati pagati in ritardo dopo la cessione dei crediti. Pertanto,
deduceva di avere diritto al pagamento degli interessi moratori maturati dalla scadenza delle singole
fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/02, secondo quanto indicato dal D. Lgs.
192/12 (nella misura di € 5.590,79); degli interessi anatocistici, determinati ai sensi dell'art. 1284,
co 4 c.c. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dalla data di notifica
dell'atto di citazione;
nonché dell'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo
dall'ente convenuto ai sensi dell'art. 6, co 2 del D. Lgs. n. 231/02 (pari ad € 1.760,00). Pertanto,
concludeva chiedendo che il convenuto fosse condannato al pagamento di tali importi e in CP_1
via subordinata degli importi che fossero ritenuti dovuti in corso di causa, eventualmente anche ex
art. 2041 c.c., con vittoria di spese processuali.
Il restava contumace. Controparte_2
La causa, istruita a mezzo c.t.u. contabile, veniva definita con sentenza n. 3418/2021 del 16 dicembre
2021, con la quale il Tribunale adito: 1) rigettava la domanda;
2) nulla era dovuto per le spese di lite;
3) poneva, definitivamente, in capo alla e spese della C.T.U. Parte_3 Avverso la predetta sentenza, proponeva gravame, con atto Parte_3
ritualmente notificato, chiedendone la riforma;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ancorché ritualmente citato, il non si costituiva, e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
All'udienza collegiale del 5.06.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte del procuratore dell'appellante, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta Errata individuazione degli oneri allegatori
Part e probatori gravanti su .
In particolare, si duole che il Giudice di prime cure abbia ritenuto fosse onere dell'esponente attrice provare «la circostanza che le fatture indicate in atti siano state pagate in ritardo, il 21.5.2018, che
invece è stata meramente allegata dalla stessa attrice».
Rileva come il creditore sia onerato della mera allegazione dell'inadempimento del debitore, mentre
è quest'ultimo che deve provare l'adempimento, anche in termini di tempestività del medesimo
(come, del resto, afferma Cass. civ. sez. Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, richiamata dal Tribunale ma evidentemente male applicata).
2. Con il secondo motivo di gravame deduce Errata valutazione delle prove.
Cont Riconosce di non avere prodotto in atti i contratti stipulati dal con con , CP_1 CP_4
ma evidenzia come, in ogni caso, i documenti prodotti fossero sufficienti a far ritenere provata l'esistenza di tali contratti.
Infatti – con riferimento ad – risultano prodotte tutte le fatture che, tardivamente CP_4
pagate da parte del hanno generato gli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi CP_1 Part richiesti in giudizio da le quali recano l'indicazione degli estremi del contratto, a fronte della cui esecuzione, da parte di , sono state emesse e dei dati tecnici della fornitura. CP_4
3. Dette censure, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione logica e giuridica, sono infondate.
Ed invero, in punto di diritto, il nostro ordinamento processuale civile non consente affatto di considerare il comportamento processuale della parte che non si costituisca in giudizio come comportamento apprezzabile alla stregua dell'art. 116 c.p.c.. Viceversa, essendo l'istituto della contumacia regolato espressamente dal codice negli artt. 290-294 c.p.c., senza che si preveda l'attribuzione ad essa di un significato sul piano probatorio, e risultando esistente al di fuori di quelle norme una specifica previsione espressa operante su tale piano, cioè quella dell'art. 215 c.p.c., comma
1, n. 1, si deve escludere non solo che la contumacia sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 1, come se desse luogo esso stesso ad una risultanza probatoria, e nel contempo un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, cioè utilizzabile per trarre argomenti di prova in danno del contumace.
È stato, infatti, affermato con principio di diritto consolidato che "La contumacia del convenuto è un
fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma
non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come
incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore" (cfr., ex multis, Cass. n. 10947 del
2003) e che "la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti,
espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della
prova, ne' può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore" (cfr., per tutte, Cass. n. 1648 del 1996 e Cass.n. 14860 del 2013).
Cont Orbene, nella fattispecie in oggetto, in disparte la mancata esibizione delle fatture di essendo state prodotte solo quelle riferibili ad non è revocabile in dubbio che la domanda di CP_4
parte attrice abbia ad oggetto il rimborso degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e della penale, con riferimento al ritardato pagamento della fornitura elettrica, rispetto alla data di scadenza indicata in fattura, e debba necessariamente basarsi, oltre che su concetti giuridici, su emergenze processuali idonee.
Sennonché, la data del pagamento (asseritamente avvenuto in ritardo rispetto alla data di scadenza indicata sulle fatture) non viene provata mediante distinte bancarie o altro documento idoneo, ma semplicemente allegata, tanto che il nominato C.T.U., sviluppa i propri calcoli “assumendo” che i pagamenti siano effettivamente avvenuti secondo quanto dedotto dalla creditrice.
È evidente come la incerta data del pagamento, ovvero del dies ad quem, necessarie al fine del calcolo degli addebiti, ha generato incertezza nella determinazione del quantum dovuto, posto che lo stesso
CTP della banca creditrice, a fronte di una richiesta di euro 5.590,79 (portato dalla nota di debito depositata dall'appellante il 19/7/2018) ha ricalcolato gli interessi di mora spettanti all'istituto suo assistito nella minor somma di euro 1.413,45; tant'è che il perito di ufficio, nei propri chiarimenti, ha dichiarato di non riuscire a comprendere i criteri adottati dal perito di parte attrice.
Le argomentazioni de quibus inducono al rigetto delle avanzate censure.
4. All'esito del presente giudizio, consegue la conferma dell'impugnata sentenza;
mancando la costituzione in giudizio della controparte, nulla è dovuto alla stessa a titolo di spese di lite.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già ) in persona del l.r.p.t., con atto Pt_1 Parte_2 Pt_3
ritualmente notificato, nei confronti del in persona del sindaco p.t., Controparte_2
avverso la sentenza n. n. 3418/2021 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con conseguente conferma Parte_1
dell'impugnata sentenza;
2) nulla per le spese;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele