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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa NN Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 585/25 promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, res. in Pedara (CT), Via della Regione n. 16, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Guarnaccia1, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in
Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B, come da procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentate p.t., con sede in Catania CP_1
(CT), Viale Mario Rapisardi n. 164, c.f./P.IVA n. , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania (CT), via della Fiaccola n. 14, presso lo studio dell'Avv. Alberto Spitaleri, c.f. , che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellata-
E CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, residente in [...]; CodiceFiscale_3
-Appellato contumace-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 14/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
Con separati atti di citazione, ritualmente notificati, e Parte_1 [...] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
4778/2018, R.G. N. 7211/18 emesso dal Tribunale di Catania il 04.08.2018 e pubblicato il 30.08.2018, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 10.09.2018, con cui gli era stato ingiunto di pagare in solido, in favore di CP_1 la somma di Euro 28.237,83, oltre interessi, spese, competenze ed onorari del procedimento per complessivi Euro 1.591,00 oltre gli accessori di legge a titolo di corrispettivo per forniture di acqua.
I procedimenti, di cui alle separate opposizioni, venivano riuniti.
deduceva l'insussistenza dei presupposti di emissione del CP_2 decreto opposto e, in particolare, deduceva che nel mese di agosto del 2016, avendo l'intenzione di andare ad abitare nell'immobile in questione, vi trasferiva la propria residenza.
Dovendo stipulare il contratto di fornitura di acqua per il predetto immobile, sul finire del mese di ottobre del 2016, il si recava presso gli uffici Pt_1 della siti in Pedara, presentando istanza di voltura che gli CP_1 veniva rifiutata, fino a quando non avesse provveduto a sanare la pregressa morosità pari ad Euro 2.535,29, riferita all'utenza n. 86177, intestata al padre
. Controparte_2
Deduceva, altresì, che l aveva proposto il ricorso monitorio CP_1 affermando, inopinatamente, di vantare un credito “certo, liquido ed esigibile”, non solo nei confronti dell'intestatario dell'utenza in questione, ma anche nei confronti dell'opponente . Parte_1
deduceva, invece, che solo una minima parte di Controparte_2 quanto ingiunto doveva essere dallo stesso pagata, in quanto effettivo fruitore dell'immobile dal 2016 era il figlio e, pertanto, la maggior CP_2 somma di €. 25.785,72, relativa alle fatture dal 2016 in poi, doveva essere corrisposta, esclusivamente da quest'ultimo.
Si costituiva l'opposta, la quale deduceva la infondatezza delle opposizioni proposte, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, prova per testi e CTU, con sentenza n. 4816/2024 pubbl. il 14/10/2024, il Tribunale di Catania così Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
statuiva:” revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4778/2018, R.G. N. 7211/18 emesso dal Tribunale di Catania, in persona del Giudice Dott.ssa Codecasa, il 04.08.2018 e pubblicato il 30.08.2018, notificato il 10.09.2018, con cui agli opponenti è stato ingiunto di pagare in solido di pagare in solido in favore di la somma di Euro 28.237,83, a titolo di corrispettivo CP_1 per fornitura di acqua oltre interessi e spese del procedimento liquidate;
-condanna il sig. al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
dell'importo di €.2.185,90 (IVA Inclusa) oltre interessi dalla data della
[...] domanda a soddisfo per le causali e secondo quanto specificato in parte motiva;
-condanna il sig. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di €.23.864,74 (IVA Inclusa) oltre interessi dalla data della domanda a soddisfo per le causali e secondo quanto specificato in parte motiva;
-compensa integralmente le spese ed i compensi del presente giudizio tra il sig. e;
Controparte_2 CP_1
-compensa per un terzo le spese ed i compensi del presente giudizio nei rapporti tra il sig. e e condanna l'opponente sig. Parte_1 CP_1
al pagamento, in favore della società opposta, dei restanti due Parte_1 terzi che liquida nel complessivo importo di €.3384,70 (già decurtato della parte compensata) oltre IVA e CPA se dovuti nonché spese generali al 15 % come per legge;
- pone definitivamente i compensi liquidati in favore del CTU nominato per la metà a carico di parte opposta e per l'altra metà a carico delle parti opponenti;
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 7/4/25, proponeva appello
, deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la CP_2 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva l'appellata resistendo all'appello del quale chiedeva il CP_1 rigetto, con il favore delle spese.
rimaneva contumace. Controparte_2 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
Con ordinanza del 31/7/25 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la parte relativa alla condanna dell'appellante.
All'udienza del 14/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , Controparte_2 che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) non avere, il primo giudice ritenuto la carenza di legittimazione passiva di
, stante la mancanza di titolarità del rapporto contrattuale. Parte_1
b) in subordine, violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. e 2697 c.c.., per avere, il primo giudice, fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU;
1.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che l'utenza oggetto della controversia è intestata a sin dal in data 30.03.1994, come, peraltro Controparte_2 dichiarato dalla stessa CP_1
Risulta, altresì, in atti e pacificamente ammesso dalla che nel mese CP_1 di ottobre 2016 aveva presentato istanza di voltura della detta Parte_1 utenza a suo nome, rifiutata dalla stessa a causa del pregresso CP_1 debito.
Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che non è titolare di Parte_1 alcun rapporto contrattuale con e unico intestatario dell'utenza e, CP_1 quindi, contrattualmente obbligato a pagare i relativi consumi è invece
[...]
Controparte_2
Infatti, proprio in ossequio all'articolo 6 del regolamento dell' CP_1 intitolato subentro nell'utenza, che dispone " In caso di variazioni nella titolarità o nell'utilizzo di fatto dell'utenza, tanto il titolare che cessa dall'utenza, quanto quello che subentra, hanno obbligo di darne immediato avviso scritto ad , nelle modalità da essa indicate”, l'odierno CP_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
appellante aveva chiesto di subentrare al padre nell'intestazione dell'utenza idrica, subentro rifiutato da CP_1
A seguito del rifiuto di voltura a nome di , unico obbligato al Parte_1 pagamento dei consumi relativi alla suddetta utenza era ed è l'intestatario della stessa a prescindere da chi abbia, Controparte_2 effettivamente, usufruito dell'acqua erogata.
Per quanto fin qui esposto, errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il conseguente rigetto della domanda di pagamento proposta da nei confronti di , e ciò per carenza di CP_1 Parte_1 legittimazione passiva dello stesso.
Resta assorbito il motivo subordinato relativo alle risultanze della CTU.
2.) Le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio dall'odierno appellante seguono la soccombenza dell'appellata e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.001,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4816/2024 pubbl. il
14/10/2024, e in riforma della stessa sentenza, così statuisce: rigetta la domanda di pagamento di somme proposta da nei CP_1 confronti di;
Parte_1 condanna l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di CP_1 giudizio, in favore dell'appellante , che, liquida, in complessivi Parte_1
€. 5.459,50, di cui €. 382,50 per spese, €. 919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €.1.680,00 fase istruttoria ed €.1.701,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, in favore dell'appellante , che, liquida, in complessivi Parte_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
€.5.270,50, di cui €.382,50, per spese, €.1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase istruttoria ed €.1.911,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
conferma l'impugnata sentenza, nelle parti relative sia alla disposta revoca del decreto ingiuntivo, sia alle statuizioni concernenti la posizione di
[...]
Controparte_2 pone definitivamente le spese di CTU a carico di per metà, e CP_1 di , per la restante metà. Controparte_2
Così deciso in Catania il giorno 28 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa NN Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 585/25 promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, res. in Pedara (CT), Via della Regione n. 16, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Guarnaccia1, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in
Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B, come da procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentate p.t., con sede in Catania CP_1
(CT), Viale Mario Rapisardi n. 164, c.f./P.IVA n. , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania (CT), via della Fiaccola n. 14, presso lo studio dell'Avv. Alberto Spitaleri, c.f. , che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellata-
E CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, residente in [...]; CodiceFiscale_3
-Appellato contumace-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 14/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
Con separati atti di citazione, ritualmente notificati, e Parte_1 [...] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
4778/2018, R.G. N. 7211/18 emesso dal Tribunale di Catania il 04.08.2018 e pubblicato il 30.08.2018, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 10.09.2018, con cui gli era stato ingiunto di pagare in solido, in favore di CP_1 la somma di Euro 28.237,83, oltre interessi, spese, competenze ed onorari del procedimento per complessivi Euro 1.591,00 oltre gli accessori di legge a titolo di corrispettivo per forniture di acqua.
I procedimenti, di cui alle separate opposizioni, venivano riuniti.
deduceva l'insussistenza dei presupposti di emissione del CP_2 decreto opposto e, in particolare, deduceva che nel mese di agosto del 2016, avendo l'intenzione di andare ad abitare nell'immobile in questione, vi trasferiva la propria residenza.
Dovendo stipulare il contratto di fornitura di acqua per il predetto immobile, sul finire del mese di ottobre del 2016, il si recava presso gli uffici Pt_1 della siti in Pedara, presentando istanza di voltura che gli CP_1 veniva rifiutata, fino a quando non avesse provveduto a sanare la pregressa morosità pari ad Euro 2.535,29, riferita all'utenza n. 86177, intestata al padre
. Controparte_2
Deduceva, altresì, che l aveva proposto il ricorso monitorio CP_1 affermando, inopinatamente, di vantare un credito “certo, liquido ed esigibile”, non solo nei confronti dell'intestatario dell'utenza in questione, ma anche nei confronti dell'opponente . Parte_1
deduceva, invece, che solo una minima parte di Controparte_2 quanto ingiunto doveva essere dallo stesso pagata, in quanto effettivo fruitore dell'immobile dal 2016 era il figlio e, pertanto, la maggior CP_2 somma di €. 25.785,72, relativa alle fatture dal 2016 in poi, doveva essere corrisposta, esclusivamente da quest'ultimo.
Si costituiva l'opposta, la quale deduceva la infondatezza delle opposizioni proposte, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa, a mezzo di produzione documentale, prova per testi e CTU, con sentenza n. 4816/2024 pubbl. il 14/10/2024, il Tribunale di Catania così Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
statuiva:” revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4778/2018, R.G. N. 7211/18 emesso dal Tribunale di Catania, in persona del Giudice Dott.ssa Codecasa, il 04.08.2018 e pubblicato il 30.08.2018, notificato il 10.09.2018, con cui agli opponenti è stato ingiunto di pagare in solido di pagare in solido in favore di la somma di Euro 28.237,83, a titolo di corrispettivo CP_1 per fornitura di acqua oltre interessi e spese del procedimento liquidate;
-condanna il sig. al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1
dell'importo di €.2.185,90 (IVA Inclusa) oltre interessi dalla data della
[...] domanda a soddisfo per le causali e secondo quanto specificato in parte motiva;
-condanna il sig. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di €.23.864,74 (IVA Inclusa) oltre interessi dalla data della domanda a soddisfo per le causali e secondo quanto specificato in parte motiva;
-compensa integralmente le spese ed i compensi del presente giudizio tra il sig. e;
Controparte_2 CP_1
-compensa per un terzo le spese ed i compensi del presente giudizio nei rapporti tra il sig. e e condanna l'opponente sig. Parte_1 CP_1
al pagamento, in favore della società opposta, dei restanti due Parte_1 terzi che liquida nel complessivo importo di €.3384,70 (già decurtato della parte compensata) oltre IVA e CPA se dovuti nonché spese generali al 15 % come per legge;
- pone definitivamente i compensi liquidati in favore del CTU nominato per la metà a carico di parte opposta e per l'altra metà a carico delle parti opponenti;
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 7/4/25, proponeva appello
, deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la CP_2 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva l'appellata resistendo all'appello del quale chiedeva il CP_1 rigetto, con il favore delle spese.
rimaneva contumace. Controparte_2 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
Con ordinanza del 31/7/25 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la parte relativa alla condanna dell'appellante.
All'udienza del 14/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , Controparte_2 che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) non avere, il primo giudice ritenuto la carenza di legittimazione passiva di
, stante la mancanza di titolarità del rapporto contrattuale. Parte_1
b) in subordine, violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. e 2697 c.c.., per avere, il primo giudice, fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU;
1.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che l'utenza oggetto della controversia è intestata a sin dal in data 30.03.1994, come, peraltro Controparte_2 dichiarato dalla stessa CP_1
Risulta, altresì, in atti e pacificamente ammesso dalla che nel mese CP_1 di ottobre 2016 aveva presentato istanza di voltura della detta Parte_1 utenza a suo nome, rifiutata dalla stessa a causa del pregresso CP_1 debito.
Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che non è titolare di Parte_1 alcun rapporto contrattuale con e unico intestatario dell'utenza e, CP_1 quindi, contrattualmente obbligato a pagare i relativi consumi è invece
[...]
Controparte_2
Infatti, proprio in ossequio all'articolo 6 del regolamento dell' CP_1 intitolato subentro nell'utenza, che dispone " In caso di variazioni nella titolarità o nell'utilizzo di fatto dell'utenza, tanto il titolare che cessa dall'utenza, quanto quello che subentra, hanno obbligo di darne immediato avviso scritto ad , nelle modalità da essa indicate”, l'odierno CP_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
appellante aveva chiesto di subentrare al padre nell'intestazione dell'utenza idrica, subentro rifiutato da CP_1
A seguito del rifiuto di voltura a nome di , unico obbligato al Parte_1 pagamento dei consumi relativi alla suddetta utenza era ed è l'intestatario della stessa a prescindere da chi abbia, Controparte_2 effettivamente, usufruito dell'acqua erogata.
Per quanto fin qui esposto, errata appare la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il conseguente rigetto della domanda di pagamento proposta da nei confronti di , e ciò per carenza di CP_1 Parte_1 legittimazione passiva dello stesso.
Resta assorbito il motivo subordinato relativo alle risultanze della CTU.
2.) Le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio dall'odierno appellante seguono la soccombenza dell'appellata e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.001,00 a 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4816/2024 pubbl. il
14/10/2024, e in riforma della stessa sentenza, così statuisce: rigetta la domanda di pagamento di somme proposta da nei CP_1 confronti di;
Parte_1 condanna l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di CP_1 giudizio, in favore dell'appellante , che, liquida, in complessivi Parte_1
€. 5.459,50, di cui €. 382,50 per spese, €. 919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €.1.680,00 fase istruttoria ed €.1.701,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, in favore dell'appellante , che, liquida, in complessivi Parte_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
€.5.270,50, di cui €.382,50, per spese, €.1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.922,00 fase istruttoria ed €.1.911,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
conferma l'impugnata sentenza, nelle parti relative sia alla disposta revoca del decreto ingiuntivo, sia alle statuizioni concernenti la posizione di
[...]
Controparte_2 pone definitivamente le spese di CTU a carico di per metà, e CP_1 di , per la restante metà. Controparte_2
Così deciso in Catania il giorno 28 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro