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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2981 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Est.. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
06/05/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti ERBA TERESA e FRIGERIO LUCIA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Monza, via Italia n.36, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. AFFIDARE i figli minori (C.F. ), nato a [...], Persona_1 C.F._3 il 18/08/2011 e (C.F. ), nato a [...], il [...], Persona_2 C.F._4 ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo presso la madre.
2. DARE ATTO che, a far data dal mese di settembre 2024, la ricorrente, con entrambi i figli, lascerà la casa familiare, di proprietà del ricorrente, trasferendo la residenza anagrafica dei figli in altro domicilio in Bovisio Masciago.
3. DARE ATTO che, in data 06/02/2024, il signor ha provveduto a versare alla Parte_2 signora la somma di € 20.000,00# (euro ventimila/00). Parte_1
4. DISPORRE che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, nei rispettivi periodi di convivenza con i figli, eserciti autonomamente la propria potestà genitoriale, gestendo in piena libertà il tempo e le attività dei medesimi.
Le decisioni di maggior interesse per i minori - istruzione, educazione, salute - dovranno, invece, essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5. DISPORRE che, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, il diritto-dovere di visita del padre sia esercitato secondo le modalità e i tempi di seguito indicati: - Durante la settimana ed il weekend: dal venerdì, all'uscita da scuola, al martedì, all'entrata a scuola - per un totale di quattro giorni e quattro notti - a settimane alterne. Altri due giorni e due notti nell'arco del mese, a discrezione dei genitori e tenuto conto degli impegni dei figli, per complessivi dieci giorni e dieci notti mensili.
- Durante le festività natalizie e pasquali: insieme alla ricorrente nei giorni di Natale e di Santo Stefano, il 31 Dicembre e il Primo Gennaio, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- Il giorno del compleanno di ciascun figlio: insieme alla ricorrente.
- durante le vacanze scolastiche estive: due settimane anche non consecutive, da stabilirsi compatibilmente con i periodi di godimento delle ferie di ciascun genitore e da comunicarsi reciprocamente entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
Al fine di garantire a di trascorrere il giorno del compleanno (18 agosto) con entrambi i genitori, Per_1
i medesimi concordano che tale giorno coincida con il giorno precedente, ovvero con il giorno successivo,
a quello di inizio o di fine vacanza con il padre.
6. DISPORRE l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro il proprio recapito effettivo, anche telefonico, oltre ad un indirizzo e-mail e di informarlo tempestivamente di eventuali spostamenti con i minori in altre località (per esempio quelle di villeggiatura).
7. DISPORRE che, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, per dodici mensilità annuali e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno, la somma complessiva di € 1.500,00# (euro millecinquecento/00), pari a €750 a figlio, da rivalutarsi annualmente con riferimento all'ultimo indice noto e in misura pari al 50 % della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, provvedendovi mediante bonifico bancario da disporsi sul conto corrente intestato alla ricorrente, le cui coordinate bancarie sono già note al ricorrente.
8. DISPORRE che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio, il padre contribuisca in misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie preventivamente concordate con la madre, siano esse mediche o paramediche non mutuabili, scolastiche e parascolastiche, sportive e ricreative.
9. DARE ATTO che l'assegno unico sarà trattenuto interamente dalla ricorrente nell'interesse di entrambi i figli.
10. DARE ATTO che i genitori usufruiranno pariteticamente delle eventuali detrazioni e deduzioni fiscali per i figli a carico.
11. DARE ATTO che, al fine di identificare gli oneri non compresi nel mantenimento ordinario, stabilire quali spese straordinarie richiedano il preventivo consenso dell'altro genitore e quali, invece, possano essere erogate senza necessità di concertazione, le modalità con le quali il consenso debba essere richiesto e manifestato, quelle di anticipazione o rimborso e di ripartizione di eventuali benefici fiscali, i genitori si attengono alle linee guida in materia condivise il 07.05.2018 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza.
12. DARE ATTO che i ricorrenti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minorenni.
13. DARE ATTO che i ricorrenti hanno provveduto a definitivamente risolvere ogni pregressa pendenza economica, ad estinguere ogni obbligazione ed a regolare ogni questione patrimoniale con mutua soddisfazione e che, pertanto, riconoscono espressamente, ciascuno nei confronti dell'altro, di nulla avere più a chiedere, pretendere o recriminare per qualsivoglia titolo o ragione di natura civilistica, fatto salvo l'adempimento delle condizioni di cui ai punti precedenti. 14. DARE ATTO che, per espressa volontà delle parti, i compensi e le spese dovuti per l'assistenza legale ricevuta nella presente procedura gravano esclusivamente sulla ricorrente. Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con Parte_1 ricorso depositato in data 06/05/2024, così provvede:
1. Recepisce gli accordi intervenuti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
2. Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Est.. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
06/05/2024 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti ERBA TERESA e FRIGERIO LUCIA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Monza, via Italia n.36, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. AFFIDARE i figli minori (C.F. ), nato a [...], Persona_1 C.F._3 il 18/08/2011 e (C.F. ), nato a [...], il [...], Persona_2 C.F._4 ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo presso la madre.
2. DARE ATTO che, a far data dal mese di settembre 2024, la ricorrente, con entrambi i figli, lascerà la casa familiare, di proprietà del ricorrente, trasferendo la residenza anagrafica dei figli in altro domicilio in Bovisio Masciago.
3. DARE ATTO che, in data 06/02/2024, il signor ha provveduto a versare alla Parte_2 signora la somma di € 20.000,00# (euro ventimila/00). Parte_1
4. DISPORRE che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, nei rispettivi periodi di convivenza con i figli, eserciti autonomamente la propria potestà genitoriale, gestendo in piena libertà il tempo e le attività dei medesimi.
Le decisioni di maggior interesse per i minori - istruzione, educazione, salute - dovranno, invece, essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5. DISPORRE che, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, il diritto-dovere di visita del padre sia esercitato secondo le modalità e i tempi di seguito indicati: - Durante la settimana ed il weekend: dal venerdì, all'uscita da scuola, al martedì, all'entrata a scuola - per un totale di quattro giorni e quattro notti - a settimane alterne. Altri due giorni e due notti nell'arco del mese, a discrezione dei genitori e tenuto conto degli impegni dei figli, per complessivi dieci giorni e dieci notti mensili.
- Durante le festività natalizie e pasquali: insieme alla ricorrente nei giorni di Natale e di Santo Stefano, il 31 Dicembre e il Primo Gennaio, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- Il giorno del compleanno di ciascun figlio: insieme alla ricorrente.
- durante le vacanze scolastiche estive: due settimane anche non consecutive, da stabilirsi compatibilmente con i periodi di godimento delle ferie di ciascun genitore e da comunicarsi reciprocamente entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
Al fine di garantire a di trascorrere il giorno del compleanno (18 agosto) con entrambi i genitori, Per_1
i medesimi concordano che tale giorno coincida con il giorno precedente, ovvero con il giorno successivo,
a quello di inizio o di fine vacanza con il padre.
6. DISPORRE l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro il proprio recapito effettivo, anche telefonico, oltre ad un indirizzo e-mail e di informarlo tempestivamente di eventuali spostamenti con i minori in altre località (per esempio quelle di villeggiatura).
7. DISPORRE che, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, per dodici mensilità annuali e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuno, la somma complessiva di € 1.500,00# (euro millecinquecento/00), pari a €750 a figlio, da rivalutarsi annualmente con riferimento all'ultimo indice noto e in misura pari al 50 % della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, provvedendovi mediante bonifico bancario da disporsi sul conto corrente intestato alla ricorrente, le cui coordinate bancarie sono già note al ricorrente.
8. DISPORRE che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio, il padre contribuisca in misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie preventivamente concordate con la madre, siano esse mediche o paramediche non mutuabili, scolastiche e parascolastiche, sportive e ricreative.
9. DARE ATTO che l'assegno unico sarà trattenuto interamente dalla ricorrente nell'interesse di entrambi i figli.
10. DARE ATTO che i genitori usufruiranno pariteticamente delle eventuali detrazioni e deduzioni fiscali per i figli a carico.
11. DARE ATTO che, al fine di identificare gli oneri non compresi nel mantenimento ordinario, stabilire quali spese straordinarie richiedano il preventivo consenso dell'altro genitore e quali, invece, possano essere erogate senza necessità di concertazione, le modalità con le quali il consenso debba essere richiesto e manifestato, quelle di anticipazione o rimborso e di ripartizione di eventuali benefici fiscali, i genitori si attengono alle linee guida in materia condivise il 07.05.2018 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Monza.
12. DARE ATTO che i ricorrenti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minorenni.
13. DARE ATTO che i ricorrenti hanno provveduto a definitivamente risolvere ogni pregressa pendenza economica, ad estinguere ogni obbligazione ed a regolare ogni questione patrimoniale con mutua soddisfazione e che, pertanto, riconoscono espressamente, ciascuno nei confronti dell'altro, di nulla avere più a chiedere, pretendere o recriminare per qualsivoglia titolo o ragione di natura civilistica, fatto salvo l'adempimento delle condizioni di cui ai punti precedenti. 14. DARE ATTO che, per espressa volontà delle parti, i compensi e le spese dovuti per l'assistenza legale ricevuta nella presente procedura gravano esclusivamente sulla ricorrente. Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con Parte_1 ricorso depositato in data 06/05/2024, così provvede:
1. Recepisce gli accordi intervenuti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
2. Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Caterina Caniato