Sentenza 1 dicembre 2015
Massime • 1
L'interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto, in esito alla quale è disposta una misura cautelare coercitiva nei confronti dell'indagato, non rientra tra gli atti da trasmettere al tribunale della libertà a pena della perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa, in quanto esso ha natura di mezzo di difesa assunto dal G.I.P. alla presenza del difensore, il quale pertanto ha la concreta possibilità di produrlo nella fase di riesame. (In motivazione, la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. riguarda gli atti compiuti d'iniziativa dal pubblico ministero nell'ambito della sua attività investigativa, in quanto normalmente non conoscibili dalla difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2015, n. 50061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50061 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2015 |
Testo completo
5006 1/ 15 2230 Sent. n. UDIENZA CAMERA REPUBBLICA ITALIANA DI CONSIGLIO DEL 1/12/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO [ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 45714/2015 TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. SILVIO AMORESANO Presidente Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Consigliere Rel Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Dott. ALESSIO SCARCELLA Consigliere. Dott. RI MENGONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 8/10/2015 del Tribunale del Riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giorgio Cassotta e l'avv. Giuseppe Colucci, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28.9.2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza applicava a CA NR, indagato in ordine ai reati di 1) concorso in illegale detenzione di una pistola semiautomatica calibro 6.36, completa di serbatoio contenente 6 cartucce e di 20 cartucce calibro 7,65, di cui 4 con ogiva corazzata, 2) concorso in illegale detenzione e ricettazione di una pistola revolver calibro 7.35, con segni di smerigliatura lungo il castello e conseguente irrilevabilità della marca e della matricola, 3) concorso nella detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti sia del tipo cocaina, confezionata in nove involucri di plastica, per un peso totale di grammi 3,4 lordi, sia del tipo hascisc, pari a grammi 2,40 lordi, la misura degli arresti domiciliari per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui al punti 1) e 3) e dell'esigenza cautelare di cui all'artt. 274 lett. c) cod. proc. pen.. Con ordinanza del 8.10.2015 il Tribunale del riesame di Potenza-a seguito di istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato CA NR- confermava l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, articolando il seguente motivo: Я Nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen..per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché per carenza e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza applicativa della misura cautelare risulta carente in ordine alla sussistenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e che tale carenza non è stata superata dalla motivazione offerta dal Tribunale del Riesame. Deduce, poi, che il Tribunale in maniera illogica ha ritenuto che la mancata trasmissione dell'attività processuale svolta in sede di convalida dell'arresto- verbali di interrogatorio e documentazione prodotta dalla difesa- non costituisse motivo di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e non integrasse la caducazione della misura ex art. 309 comma 10 cod. proc. pen. Allega che dai verbali di interrogatorio e dalla documentazione prodotta dalla difesa in sede di convalida di arresto si evinceva che il CA non era residente presso l'abitazione nella quale erano state rinvenute le armi e la droga sequestrate dalla Polizia giudiziaria. k 2 Argomenta, quindi, che il Tribunale ha ritenuto generico l'argomento difensivo attinente l'affermazione che il CA non fosse convivente con la coindagata perché non sufficientemente dimostrato e, in maniera illogica, ha posto, invece, a fondamento della valutazione della responsabilità proprio il dato della convivenza tra i coindagati, senza valutare quanto emerso in sede di convalida dell'arresto su tale specifico aspetto a favore del CA. Deduce, infine, che, pur prescindendo da quanto emerso in sede di convalida dell'arresto, è evidente la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del Riesame fondano la colpevolezza dell'indagato sulla circostanza della convivenza more uxorio con la coindagata AJ, ritenendo elementi indiziari sufficienti la relazione sentimentale tra i due indagati e la presenza del CA presso l'abitazione della Gllcaj all'atto della perquisizione. Argomenta, quindi, che le predette circostanze non possono ritenersi sufficienti per ritenere che il CA fosse a conoscenza della presenza di due pistole e di alcuni grammi di sostanza stupefacente presso l'abitazione della compagna, tutti occultati, in buste o calzini, nella stanza adibita a camera da letto nella parte sottostante l'armadio e precisamente tra lo stesso e il pavimento. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con ogni conseguenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 46124 dell'8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. 6, sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente 飞 investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa 3 valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Va, poi, ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che contenendo in nuce tutti o - soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002, Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 14/06/2013, dep. 08/07/2013, Rv.256657). E' stato, poi, ribadito da questa Corte che in tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nonché di quella di conferma in sede di riesame non può ritenersi assolto, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (Sez.6, Sentenza n 40609 del 01/10/2008, dep.30/10/2008, Rv.241214, Sez.6, Sentenza n 18190 del 04/04/2012, dep.14/05/2012, Rv. 253006, Sez. 6, Sentenza n. 27928 del 14/06/2013, dep. 26/06/2013, Rv.256262). La recente legge 16 aprile 2015 n. 47 avente ad oggetto "modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975 n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità" ha codificato tale principio, rendendo più rigoroso l'obbligo motivazionale e, prima ancora, valutativo del giudice della cautela, inserendo alle lett. c) e c-bis del secondo comma dell'art. 292 cod. proc. pen., accanto alla "esposizione", l'ulteriore requisito della "autonoma valutazione" degli elementi ivi indicati (esigenze cautelari, indizi, irrilevanza delle argomentazioni difensive, ecc.) La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame K 4 (Sez.6,Sentenza n 40609 del 01/10/2008, dep.30/10/2008, Rv.241214, Sez.6, Sentenza n. 18190_del 04/04/2012, dep.14/05/2012, Rv.253006, Sez.6, Sentenza n. 27928 del 14/06/2013, dep. 26/06/2013, Rv.256262).
2.Ciò premesso, vanno valutati i motivi addotti a fondamento del ricorso.
2.1 E' infondata la prima doglianza. Le Sezioni unite di questa Corte Suprema (sentenza n. 25 del 26 settembre 2000, dep. 11 gennaio 2001, CED Cass. n. 217443) hanno affermato che tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell'interrogatorio di garanzia, che, pertanto, va trasmesso al Tribunale del riesame, a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 5, ultima parte, solo se in concreto li contenga. E' stato, poi, ulteriormente precisato che tra gli atti che il P.M. deve trasmettere al tribunale ai sensi del quinto comma dell'art.309 cod. proc. pen. non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto (o del fermo)contenente l'interrogatorio dell'arrestato (o fermato), posto che tale documentazione non è stata "presentata" a corredo della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva, ma è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio;
ne consegue che il diritto di difesa dell'imputato non è impedito in alcun modo sotto il profilo della conoscenza dell'atto in questione, e quindi egli ha assicurata la sua facoltà di controdeduzione rispetto a una simile risultanza probatoria alla quale abbia fatto J eventualmente riferimento il giudice nell'ordinanza applicativa (Sez. 6,Sentenza n.10493 del 12/02/2001, dep.14/03/2001, Rv.218436, Sez.6,Sentenza n.2276 del 17/12/2002, dep.17/01/2003, Rv.223507, Sez.5,Sentenza n.1518 del 24/11/2003, dep. 21/01/2004, Rv.227191). Questa Corte ha, poi, chiarito che in tema di riesame delle ordinanze applicative di misure coercitive, l'obbligo di trasmissione al Tribunale, a pena d'inefficacia dell'ordinanza, degli atti posti a fondamento della richiesta e di quelli sopravvenuti e favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, non riguarda quegli . . . atti, come l'interrogatorio di garanzia, già a conoscenza della difesa e di cui, quindi, essa può rendere edotto il Tribunale (Sez. 2, sentenza n. 25985 del 3 maggio 2007, CED Cass. n. 237157). Invero, il predetto interrogatorio non rientra - proprio in considerazione del momento in cui è assunto ex art. 309 c.p.p., comma 5, tra gli "atti presentati a - norma dell'art. 291", ne' rientra tra "gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini", poiché detta previsione riguarda gli atti compiuti successivamente d'iniziativa del pubblico ministero nell'ambito della sua attività 仆 investigativa, e quindi normalmente non conoscibili dalla difesa, non anche gli atti costituenti mezzo di difesa svoltisi (come nel caso di specie) alla presenza del 5 difensore. Questi ultimi esulano dall'ambito applicativo della citata disposizione di cui all'art. 309, comma 5, perché possono sempre essere prodotti dall'interessato davanti al Tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p., comma 9; lo stesso indagato può reiterare la sua linea difensiva presenziando all'udienza di riesame e chiedendo di essere sentito (ex art. 309 c.p.p., comma 8, e art. 127 c.p.p., comma 3). Ne consegue che la mancata trasmissione del verbale de quo non comporta la perdita di efficacia della misura ex art. 309 c.p.p., comma 10. Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: "L'interrogatorio di garanzia reso dopo l'esecuzione di una misura cautelare coercitiva non rientra tra gli atti di cui deve essere disposta la trasmissione al Tribunale del Riesame, pena la perdita di efficacia della misura cautelare emessa all'esito della procedura di convalida".
2.2 E' infondata anche la doglianza relativa alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. I- Il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ha valutato in un quadro d'assieme unitario le diverse acquisizioni, per dedurne, poi, in forza di motivazione del tutto coerente, la sussistenza del requisito della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 3) dell'incolpazione provvisoria. Il Tribunale, con riferimento al capo 3), ha valorizzato quali gravi indizi di colpevolezza i seguenti elementi: la parcellizzazione delle dosi di sostanza Я stupefacente in sequestro, la differenziazione tipologica della sostanza stupefacente, il rinvenimento di strumenti utilizzati per il taglio (alcuni dei quali anche intrisi di sostanza stupefacente, fra tutti il coltello in porcellana) nonché di sostanza notoriamente utilizzata per il taglio (mannitolo). Ha, quindi, valutato i predetti elementi ed argomentato dalla evidenza di tali circostanze fattuali la configurabilità della condotta di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Del resto, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione ( Sez. 6^, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726. 242111 Sez.6, Sentenza n. 2652, dep. 长 21/01/2014, Rv.258245). 6 Con riferimento al reato di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, il Tribunale ha valorizzato l'elemento evidente del rinvenimento dell'arma e delle relative cartucce menzionate. Il Tribunale, inoltre, ha dato rilievo alle ulteriori circostanze di fatto emergenti dalle indagini e, cioè, che l'appartamento ove venivano rinvenute le sostanze stupefacenti e le armi risultava occupato dal ricorrente e dalla coindagata LC SI e che le sostanze stupefacenti e la strumentazione utilizzata per il taglio erano sparse per tutta la casa ed alcuni involucri erano custoditi unitamente alle pistole. Con motivazione congrua e logica, ha, dunque, valutato la disponibilità dell'appartamento da parte degli indagati quale ulteriore e dirimente elemento indiziario per configurare il concorso nei reati contestati. Le censure che il ricorrente svolge, da un lato isolano dal contesto un singolo profilo indiziante per screditarne il valore dimostrativo e, sotto altro profilo, si rivelano in larga misura orientate verso un non consentito scrutinio del merito, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Antonella Di Stasinon Dott. Silvio Amoresano ovello تملك DEPOSITATA IN CAN TULERIA IL 2 1 DIC 2015 L Luana Mariani 7