Sentenza 12 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che il P.M. deve trasmettere al tribunale ai sensi del quinto comma dell'art.309 cod.proc.pen. non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto (o del fermo)contenente l'interrogatorio dell'arrestato (o fermato), posto che tale documentazione non è stata "presentata" a corredo della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva, ma è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio; ne consegue che il diritto di difesa dell'imputato non è impedito in alcun modo sotto il profilo della conoscenza dell'atto in questione, e quindi egli ha assicurata la sua facoltà di controdeduzione rispetto a una simile risultanza probatoria alla quale abbia fatto eventualmente riferimento il giudice nell'ordinanza applicativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2001, n. 10493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10493 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 12/02/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 702
3. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 5078
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BI HO
avverso la ordinanza in data 28 dicembre 1999 del Tribunale di Milano Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 28 dicembre 1999, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta da BI HO avverso l'ordinanza in data 10 dicembre 1999 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Precisava in fatto il Tribunale che l'indagato era stato tratto in arresto essendo stato sorpreso il giorno 8 dicembre 1999 nell'area della stazione ferroviaria di Milano in possesso di 100 grammi di cocaina occultati all'interno del giubbotto, dopo che agenti di polizia lo avevano notato confabulare con alcune persone e scambiare qualcosa con una di esse ricevendo del denaro;
e che da tali circostanze derivavano gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato nonché esigenze cautelari, connesse al pericolo di fuga e di reiterazione dei reati, che potevano essere soddisfatte solo con la misura carceraria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il BI, che ha denunciato la nullità del procedimento di riesame per lesione del diritto di difesa non essendo stato inviato a tale organo il verbale di interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto; e ciò tanto più che l'ordinanza applicativa ha fatto riferimento alle dichiarazioni dell'imputato, giudicandole da un lato irrilevanti e dall'altro inattendibili, senza che però il difensore potesse conoscerne la loro esatta portata attraverso il relativo verbale. Diritto
Il ricorso è infondato.
L'art. 309 comma 5 c.p.p. prescrive che il pubblico ministero trasmetta al Tribunale, nel termine massimo di cinque giorni, "gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma 1 c.p.p. nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini".
Tra tali atti non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto (o del fermo) contenente l'interrogatorio dell'arrestato (o fermato), posto che tale documentazione non è stata "presentata" a corredo della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva, ma è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio.
Il difensore ben può, pertanto, acquisire copia di tale verbale e produrlo al Tribunale del riesame, ex art. 309 comma 9 c.p.p., ove esso non sia stato già trasmesso dal pubblico ministero. Il suo diritto di difesa non è dunque impedito in alcun modo sotto il profilo della conoscenza dell'atto in questione, e quindi egli ha perfettamente assicurata la sua facoltà di controdeduzione rispetto a una simile risultanza probatoria alla quale abbia fatto eventualmente riferimento il giudice nell'ordinanza applicativa. Altra questione riguarda la necessaria corrispondenza tra gli atti conosciuti dal giudice ai fini dell'applicazione della misura e quelli conoscibili dall'organo del riesame. Ove essa non sia assicurata, può prodursi una menomazione del contraddittorio davanti al giudice della impugnazione, e quindi sul diritto di difesa esplicabile in tale sede, posto che questo diritto non postula solo la conoscenza del materiale probatorio (o indiziario) da parte della difesa ma anche la possibilità di convincere l'organo della impugnazione delle tesi difensive sul presupposto che gli elementi fondanti la decisione impugnata, e sottoposti a critica, siano conoscibili anche dal giudice del gravame.
Tuttavia, una simile lesione non può essere prospettata in via astratta, ma attraverso la deduzione di specifici elementi idonei a sostenere la tesi che il giudice investito della impugnazione abbia erroneamente interpretato le risultanze indiziarie proprio in relazione alla mancata conoscenza di un atto sul quale si è basata la decisione del primo giudice.
Ciò non è avvenuto nel caso in esame, avendo il ricorrente esclusivamente lamentato la mancata trasmissione del verbale di udienza di convalida contenente l'interrogatorio dell'arrestato, senza indicare in qual modo la mancata cognizione di tale documentazione da parte dell'organo del riesame abbia inficiato l'esattezza della decisione.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001