Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2001, n. 10493
CASS
Sentenza 12 febbraio 2001

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In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che il P.M. deve trasmettere al tribunale ai sensi del quinto comma dell'art.309 cod.proc.pen. non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto (o del fermo)contenente l'interrogatorio dell'arrestato (o fermato), posto che tale documentazione non è stata "presentata" a corredo della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva, ma è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio; ne consegue che il diritto di difesa dell'imputato non è impedito in alcun modo sotto il profilo della conoscenza dell'atto in questione, e quindi egli ha assicurata la sua facoltà di controdeduzione rispetto a una simile risultanza probatoria alla quale abbia fatto eventualmente riferimento il giudice nell'ordinanza applicativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2001, n. 10493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10493
    Data del deposito : 12 febbraio 2001

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