Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2013, n. 28865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28865 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/06/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1417
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 6993/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD QU AN N. IL 19/10/1951;
avverso l'ordinanza n. 1855/2012 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 03/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. FIORILLO Giuseppe che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 3 gennaio 2013, il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di RD SQ ON avverso l'ordinanza emessa il 10 dicembre 2012 dal locale Giudice per le indagini preliminari con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata e violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale contesta il presupposto della gravità indiziaria non apparendo a tal proposito conducenti le risultanze scaturite dalle intercettazioni, considerato anche che il Tribunale avrebbe da esse estrapolato stralci non valutabili se non nel contesto complessivo delle conversazioni. Sarebbero state ignorate le dichiarazioni spontanee dell'indagato e le giustificazioni offerte. Non sussisterebbero intimidazioni o minacce ma solo screzi dovuti alla difficoltà del momento economico. Le parti offese erano libere di avvalersi dell'opera di altri e nulla consente di ipotizzare che i rapporti leciti di lavoro si fossero trasformati in condotta di tipo estorsivo, tanto che i rapporti stessi si sono poi interrotti senza alcuna ripercussione per i titolari degli impianti. Mancherebbero elementi anche in ordine al reato di cui al capo D), posto che in ordine alla attività della ditta INOFFICE s.a.s. non è rinvenibile alcun coinvolgimento da parte dell'indagato. Le conversazioni evocate dalla accusa trovano spiegazione nel fatto che il figlio del ricorrente era direttore tecnico della ditta di DD IA e che anche tale ditta aveva ricevuto lavori, assieme alla ditta del RD, da parte della impresa della persona offesa, SO FR. Le dichiarazioni del collaboratore RA LO sarebbero poi risalenti ed interessate e prive di riscontri individualizzanti. Si contesta, infine, la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, difettando elementi concreti in tal senso, così come non sussisterebbe pericolo di recidiva, essendosi interrotti i rapporti di lavoro e sequestrate le ditte interessate. Quanto alla personalità dell'indagato, si osserva come gli i pregiudizi di cui risulta gravato si riferiscano a fatti risalenti nel tempo. Il ricorso non è fondato. A proposito del presupposto della gravità indiziaria, infatti, la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Fattispecie in tema di chiamata in correità, che la S.C. ha ritenuto debba essere valutata alla stregua di qualsiasi altro indizio, sottolineando che la sua fonte, costituita da soggetti coinvolti in vario grado nel fatto per cui si procede, giustifica il dubbio in ordine al disinteresse che la determina e,
conseguentemente, la massima di esperienza secondo la quale essa, diversamente dalla testimonianza, non può in nessun caso integrare, di per sè sola, un grave indizio di colpevolezza, se non sia corroborata da riscontri estrinseci idonei a suffragarne l'attendibilità). (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve quindi condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. Per altro verso, va pure rammentato che questa Corte ha anche avuto modo di puntualizzare che, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Fattispecie in tema di chiamata in correità, che la S.C. ha ritenuto debba essere valutata alla stregua di qualsiasi altro indizio, sottolineando che la sua fonte, costituita da soggetti coinvolti in vario grado nel fatto per cui si procede, giustifica il dubbio in ordine al disinteresse che la determina e, conseguentemente, la massima di esperienza secondo la quale essa, diversamente dalla testimonianza, non può in nessun caso integrare, di per sè sola, un grave indizio di colpevolezza, se non sia corroborata da riscontri estrinseci idonei a suffragarne l'attendibilità) (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002).
Ebbene, le censure che il ricorrente svolge, da un lato isolano dal contesto ogni singolo profilo indiziante per screditarne il valore dimostrativo e, sotto altro profilo, si rivelano in larga misura orientate verso un non consentito scrutinio del merito, già ampiamente e puntualmente scandagliato dai giudici a quibus, attenti a valutare in un quadro d'assieme unitario le diverse acquisizioni, per dedurne, poi, in forza di motivazione del tutto coerente, la sussistenza dei presupposti cautelari e, in particolare, il requisito della gravità indiziaria. Dalle indagini, infatti, ed in particolare dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni della persona offesa, è emerso che l'imputato, coadiuvato dal figlio e dal nipote, aveva imposto la fornitura di materiale inerte e del relativo trasporto alle imprese del luogo che operavano nella produzione di calcestruzzo;
imposizione che comportava non soltanto l'acquisizione del materiale a prescindere da qualsiasi effettivamente libera contrattazione di mercato, ma che addirittura prescindeva dalle effettive esigenze aziendali. Il tenore delle intercettazioni era in tal senso eloquente, così come evidente era - tenuto anche conto delle dichiarazioni rese sui fatti - l'assenza di una reale libertà di gestione della attività. Del pari adeguatamente corroborata è la ipotesi di interposizione fittizia della impresa INOFFICE s.a.s. di DD IA, che era in realtà gestita dal RD, come emerso dalle conversazioni intercettate e reso evidente dal fatto che la sede della società coincideva con la residenza dell'imputato: il tutto all'evidente fine di eludere il rischio di applicazione di misure patrimoniali, visti i precedenti del RD, già sottoposto a misure di prevenzione.
Del tutto incensurabile si rivela, infine, la motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e in punto di adeguatezza della misura, avuto riguardo alla specifica natura, alle modalità ed al contesto d'assieme in cui le vicende oggetto di imputazione si sono realizzate - in modo correttamente reputato sintomatico di specifica progettualità e professionalità nel crimine - ed alla personalità dell'imputato, desumibile dai precedenti e dalla pregressa sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013