Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano, 0 33 77 /03 Sezione T vord comnoste dai seguenti Magistrati: O met o: Prev.sco. Presidente R.G. .16382/2000 dr. Vincenzo Trezza Consigliere rel. Cron. 7688 dr. Donato Figurelli dr. Pietro C Consi liere Rec dr. Alessandro De Renzis Consigliere Ud. 22.11.2002 dr. Maura La Terza Consiliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IO, nata a [...] il [...] e residente in [...]al Rione Gescal, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Feluce e con il medesimo elettivamente domiciliste in Rora alla via Labicana n. 44 presso lo studio dell'avv. Fran- cesca Di Mattia Felues, in virtù di procure speciale a margine del ricorso, ricorrente%;B
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, congiuntamente e disgiuntamente rappresen- 4780 - 1 - tato a difeso dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Rome alla via della Frezze n. 17 presso l'Avvoorture Centrale INPS (Ufficio Legale INPS), giusta procura speciale in calce alle copia notifion e del ricorso, resistente con procura;
ner l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in data 3 11 novembre 1000, 1151/99 sent., n. 7/97 R.G. Lavoro;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del fand primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. - 2 Svolgimento del processo. Con ricorso del 27 ottobre 1992 la signora NG LI adiva il PR di Nola per sentire riconoscere il proprio diritto alla pensione di invalidità. L'INPS si costituiva, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Il PR accoglieva la domanda, dichiarando dovuto l'assegno di invalidità e condannando la resistente al pagamento dei ratei di pensione maturati, oltre svalutazione ed interessi, rigettan- do ogni altra domanda. Avverso la sentenza proponeva appello l'INPS, censurando la deci- sione pretorile e concludendo per la riforma della sentenza ed il rigetto delle domande proposte. Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando radicalmente i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugna- ta, con vittoria di spese. Con sentenza in data 3 11 novembre 1999, il Tribunale di Nola dichiarava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e compensava le spese. Osservava il Tribunale che il ricorso al PR era munito di mandato al difensore apposto su un foglio materialmente congiun- to all'atto, ma si trattava di un mandato generico conferito al difensore, in quanto veniva indicato genericamente il "presente giudizio", e quindi la procura era inidonea a fornire a controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'atti- - 3 - vità del difensore al titolare della posizione sostanziale de- dotta in giudizio. Ne conseguiva la nullità insanabile della procura, non essendo stato rispettato il terzo comma dell'art. 83 c.p.c., come modificato con legge 27 maggio 1996 n. 141. Inoltre la procura era priva della data di rilascio, per cui non poteva trovare applicazione il principio della contestuali- tà più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 luglio 2000, la signora IO LI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento agli artt. 83 e 159 c.p.c., la ricorrente deduce l'erronea interpretazione del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., come modificato dalla legge indicata in narrativa, avendo rite- nuto che tale norma prescriva incontestabilmente che la procura rilasciata su foglio separato debba contenere necessariamente l'indicazione del relativo procedimento, non essendo concepibile un mandato generico a rappresentare in giudizio. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'assoluta infondatezza del predetto assunto del Tribunale, poichè il periodo aggiunto 141/97 al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. vuoledalla legge n.
4- semplicemente sancire la validità della procura apposta in calce al ricorso, anche se rilasciata su foglio separato, che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, in tal modo risolvendo normativamente il noto contrasto giurisprudenziale sorto prima della novella. La ricorrente richiama giurisprudenza di questa Sezione Lavoro della Cassa- zione, nonchè le note sentenze delle Sezioni Unite n. 2642 e 2545 del 1998, ed ulteriori sentenze della Sezione Lavoro, successive alle decisioni delle S.U., anche con riferimento al principio di conservazione dell'atto giuridico. Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura l'affermazione del Tribunale, anche per vizio di motivazione, secondo la quale la nullità deriva dall'inidoneità dell'atto a fornire alla controparte la certezza giuridica della riferi- bilità dell'attività del difensore al titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio, essendo il potere di certifi- cazione dell'autografia riconosciuto al difensore soltanto nelle ipotesi indicate nell'art. 83 c.p.c.; la ricorrente e- videnzia che nessuna nullità della procura è stata eccepita da controparte. La ricorrente richiama ancora le già citate senten- ze delle Sezioni Unite. Con il quarto motivo, denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 c. p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, - 5 - in riferimento all'art. 125 c.p.c., nonchè contraddittoria e insufficiente motivazione su altro punto decisivo della controversia, la ricorrente censura l'affermazione del Tri- bunale che l'originario difetto avrebbe potuto essere sanato soltanto nei limiti di cui all'art. 125 c.p.c., e cioè po- steriormente alla notifica dell'atto, ma anteriormente alla costituzione, deducendo che nel rito del lavoro il mandato non può essere sanato ex art. 125 c.p.c., poichè nel rito del lavoro la costituzione del ricorrente precede la notifica- zione dell'atto. Osserva le Corte che i motivi di ricorso, essendo tra loro edhe connessi, devono essere conriuntamente esaminati et il ricorso non merita accoglimento. Invero, quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito - una procura rilasciata materialmente - come nel caso di specie al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requi- sito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudi- zio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n.141) il quale, interpretato alla luce -6- dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che le posizione topografice della procure.. (il cui rilascio pub ora avvenire oltrechè in calce e a margine dell'atto anche in forlic separato, ma congiunto materialmente all'atto) à e , el tempo stesso, a conferire la certezza della provenienze dalla parte del potere di rap- presentenza e a dar luogo alle presunzione di riferibilità del- la procura stessa al giudici oui l'atto eccede, senza che contro, nel giudizio di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorchè non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni con- cernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziale della quale, sotto il profilo dell'autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzional- mente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in materia, nella libera scel- ta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'al- tra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non - 7-- giustificato da esigenze di tutela della controparte (Cass. S.U. 10 marzo 1998 n. 2642). Del tutto inconferente è il richiamo in sentenza all'art. 125 0.0.0., per i motivi esnosti del ricorrente (quarto motivo). Per quanto concerne il rilievo fatto nella sentenza inpugnete della mancanza della deta della procura, trattasi di arro menta- e non di autonoma motivazione, necessitantepione ed abundention specific motive di ricorso-, 1 mancanza di leta non rileva ai fini della validità della procura quando sussista la certezza come nella specie -, desumibile dalla riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso (la cui conformità è rilevabile dalla relata dell'ufficiale giudiziario), dell'anterio- rità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'impugnazione (Cass. S.U. 17 dicembre 1998 n. 12625). Il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza in- pugnata e rinvio ad altro giudice d'appello indicato in disposi - che provvederà enche in ordine alle spese del ciudizio di tivo ' cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 novembre 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo pressesso 8- incruss Il Consigliere estensore (dr. Ponato Figurelli) d Бушевы g o r Deposita bria 6 1003 GA LERE 9 1 6 .