Sentenza 6 marzo 2013
Massime • 1
In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale).
Commentari • 6
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Questione di fatto L'imputato era stato fermato, in piena notte, durante un pattugliamento per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Il reo consegnava spontaneamente agli UU.PP.GG. sette bustine di cellophane ermetico, contenenti 0,88 grammi lordi, con una purezza del 70,41 %, utile per il confezionamento di 2,96 dosi medie. La Corte d'Appello confermava la condanna di primo grado, in tanto in quanto la “destinazione allo spaccio” era indubitabile a motivo del numero delle dosi, del luogo e dell'ora del rinvenimento e di ben tre precedenti penali del soggetto per il delitto p. e p. ex Art. 73 TU 309/90. Dunque, era stata esclusa la precettività dell'uso personale di cui all'Art. 75 …
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Sia la L. 395/1923, sia il Codice Rocco del 1930 non prevedevano e non punivano, in una fattispecie tipica, l'uso personale di stupefacenti. In effetti, tanto nella predetta normazione del 1923 quanto in quella del 1930, la tossicomania, sotto il profilo della ratio, era qualificata alla stregua di una malattia psico-fisica. Soltanto la L. 1041/1953 sanzionava la detenzione di droghe ed il consumo, personale o meno che fosse. Dopo anni di incertezze ermeneutiche, la L. 685/1975 affermò la punibilità tassativa dello spacciatore, mentre non era considerato come perseguibile il tossicodipendente colto in possesso di una “modica quantità” di sostanza illecita. Per approfondire: La disciplina …
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La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2013, n. 11025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11025 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/03/2013
Dott. GRAMENDOLA SC Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 466
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 47375/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SA FR N. IL 07/07/1977;
ON EA N. IL 27/07/1988;
avverso la sentenza n. 12603/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO
1. SC De OS e EA PO erano imputati di concorso nella detenzione illecita di gr. lordi 19,10 di eroina, gr. lordi 4,80 di cocaina, gr. lordi 4,30 di kobrett, che, "per quantità ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo e al confezionamento frazionato, appariva destinata ad uso non esclusivamente personale".
Sono stati giudicati responsabili, con applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, dal Tribunale di Napoli con sentenza 20.7.11 confermata dalla Corte d'appello partenopea il 5.6.12.
In particolare, la Corte distrettuale condivideva il giudizio del Tribunale circa la destinazione della sostanza - sequestrata agli imputati con esclusione del contestato kobrett - alla cessione e non ad uso personale, in ragione dell'eterogeneità delle sostanze (cocaina ed eroina, considerato dato di rilievo nonostante il contenimento della prima nei limiti tabellari), nonché del fatto che De OS aveva documentato di essere dedito all'uso di eroina e cannabinoidi mentre PO era risultato tossicodipendente da oppiacei e cocaina. Secondo la Corte d'appello, da tali elementi si evinceva che le 27,5 dosi di eroina non erano attribuibili (ancorché in percentuale varia) ad entrambi gli imputati (in percentuale pur varia), "risultando certificata la tossicodipendenza per sostanze diverse da parte dei coimputati medesimi"; in particolare il Giudice distrettuale sembra escludere ogni riferibilità dell'eroina ad uso personale del PO sulla base della documentazione acquisita (p. 3 ultimo paragrafo della prima parte). Dopo aver argomentato dell'irrilevanza del mancato riferimento di denaro o strumenti per la suddivisione in dosi, in esito alle perquisizioni domiciliari, la Corte distrettuale giudicava inoltre non adeguatamente documentata la capacità economica di De OS, che nel processo ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato autocertificando di esser privo di reddito, valutando tale elemento come contrastante con la versione della destinazione della sostanza a scorta (p. 4).
2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso, a mezzo dei difensori, enunciando i rispettivi motivi che seguono.
2.1 ON.
- violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e vizi alternativi della motivazione sul punto della negata appartenenza di alcune delle dosi al ricorrente ricorso non indica la sostanza cui si riferisce), con motivazione contraddittoria laddove prima afferma la dipendenza da cocaina e oppiacei (p. 3, suffragata oggettivamente dalla certificazione in atti, allegata in copia anche al ricorso) e poi la nega (p. 4), da ciò facendo derivare il dato dell'intero quantitativo come indice determinante della giudicata destinazione allo spaccio. In definitiva, eliminato questo errore del percorso logico e già riconosciuta l'assenza di altri dati tipici della destinazione allo spaccio, in relazione all'esito delle perquisizioni, tenuto conto della qualità di tossicodipendente del ricorrente e del coimputato mancherebbe ogni possibilità di giudicare, oltre ogni ragionevole dubbio, penalmente rilevante la detenzione delle sostanze sequestrate al ricorrente. - omessa pronuncia sui motivi aggiunti relativi alla richiesta assolutoria (quanto al valore probatorio delle modalità di custodia, tenuto conto del quartiere in cui i due si trovavano) ed alla richiesta di riduzione della pena.
2.2 DE SA.
- violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e vizi alternativi della motivazione: il ricorrente deduce che la suddivisione in dosi dell'eroina era compatibile con l'avvenuto acquisto e che il lieve superamento dei limiti tabellari (previa suddivisione del quantitativo tra i due imputati) per sè non poteva essere considerato indice di spaccio alla luce della comune tossicodipendenza e dell'esito negativo delle perquisizioni domiciliari;
argomenta dell'irrilevanza del precedente specifico a costituire elemento di prova piuttosto che di quantificazione dell'eventuale sanzione;
lamenta in definitiva la mancanza di motivazione sulla destinazione allo spaccio argomentando l'illegittimità della valorizzazione del solo dato quantitativo. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi sono infondati, nei termini che seguono. Entrambi gli imputati, in definitiva, lamentano che la Corte d'appello abbia valorizzato a sostegno della giudicata destinazione allo spaccio delle sostanze sequestrate agli imputati il solo dato quantitativo che, ove suddiviso tra entrambi anche quanto all'eroina, avrebbe comportato un superamento dei limiti tabellari assolutamente contenuto. ON evidenzia anche che la Corte d'appello sarebbe caduta in equivoco, argomentando in modo contraddittorio e sostanzialmente escludendo che lui facesse uso di eroina, contrariamente al vero.
Osserva questa Corte che, pur dovendosi dare atto che la motivazione della sentenza d'appello appare caratterizzata da un'esposizione faticosa e non sempre limpida nel sorreggere, e quindi individuare, il percorso logico seguito, tuttavia l'apprezzamento del Giudice d'appello sulla destinazione non integralmente ad uso personale dei due delle sostanze sequestrate pare sostanziarsi nella considerazione sì del dato ponderale quale, quantomeno per l'eroina, superiore ai limiti tabellari anche nell'ipotesi di ripartizione tra i due del quantitativo sequestrato, ma pure della mancanza di capacità economica per la costituzione di "scorte" di stupefacente, affermata per entrambi e, per DE SA, anche argomentata specificamente con le stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tale elemento non è oggetto di confronto da parte di alcuno dei due ricorrenti, pur essendo certamente un parametro assolutamente pertinente nell'individuazione della destinazione della sostanza acquisita.
Ed allora, se è vero che lo scostamento dal limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. A per sè e sia quando in eccesso (per tutte, Sez. 6, sent. 12146/2009) che quando in difetto (per tutte, Sez. 6, sent. 4613/2011) non costituisce prova determinante dell'effettiva destinazione della sostanza all'uso interamente personale piuttosto che in tutto o parte anche allo spaccio, tuttavia tale scostamento insieme al parametro dell'incapacità patrimoniale può, sul piano dell'interpretazione della norma e della logicità dell'apprezzamento, fondare una conclusione di merito quale quella fatta propria da entrambi i Giudici dei primi due gradi di giudizio, sottraendola a censure in questa sede di legittimità. E la mancata specifica censura del secondo parametro valorizzato determina l'infondatezza dell'unica censura, rasentando la stessa inammissibilità delle rispettive doglianze.
Quanto al secondo motivo di ON, è vero che la Corte distrettuale non pare aver tenuto in considerazione la memoria difensiva, ma si deve rilevare che: la deduzione a sostegno della richiesta assolutoria (in definitiva volta a spiegare la compatibilità delle modalità di custodia anche In termini alternativi a quelli di sola coerenza alla tesi accusatoria) già nella prospettazione del ricorso non è dedotta come circostanza per sè idonea ad imporre la soluzione assolutoria;
il motivo "aggiunto" che invocava la riduzione della pena a prescindere dall'applicazione delle attenuanti generiche (unica richiesta dell'atto di appello originario) era motivo nuovo (presentato solo il 19.5.12). In quanto afferente un punto della decisione del tutto autonomo e distinto rispetto a quello del riconoscimento delle attenuanti generiche, come tale inammissibile. Per contro, il punto del diniego delle attenuanti generiche non è stato oggetto del ricorso, sicché la corrispondente motivazione d'appello si sottrae alla cognizione di questa Corte di legittimità.
4. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013