Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2013, n. 11025
CASS
Sentenza 6 marzo 2013

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In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale).

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  • 1Uso personale vs. spaccio di stupefacenti in Cass., sez. pen. III, 20 maggio 2025, n. 21859
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2025

    Questione di fatto L'imputato era stato fermato, in piena notte, durante un pattugliamento per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Il reo consegnava spontaneamente agli UU.PP.GG. sette bustine di cellophane ermetico, contenenti 0,88 grammi lordi, con una purezza del 70,41 %, utile per il confezionamento di 2,96 dosi medie. La Corte d'Appello confermava la condanna di primo grado, in tanto in quanto la “destinazione allo spaccio” era indubitabile a motivo del numero delle dosi, del luogo e dell'ora del rinvenimento e di ben tre precedenti penali del soggetto per il delitto p. e p. ex Art. 73 TU 309/90. Dunque, era stata esclusa la precettività dell'uso personale di cui all'Art. 75 …

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  • 2L'uso personale di stupefacenti nel TU 309
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 14 luglio 2023

    Sia la L. 395/1923, sia il Codice Rocco del 1930 non prevedevano e non punivano, in una fattispecie tipica, l'uso personale di stupefacenti. In effetti, tanto nella predetta normazione del 1923 quanto in quella del 1930, la tossicomania, sotto il profilo della ratio, era qualificata alla stregua di una malattia psico-fisica. Soltanto la L. 1041/1953 sanzionava la detenzione di droghe ed il consumo, personale o meno che fosse. Dopo anni di incertezze ermeneutiche, la L. 685/1975 affermò la punibilità tassativa dello spacciatore, mentre non era considerato come perseguibile il tossicodipendente colto in possesso di una “modica quantità” di sostanza illecita. Per approfondire: La disciplina …

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  • 3La nozione di “uso personale” di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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  • 4Stupefacenti: indici destinazione allo spaccio
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020

  • 5Coltivare è reato solo se c'è offensività in concreto (Cass. 50268/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2013, n. 11025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11025
Data del deposito : 6 marzo 2013

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