Sentenza 24 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2003, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 24/11/2003
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1882
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 27502/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MA;
avverso l'ORDINANZA emessa il 20-6-03 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSENTINO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 30-6-03 il Tribunale di Tivoli applicava a OS MA - sorpreso in flagranza di furto aggravato e condannato per tale reato - la misura della custodia cautelare in carcere:
l'imposizione veniva confermata dal Tribunale in sede di riesame con pronuncia 20-6-03 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'indagato nei termini infradescritti.
1 - Violazione art. 309 c. 5^ e 10^ c.p.p. per omessa trasmissione al Tribunale del riesame delle ultime 2 pagine dell'interrogatorio dell'OS.
La censura è generica, non precisandosi se l'interrogatorio de quo fosse stato reso in sede di convalida ovvero successivamente e neppure se, vertendosi nella prima ipotesi, tale atto fosse stato, ex art. 291 c. 1^ c.p.p., posto a fondamento della richiesta del P.M.. In ogni caso va rilevato che il verbale dell'interrogatorio reso in sede di convalida dall'arrestato, nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura cautelare, non rientra tra gli atti che il P.M. deve trasmettere al Tribunale del riesame: ciò in quanto siffatta documentazione è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio (Cass. 14-3-01 n. 10493 RV. 218436;
Cass. 17-1-03 n. 0 2276 RV. 223507); d'altro canto, con riferimento all'interrogatorio intervenuto successivamente all'applicazione della misura, è opportuno segnalare che esso non può essere considerato di per sè, a norma dell'art. 309 c. 5^ c.p.p., atto a favore dell'indagato (Cass. 11-1-01 n. 000 25 RV. 217443), essendo di conseguenza necessario che colui che lo invoca individui in quali parti e per quali aspetti esso possa considerarsi tale, allegazioni del tutto pretermesse dall'impugnante.
2 - Vizio di motivazione su possibilità applicare una misura meno afflittiva.
La censura è manifestamente infondata poiché dal provvedimento impugnato emerge che gli arresti domiciliari sono stati ritenuti impraticabili a fronte delle condizioni personali dell'imputato, dal medesimo riferite e che l'inadeguatezza di altre misure è stata confermata alla luce dei precedenti del predetto, tutti recenti. S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro;
manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004