Sentenza 3 maggio 2007
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze applicative di misure coercitive, l'obbligo di trasmissione al tribunale, a pena d'inefficacia dell'ordinanza, degli atti posti a fondamento della richieste e di quelli sopravvenuti e favorevoli alla persona sottoposta alle indagini non riguarda quegli atti, come l'interrogatorio di garanzia, già a conoscenza della difesa e di cui, quindi, essa può rendere edotto il tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2007, n. 25985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25985 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI NI - Presidente - del 03/05/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 685
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 047926/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL NI, N. IL 22/05/1954;
2) OL NZ, N. IL 25/10/1977;
avverso ORDINANZA del 02/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 24 Ottobre 2006 il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO NZ e IO NI, indagati per i delitti di detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione, aggravati dall'art. 7 L. n. 203 del 1991. In accoglimento parziale della successiva richiesta di riesame, il Tribunale della libertà di Reggio Calabria escludeva la circostanza aggravante suddetta nei confronti di entrambi gli indagati e sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata a IO NI con quella degli arresti domiciliari presso l'ospedale di Polistena, servizio di psichiatria.
Avverso l'ordinanza proponevano congiuntamente due distinti ricorsi per Cassazione gli indagati.
Con il primo eccepivano:
1) la violazione degli artt. 309 e 291 c.p.p., perché il Tribunale della libertà aveva negato la perdita di efficacia del provvedimento genetico in conseguenza dell'omessa trasmissione dei verbali delle sommarie informazioni assunte dal difensore ai sensi dell'art. 391 c.p.p.. 2) L'inosservanza degli artt. 309 e 291 c.p.p., per omessa dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, dovuta alla mancata trasmissione dell'interrogatorio di garanzia, di cui la difesa - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale della libertà - aveva puntualmente indicato il contenuto determinante in proprio favore.
3) La violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di sussistenza del grave quadro indiziario per il reato di detenzione di armi, in carenza di prova del loro possesso consapevole, dal momento che la stalla ov'erano occultate era stata gestita esclusivamente da IO NI, figlio di NI e fratello di NZ, fino al momento della sua morte, verificatasi nel Novembre del 2005.
Con il secondo ricorso deducevano la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e in carenza di alcun rischio di inquinamento dalla prova - insussistente, dopo il sequestro delle armi - come pure di reiterazione della condotta criminosa, visto che IO NI aveva precedenti penali risalenti nel tempo e IO NZ era addirittura incensurato.
All'udienza del 3 Maggio 2007 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 309 291 c.p.p., perché il Tribunale della libertà aveva negato la perdita di efficacia del provvedimento genetico in conseguenza dell'omessa trasmissione dei verbali delle sommarie informazioni assunte dal difensore.
Il motivo è infondato.
L'art. 309 c.p.p., comma 5, impone al Pubblico Ministero di trasmettere al Tribunale del riesame, nel termine indicato, tutti quegli atti o elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo dell'esibizione da parte dell'accusa. Tale obbligo non concerne, peraltro, atti documenti o risultanze che si trovino già nella disponibilità della difesa e possano essere quindi da essa prodotti con la stessa richiesta di riesame, nel corso dell'udienza (Cass., sez. 6^, 17 Dicembre 2002, 2276; Cass., sez. 4^, 6 Giugno 2000, n. 3337). Siffatta conclusione è, del resto, in linea con l'attuale sistema processuale caratterizzato dall'iniziativa delle parti, e in cui anche l'indagato, a seguito della L. 7 dicembre 2000, n. 397, è dotato di poteri investigativi di cui può rimettere gli esiti direttamente al giudice anche nel corso delle indagini preliminari. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano l'inosservanza degli artt. 309 e 291 c.p.p., per omessa dichiarazione di inefficacia della misura cautelare dovuta alla mancata trasmissione del verbale dell'interrogatorio di garanzia.
Il motivo è infondato.
Poiché l'interrogatorio di garanzia non costituisce, di per sè, un elemento favorevole all'indagato, non essendo un atto che per sua natura porti necessariamente supporto alla difesa, dall'omessa trasmissione del relativo verbale all'organo del riesame nel termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, non deriva la perdita di efficacia della misura, sancita dalla medesima norma, al comma 10 (Cass., sez. unite, 26 Settembre 2000-11 Gennaio 2001, n. 25, Mennuni). Gli elementi favorevoli ai quali si riferiscono le disposizioni predette consistono, infatti, non già in mere asserzioni difensive - come, appunto, quelle documentate nel verbale di interrogatorio - bensì in specifici dati fattuali, di natura oggettiva, sopravvenuti alla richiesta del pubblico ministero, che servano in concreto a discolpare l'indagato e che potrebbero restare ignoti al giudice del riesame se l'organo dell'accusa non fosse tenuto al loro disvelamento in forza del precetto di quell'articolo 309 c.p.p., comma 5. Ne consegue che non sussiste alcun obbligo di "discovery" per quegli atti processuali, come l'interrogatorio di garanzia, di cui indagato e difensore siano perfettamente conoscenza e in grado quindi di renderne edotto il Tribunale del riesame (Cass., sez. 2^, 4-11 Marzo 2005, n. 9952, Caruso). Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di sussistenza del grave quadro indiziario per il reato di detenzione di armi. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione dei fatti, avente natura di merito, che non può trovare l'ingresso in questa sede di legittimità.
Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, mettendo in evidenza gli elementi che dimostravano l'oggettivo collegamento tra la stalla - ove furono rinvenute le armi - e le vicine abitazioni dei due indagati: tra cui, la presenza di un tubo per la conduzione dell'acqua corrente e di fili elettrici per l'illuminazione collegati ad una comune fonte d'alimentazione, nonché il ritrovamento nell'autorimessa, pertinenza dell'abitazione, di sacchi di mangime identici a quelli conservati nella stalla.
Il Tribunale del riesame ha pure richiamato l'ammissione di IO NZ di essere abitualmente dedito alla cura del bestiame: così che appare logica l'inferenza che gli fosse a conoscenza della presenza di armi, talune delle quali occultate sotto balle di fieno. Eguale inferenza logica vale per IO NI sulla base anche del rilievo che una rilevante organizzazione di mezzi quale quella descritta diffusamente nell'ordinanza non poteva passare inosservata a chi occupava i locali adiacenti.
Anche i motivi dedotti del secondo ricorso sono inammissibili, tendendo ad una favorevole reinterpretazione delle risultanze probatorie e della personalità degli indagati, nonostante la notevole gravita dei fatti e i numerosi precedenti penali per IO NI, valorizzati dal Tribunale.
Il rischio di inquinamento dalla prova è stato pure congruamente motivato con la necessità di ulteriori accertamenti relativi della provenienza delle armi ed all'individuazione di eventuali concorrenti nel reato.
I ricorsi sono dunque infondati e vanno respinti. Consegue la condanna in solido del ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., nei confronti di IO NZ.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2007