Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 2
Tra gli atti che, ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente l'interrogatorio dell'arrestato, nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione della misura cautelare, atteso che tale documentazione è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio (nel caso di specie, peraltro, il verbale dell'udienza di convalida non era stato presentato a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare).
L'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., nell'imporre l'obbligo della trasmissione al tribunale del riesame anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini, si riferisce agli atti o agli elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della "discovery" da parte dell'accusa; pertanto, la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2002, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Bruno OLIVA Presidente
dott. Saverio MANNINO Componente
dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA "
dott. Francesco IPPOLITO "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI AD, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 27 maggio 2002, depositata in data 3 luglio 2002, del Tribunale di Roma;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. Manlio Ingarrica del foro di Roma. FATTO
Con ordinanza in data 27 maggio 2002, depositata in data 3 luglio 2002, il Tribunale di Roma, adito ex art.309 c.p.p., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 7 maggio 2002 dai Giudice per le indagini preliminari di Roma nei confronti di CI AD, per detenzione a fine di spaccio di un rilevante quantitativo di cocaina.
Avverso tale ordinanza del Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CI AD, chiedendone l'annullamento con dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto.
In particolare, nel ricorso si rappresenta: che l'indagato, tratto in arresto a seguito di perquisizione domiciliare nel corso della quale venne rinvenuto lo stupefacente sequestrato, nel corso del suo interrogatorio in data 7 maggio 2002 in sede di udienza di convalida del suo arresto, aveva reso confessione, come riferito anche nella motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti in pari data;
che, a seguito di richiesta di riesame, detto verbale di interrogatorio non era stato trasmesso ai Tribunale e, conseguentemente, la difesa aveva eccepito la perdita dì efficacia della misura, in quanto tale atto era stato espressamente richiamato e valutato dal GIP nell'ordinanza cautelare e, contenendo confessione, non poteva essere ignorato nella valutazione della pericolosità del soggetto, che l'ordinanza censurata aveva ritenuto infondata l'eccezione, poiché non si deduceva nemmeno che in quell'atto l'indagato avesse indicato fatti o circostanze tali da costituire elementi a suo favore;
che risultava conseguentemente violato l'art.309, commi 5 e 10, c.p.p., in quanto, in tema di riesame di misure cautelari, la sanzione dell'inefficacia della misura conseguiva automaticamente alla violazione dell'obbligo di integrale trasmissione all'organo del riesame di tutti gli atti presentati al GIP e non vi era alcuna possibilità né per quest'ultimo di selezionare gli atti da trasmettere né per il Tribunale del riesame di apprezzare la rilevanza degli atti non trasmessi;
che, infine, per "elementi favorevoli all'indagato" dovevano intendersi non soltanto quelli relativi agli indizi di colpevolezza, ma anche quelli attinenti alla valutazione delle esigenze cautelari poste alla base della misura. Diritto
Il ricorso è infondato.
In primo luogo va rilevato che risulta dalla ordinanza censurata che il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha valutato a pieno la confessione resa dal CI nel suo interrogatorio durante l'udienza di convalida, tenendone conto non tanto in riferimento agli indizi di colpevolezza, quanto, soprattutto, per gli elementi favorevoli che da essa potevano derivare nella valutazione delle esigenze cautelari e nella eventuale graduazione della misura. Il Tribunale ha, infatti, chiarito che, pur tenendo conto delle ammissioni del prevenuto, da un lato "le migliaia di dosi singole di consumo ricavabili dagli oltre sei etti di composto detenuto dal!'indagato" non consentivano di attribuire rilievo alla eventuale destinazione dello stupefacente all'uso personale, e, dall'altro, la gravita del fatto, unita ailprecedente specifico gravante sul CI, rendevano, allo stato, la custodia in carcere come l'unica misura adeguata a tutelare "una così intensa esigenza di tutela della collettività".
D'altra parte, in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, tra gli atti che il Pubblico Ministero deve trasmettere al tribunale ai sensi del comma 5 dell'art.309 c.p.p. non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente l'interrogatorio dell'arrestato, posto che tale documentazione non è stata presentata a corredo della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura coercitiva, ma è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio;
ne consegue che il diritto di difesa dell'imputato non è impedito in alcun modo sotto il profilo della conoscenza dell'atto in questione, e quindi egli ha assicurata la sua facoltà di controdeduzione rispetto a una simile risultanza probatoria alla quale abbia fatto eventualmente riferimento il giudice nell'ordinanza applicativa (Cass. Sez. 6 sent. 10493 del 14-3-200l,rv.218436). Inoltre l'art.309, comma 5, c.p.p., impone al Pubblico Ministero di trasmettere al Tribunale del riesame, nel termine indicato, tutti quegli atti o elementi oggettivi che servono in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della discovery da parte dell'accusa; pertanto la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza (Cass. Sez. 6, sent. 3337 del 23-10-2000, rv. 217799). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GENNAIO 2003.