Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2002, n. 2276
CASS
Sentenza 17 dicembre 2002

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Tra gli atti che, ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente l'interrogatorio dell'arrestato, nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione della misura cautelare, atteso che tale documentazione è il risultato di un'attività svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio (nel caso di specie, peraltro, il verbale dell'udienza di convalida non era stato presentato a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare).

L'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., nell'imporre l'obbligo della trasmissione al tribunale del riesame anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini, si riferisce agli atti o agli elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della "discovery" da parte dell'accusa; pertanto, la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2002, n. 2276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2276
    Data del deposito : 17 dicembre 2002

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