Sentenza 20 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA N. 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che lo rappresenta e difende, giusta delega procura speciale atto notar FRANCESCO MAZZA in VALENZANO del 28 maggio 2002, REP. N. 22020;
- ricorrente -
contro
BIRRA PERONI INDUSTRALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 129/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 06/03/01 - R.G.N. 1970/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CHIUCHIARELLI per delega SILVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurate Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari del 29 marzo 1999 PP CO, ex dipendente della RA NI spa, occupato presso lo stabilimento di Bari fino al 28 marzo 1995, epoca del licenziamento preceduto da un periodo di Cigs a zero ore e successivamente in mobilità dal 28 marzo 1995 al 28 marzo 1998, esponeva che al fine di incrementare la propria anzianità contributiva per il conseguimento della pensione di vecchiaia (essendo sopraggiunta la legge 335/95), aveva richiesto una nuova indennità di mobilità una prima volta ai sensi dell'art. 1 comma terzo DL 318/96, non convertito e reiterato con il DL 318/96 convertito nella legge 402/96, ed una seconda volta anche ai sensi del DL 393/97; che le sue istanze erano però state rigettate perché l'Inps aveva evidenziato il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, di quanto previsto dall'art. 4 comma 21 della legge 608/96, di conversione del DL 510/96, e cioè che la RA NI non aveva allegato un progetto di lavori socialmente utili approvato dalla competente commissione per l'impiego; ciò premesso, sostenendo che tale comportamento della società gli aveva nuociuto sul piano pensionistico, chiedeva che, previo accertamento di responsabilità, la medesima società venisse condannata ad integrare la sua posizione previdenziale, per il conseguimento della pensione di anzianità. Costituitasi la spa RA NI, che negava il fondamento della domanda, questa veniva respinta dal locale Tribunale (nelle more subentrato al Pretore) con sentenza del 17 ottobre 2000, la quale veniva integralmente confermata dalla locale Corte d'appello con sentenza del 6 marzo 2001. La Corte, rilevato preliminarmente che con l'appello non era stata contestata la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., affermava che le istanze del CO inoltrate in forza dell'art. 1 terzo comma della legge 402/96 e del DL 393/97, che avevano previsto un apposito iter per traghettare i lavoratori in mobilità sino alla pensione di vecchiaia (tale dovendo essere lo scopo perseguito dal CO come evidenziato dalle disposizioni invocate), risultavano dai documenti essere state rigettate per tre ordini di motivi, ossia per la tardività dell'istanza presentata dallo stesso CO oltre il termine fissato dall'art. 1 comma terzo DL 393/87, perché la richiesta era stata trasmessa dall'Inps dopo l'abrogazione del medesimo DL 393/97 ed infine per la mancata ottemperanza da parte della società al disposto dell'art. 4 comma 21 della legge 608/96; la Corte condivideva quindi la conclusione del primo giudice per cui la pretesa risarcitoria nei confronti della società era stata proposta senza previamente dedurre la sussistenza di tutti presupposti di legge per avere diritto alle prestazioni richieste. Non era fondata neppure l'istanza di concessione di un nuovo periodo di indennità di mobilità ai sensi dell'art. 1 comma terzo della legge 402/96, che era applicabile ai lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi sindacali stipulati prima del primo settembre 1992, mentre la crisi aziendale della società NI si era manifestata a partire dal 1993.
Infine alla società non poteva essere ascritta neppure la denunziata omissione dell'allegazione di un progetto di lavori socialmente utili, ai sensi dell'art. 4 comma 21 della legge 608/96, perché detta allegazione competeva all'azienda che avesse chiesto la Cig straordinaria con riferimento all'art. 5 comma ottavo della legge 451/94, mentre il CO era stato collocato in Cigs sin dal 8
marzo 1993, ed inoltre non vi era la prova degli altri elementi prescritti da detta norma con riguardo allo stabilimento di Bari, e cioè che il Governo avesse stipulato "protocolli di intese o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate".
Avverso detta sentenza il CO propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste la RA peroni spa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi 26 e 27 della legge 608/96, perché in virtù di detta disposizione egli avrebbe avuto diritto alla proroga della mobilità ordinaria, avendo già superato i 28 anni di contributi ed i 49 anni di età, come dedotto nei gradi di merito.
Il motivo è inammissibile, giacché nessuna censura viene svolta alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente ad invocare disposizioni che gli avrebbero conferito il diritto alla "mobilità ordinaria" e quindi ad una prestazione da far valere nei confronti dell'Inps, questione che è completamente estranea alla presente fattispecie che verte sulla responsabilità della società ex datrice di lavoro ex art. 2043 cod. civ.. Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione, perché con riguardo al disposto dell'art. 4 comma 21 della legge 608/96, sarebbe fatto notorio che la Puglia, in quanto area soggetta a forte disoccupazione, rientra nelle misure agevolative e quindi anche nella previsione della legge 608/96, rispondendo alle esigenze di traghettare i lavoratori verso la pensione di anzianità e non vero quella di vecchiaia, come erroneamente la Corte territoriale aveva affermato.
Anche questo motivo va rigettato, giacché non sono state censurate le altre argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla insussistenza del diritto del ricorrente all'indennità di mobilità (a prescindere dai comportamenti della società NI ) che da sole sono sufficienti a sorreggere la statuizione, come la tardività della richiesta da lui presentata ai sensi dell'art. 1 comma terzo DL 393/97, nonché la affermata inapplicabilità della legge 402/96 che si riferiva ai lavoratori in mobilità a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1992, mentre la crisi della società NI era del 1993.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 12,00, oltre millecinquecento euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004