Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 332
CASS
Sentenza 11 gennaio 2001

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L'ordinanza di convalida di licenza di sfratto, che non ha natura di sentenza e non è dunque impugnabile con i mezzi ordinari d'impugnazione, se è tuttavia emessa fuori dei limiti oggettivi segnati dagli artt. 557 e 658 cod. proc. civ., in assenza delle condizioni previste dall'art. 663 ovvero in mancanza di un presupposto generale di ammissibilità del procedimento speciale, assume valore di sentenza ed è perciò impugnabile con l'appello. Pertanto, ove il locatore dopo la notificazione della citazione per convalida dia atto che il conduttore ha provveduto a pagare il canone, senza però corrispondere gli interessi di mora e le spese, tale situazione non integra la richiesta di dichiarazione di persistente morosità, con la conseguenza che l'ordinanza ex art. 633 cod. proc. civ. ugualmente pronunziata viene ad assumere natura di sentenza ed è impugnabile con l'appello.

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  • 1Inutilizzabilità derivata - Corte cost., n. 219 del 2019
    Anna Maria Capitta · https://archiviopenale.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 332
Data del deposito : 11 gennaio 2001

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