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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3451 /2025 V.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3451/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
1.4.2025 da
, con l'avv. Vittorini Michela, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Stefanelli Cristiana, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Pt_1
e in data 6 Settembre 1987 a Padova e trascritto nel registro degli
[...] Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 629 Parte II Serie A, Anno 1987, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Revocarsi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla signora
[...]
; CP_1
2) Darsi atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare alcun diritto e/o pretesa in termini economici per il mantenimento reciproco, ovvero alcun assegno di mantenimento è dovuto a favore dell'una e a carico dell'altro e viceversa;
1 3) Revocarsi l'onere in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne essendo quest'ultimo Persona_1
economicamente autosufficiente;
4) Revocarsi l'onere in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne essendo quest'ultimo Persona_2
economicamente autosufficiente;
5) Per l'effetto, a modifica della sentenza di separazione, revocarsi l'ordine ex art. 156 VI comma c.c. di cui all'ordinanza emessa dal G.I. del Tribunale di Padova in data 15/05/2014 nel procedimento R.G. n. 1455/2010 (doc. 6);
6) Darsi atto che le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione, essendo stata ogni questione di natura patrimoniale e/o economica, ovvero di altra natura, tra loro pendente, regolata tra gli stessi come da separata scrittura privata, sottoscritta dai sigg.ri e contestualmente alla Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso.
7) Le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti. Si chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione dal suintestato Tribunale, con accoglimento delle su riportate conclusioni congiunte delle parti.
Si chiede la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova, per la relativa annotazione”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 6.9.1987 in Parte_1 Controparte_1
Padova e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.629 anno 1987.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
4.5.2010 e la separazione è pronunciata con sentenza n.3759/2014 depositata in data
10.12.2014, passata in giudicato l'8.6.2015.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 6.5.2025 e per la successiva udienza del 26.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni concordate tra le parti con riguardo ai punti da 1 a 5 delle rassegnate conclusioni, tenuto conto che entrambi i figli della coppia sono da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la condizione di cui al punto 6, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessita di essere recepita ai fini della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 6.9.1987 in Padova e trascritto nel
[...] Controparte_1
relativo registro parte II serie A n.629 anno 1987 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva e, per l'effetto, dispone la revoca dell'ordine ex art. 157 comma 6
c.c. di cui al punto 6) del dispositivo della sentenza di separazione del Tribunale di
Padova n. 3759/2014;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3451/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
1.4.2025 da
, con l'avv. Vittorini Michela, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Stefanelli Cristiana, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Pt_1
e in data 6 Settembre 1987 a Padova e trascritto nel registro degli
[...] Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 629 Parte II Serie A, Anno 1987, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Revocarsi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla signora
[...]
; CP_1
2) Darsi atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare alcun diritto e/o pretesa in termini economici per il mantenimento reciproco, ovvero alcun assegno di mantenimento è dovuto a favore dell'una e a carico dell'altro e viceversa;
1 3) Revocarsi l'onere in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne essendo quest'ultimo Persona_1
economicamente autosufficiente;
4) Revocarsi l'onere in capo al sig. di contribuire mensilmente al Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne essendo quest'ultimo Persona_2
economicamente autosufficiente;
5) Per l'effetto, a modifica della sentenza di separazione, revocarsi l'ordine ex art. 156 VI comma c.c. di cui all'ordinanza emessa dal G.I. del Tribunale di Padova in data 15/05/2014 nel procedimento R.G. n. 1455/2010 (doc. 6);
6) Darsi atto che le parti dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione, essendo stata ogni questione di natura patrimoniale e/o economica, ovvero di altra natura, tra loro pendente, regolata tra gli stessi come da separata scrittura privata, sottoscritta dai sigg.ri e contestualmente alla Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso.
7) Le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti. Si chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione dal suintestato Tribunale, con accoglimento delle su riportate conclusioni congiunte delle parti.
Si chiede la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova, per la relativa annotazione”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 6.9.1987 in Parte_1 Controparte_1
Padova e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.629 anno 1987.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
4.5.2010 e la separazione è pronunciata con sentenza n.3759/2014 depositata in data
10.12.2014, passata in giudicato l'8.6.2015.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 6.5.2025 e per la successiva udienza del 26.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni concordate tra le parti con riguardo ai punti da 1 a 5 delle rassegnate conclusioni, tenuto conto che entrambi i figli della coppia sono da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la condizione di cui al punto 6, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessita di essere recepita ai fini della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 6.9.1987 in Padova e trascritto nel
[...] Controparte_1
relativo registro parte II serie A n.629 anno 1987 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva e, per l'effetto, dispone la revoca dell'ordine ex art. 157 comma 6
c.c. di cui al punto 6) del dispositivo della sentenza di separazione del Tribunale di
Padova n. 3759/2014;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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