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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1014/2021 R.G., promosso da
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1966 , elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto, 89 98076 Sant'Agata di Militello ITALIA presso lo studio dell'avv. MODICA GIUSTO , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a Controparte_1 C.F._2
PALERMO (PA) il 02/12/1965 elettivamente domiciliato in VIA MAGENTA,
SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'avv. DI BLASI ROSARIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
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In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato definito con sentenza n. 759/2022, pubblicata il
31.10.2022 e il cui contenuto si sintetizza di seguito.
Con ricorso depositato il 6 luglio 2021 premetteva di avere Parte_1
contratto, in data 08.01.1993, matrimonio concordatario (rectius: matrimonio civile,
n.d.r.) con , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile di Sant'Agata di Militello all'atto n. 13, parte II, serie C;
che dal matrimonio erano nate la FI (28.4.1998) e (08.02.2004); che con decreto n. Per_1 Per_2
5466/2020 del 26.05.2020, il Tribunale di Patti aveva omologato la separazione consensuale tra detti coniugi, assegnando la casa coniugale alla , collocataria Pt_1
della FI minore, affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, e disponendo che l' versasse un assegno di € 200,00, da rivalutarsi secondo indici CP_1
ISTAT, per la prole oltre il 50% delle spese straordinarie. La moglie rinunciava al mantenimento per sé e venivano altresì disciplinate altre questioni attinenti il pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare, la corresponsione pro quota degli oneri condominiali e la disponibilità dei rispettivi veicoli in capo alle odierne parti in causa.
Ciò premesso, la signora chiedeva in questa sede che venisse dichiarata la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa, fatta eccezione l'assegno di mantenimento per la prole di cui chiedeva la rideterminazione in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna FI), oltre Org rivalutazione e spese straordinarie al 50%. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Disposta la comparizione personale delle parti, il resistente, costituitosi, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alle avverse richieste economiche, chiedendo la collocazione della prole presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare ed un assegno mensile per le figlie di
€ 300,00 a carico della ricorrente o, in subordine in caso di mancato accoglimento delle superiori domande, un assegno divorzile per sé – in quanto allo stato indigente
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e beneficiario del reddito di cittadinanza- pari ad € 600,00 da porre a carico della ricorrente medesima o altra cifra ritenuta equa.
Il Presidente, con provvedimento reso fuori udienza in data 24.2.2022, assumeva i provvedimenti temporanei confermando le statuizioni della separazione consensuale omologata (fatta eccezione per quelle relative al diritto di visita della FI Per_2
con il padre atteso il raggiungimento della maggiore età della ragazza) e rimetteva le parti davanti al designato G.I. per il prosieguo del giudizio.
Rimessa la causa sul ruolo e concessi i termini ex art. 183 cpc, la causa, in assenza di attività istruttoria e precisate le conclusioni, veniva rimessa in decisione.
Ciò posto, nessun provvedimento può essere assunto in ordine all'affidamento della FI , divenuta nelle more del giudizio maggiorenne, né sui tempi di Per_2
frequentazione padre-FI.
Va, poi, confermata l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente che continuerà ad abitarla con la prole maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, non essendo emersi elementi tali da giustificare un diverso assetto rispetto a quanto convenuto in sede di separazione.
All'assegnazione consegue l'onere a carico dell'assegnataria di sostenere le spese condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'alloggio familiare, spese che, - in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l'onere al coniuge proprietario
- vanno a carico del coniuge assegnatario (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3836; Cass. 19 settembre 2005, n. 18476; Cass. 30 luglio 1997, n. 7127; Cass. 3 giugno 1994, n.
5374).
Nel caso di specie vi è disaccordo tra le parti (viste le domande formulate dal resistente) e non v'è motivo per porre le spese condominiali ordinarie, connesse all'uso della cosa, a carico del resistente in proporzione della quota di sua proprietà, sicché esse restano a carico dell'assegnataria.
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Diversamente, i costi del mutuo per l'acquisto della casa gravano su ciascuno degli obbligati secondo quanto previsto nel relativo contratto.
Quanto all'assegno di mantenimento per le figlie posto a carico del padre, va accolta la richiesta di aumento formulata dalla ricorrente, avuto riguardo alle accresciute esigenze delle figlie (una FI è studentessa universitaria come è agevole evincere dai bonifici effettuati dalla ricorrente per il pagamento delle tasse universitarie).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli. La mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17).
L'obbligo può essere escluso solo nel caso in cui il soggetto obbligato dia la prova di essersi attivato per il reperimento di una attività lavorativa e, ciò nonostante, non abbia trovato alcuna occupazione.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Va, infine, rigettata la richiesta del resistente di assegno divorzile per sé in assenza di allegazione e prova dei requisiti normativamente previsti per la concessione dell'assegno.
L'art. 5 comma 6 L. 898/70 stabilisce che il Tribunale, con la sentenza con cui dispone lo scioglimento del matrimonio, può stabilire l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo l'art. 5 comma 6, la decisione del Tribunale deve tenere conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
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Come chiarito dalla Suprema Corte solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio.
In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli. (Cass. Civ. 10614/2023).
Nel caso di specie l' non ha dato prova del nesso causale dello squilibrio CP_1
tra la propria condizione economica e quella della moglie né di essere nella impossibilità di procurarsi redditi propri, essendosi limitato ad una mera allegazione sfornita di supporto probatorio.
Vanno rigettate le altre domande non collegate con il petitum del presente giudizio di divorzio, relative all'assegnazione dei veicoli, dunque, inammissibili.
Le spese del giudizio vengono poste a carico di parte resistente in ragione della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-assegna la casa familiare alla ricorrente che continuerà ad abitarla con la prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- pone obbligo a carico di di corrispondere in favore Controparte_1 di un assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento delle Parte_1
Org figlie, rivalutabile annualmente secondo indici oltre il 50% delle spese straordinarie per la prole medesima;
- rigetta la domanda del resistente di assegno divorzile;
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- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 21.5.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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