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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14018/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BELLORO DONATO e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
Con ricorso del 11/11/2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'Ordinanza Ingiunzione N.
OI-001725940 relativa ad atto di accertamento n. .2001.20/05/2019.0067783 del 20/05/2019 N. CP_1
OI-001725940 relativa ad atto di accertamento n. .2001.20/05/2019.0067783 del 20/05/2019 CP_1 riferita all'anno 2017, col quale intimava di pagare l'importo di € 1.706,00 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Parte ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto l'atto prodromico e che in ogni caso aveva aderito alla cd rottamazione ter con conseguente estinzione del credito.
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto all'annullamento in sede di autotutela dell'ordinanza impugnata.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle note la causa è stata decisa come da sentenza . Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che il provvedimento impugnato è stato annullato in sede di autotutela
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto all'annullamento solo successivamente al deposito del ricorso;
va tuttavia osservato che nel ricorso stesso parte ricorrente assume difese contraddittorie, rilevando da un lato di non aver mai ricevuto o conosciuto le cartelle prodromiche all'O.I. e dall'altro di aver aderito in relazione alle stesse cartelle alla cd rottamazione ter (il che implica come da giurisprudenza costante la conoscenza della cartella con conseguente inammissibilità della prima eccezione)
Ne consegue che l'annullamento in autotutela non è diretta conseguenza dei motivi di ricorso, per cui le spese del giudizio vanno compensate fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del giudizio
Aversa 6.3.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14018/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BELLORO DONATO e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
Con ricorso del 11/11/2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'Ordinanza Ingiunzione N.
OI-001725940 relativa ad atto di accertamento n. .2001.20/05/2019.0067783 del 20/05/2019 N. CP_1
OI-001725940 relativa ad atto di accertamento n. .2001.20/05/2019.0067783 del 20/05/2019 CP_1 riferita all'anno 2017, col quale intimava di pagare l'importo di € 1.706,00 a titolo di sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Parte ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto l'atto prodromico e che in ogni caso aveva aderito alla cd rottamazione ter con conseguente estinzione del credito.
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto all'annullamento in sede di autotutela dell'ordinanza impugnata.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle note la causa è stata decisa come da sentenza . Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che il provvedimento impugnato è stato annullato in sede di autotutela
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto all'annullamento solo successivamente al deposito del ricorso;
va tuttavia osservato che nel ricorso stesso parte ricorrente assume difese contraddittorie, rilevando da un lato di non aver mai ricevuto o conosciuto le cartelle prodromiche all'O.I. e dall'altro di aver aderito in relazione alle stesse cartelle alla cd rottamazione ter (il che implica come da giurisprudenza costante la conoscenza della cartella con conseguente inammissibilità della prima eccezione)
Ne consegue che l'annullamento in autotutela non è diretta conseguenza dei motivi di ricorso, per cui le spese del giudizio vanno compensate fra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del giudizio
Aversa 6.3.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo