Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3153 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...]_1 C.F._1
il 27/11/1989), rappresentata e difesa dall'avv. Polito Santa, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Marra n. 17 - Gallico, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
il 08/05/1989), rappresentato e difeso dall'avv. Fotia Demetrio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Calopinace Argine
Destro, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-considerato che con decreto del 4.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-considerato che con ordinanza del 24.02.2025 il Giudice delegato onerava le parti al deposito della documentazione prevista dall'art. 473bis.12 c.
2-3 c.p.c. nonché a chiarire le loro rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali, gli oneri a loro carico e l'ammontare dell'AUU al fine di valutare la congruità dell'assegno di mantenimento posto a carico dell' , fissando all'uopo termine ex art. 127ter Parte_2
c.p.c. fino al 07.05.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, cui allegarsi la documentazione richiesta;
- preso atto che le parti hanno provveduto al deposito della documentazione richiesta ed hanno fornito i chiarimenti richiesti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 23.07.2013; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(18.12.2013) e 4.09.2011); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
5.12.2024 e, successivamente, in data 3.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11/11/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 89, parte 1, uff. 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre e abiteranno unitamente a lei presso l'abitazione ubicata alla via Maresciallo Cusumano n. 5 in Reggio Calabria. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre, trascorrerà con i figli: Tutti i mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e a settimane alterne: il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 10:00 di domenica. I bambini quindi, pernotteranno a casa del padre nei giorni di venerdì e di sabato e saranno restituiti alla madre la domenica presso la di lei abitazione. I figli trascorreranno le vacanze di Natale seguendo la calendarizzazione di cui al punto precedente. Ad anni alterni trascorreranno la
Vigilia del Santo Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, la Vigilia di Capodanno con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro, iniziando l'alternanza (vigilia di Natale e Capodanno del medesimo anno) con la madre, salvo diversi accordi. Trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni le vacanze di Pasqua, iniziando l'alternanza con la madre, nello specifico: il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro, salvo diversi accordi. Le vacanze estive seguiranno il medesimo calendario del periodo scolastico sopra indicato. Per il tempo in cui non vi è attività scolastica, i figli verranno consegnati al padre d' innanzi al portone d'ingresso dell'abitazione della madre (non all'interno dell'abitazione) e nel medesimo luogo verranno riconsegnati;
3. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), ossia euro 150,00 per ciascun minore da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, il versamento avverrà a mezzo accredito su poste pay evolution cod. iban:
[...] come già indicato dalla madre. Il sig. Parte_2
concorrerà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto stabilito dal protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria, in materia di diritto di famiglia, che si renderanno necessarie nell'interesse della minore. A tal fine devono considerarsi SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si considerano, invece, SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (rispetto al mezzo in uso ai minori di cui si è previamente concordato l'acquisto). Si considerano inoltre, COMPRESE
NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione e/o divorzi;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica, ecc.) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
4. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
5. Ciascun genitore percepirà direttamente la quota del 50% dell'assegno unico per ogni figlio;
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
7. I coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 10.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna