Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza breve 26 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 26/10/2021, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2021
N. 01276/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Molon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno,-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS- – 1 sezione della -OMISSIS- adottato in data 9 aprile 2021 e notificato al Sig.-OMISSIS- in data 29 aprile 2021, di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno;
di ogni atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno --OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con ordinanza n. -OMISSIS- del 2021 il collegio ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, ai fini del riesame da parte della Questura, secondo quanto evidenziato nell’ordinanza, e ha fissato per il prosieguo della fase cautelare la camera di consiglio del 20 ottobre 2021;
Considerato che, con nota depositata in giudizio il 13 ottobre 2021, il Ministero dell’Interno ha comunicato di aver riesaminato la posizione del ricorrente, valutando positivamente il rilascio di un permesso ordinario di soggiorno;
Considerato che, alla camera di consiglio del 20 ottobre 2021, il difensore di parte ricorrente ha confermato che l’istanza di rilascio del permesso ordinario di soggiorno è stata accolta e ha dichiarato che sulla questione è cessata la materia del contendere, per cui il ricorso, previo avviso come da verbale, è stato trattenuto in decisione per la definizione tramite sentenza in forma semplificata;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, salva restituzione a carico del Ministero dell’Interno, sulla base del principio di soccombenza virtuale, del contributo unificato, ove versato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate, salva restituzione del contributo unificato ove versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.