Sentenza 18 dicembre 1985
Massime • 3
Nei giudizi in materia previdenziale, la condanna del soccombente alle spese, a norma dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., introdotto dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, richiede il concorso di entrambi i requisiti della manifesta infondatezza e della temerarietà della domanda, consistenti rispettivamente nella insussistenza oggettiva, rilevabile prima facie, delle condizioni di fatto e di diritto per il conseguimento delle prestazioni e nella consapevolezza, nell'assicurato, dell'assoluta temerarietà della pretesa, cui deve essere equiparata l'ignoranza circa la non spettanza della prestazione richiesta, dovuta a difetto di ogni minima diligenza nella preventiva valutazione della domanda. A tal fine, il giudice del merito deve compiere un'indagine precisa e puntuale del comportamento processuale del lavoratore soccombente, tenendo presente tutto lo sviluppo della vicenda amministrativa e giudiziaria inerente alla pretesa prestazione previdenziale, allo scopo precipuo di determinare quegli specifici elementi che, nella singola controversia, possono indurre a ritenere sussistenti i predetti requisiti. ( Conf 2972/82, mass n 420887 sulla prima parte; ( Conf 3415/82, mass n 421388 sulla seconda parte; ( Conf 582/81, mass n 411068 sulla seconda parte; ( Conf 974/80, mass n 404415 sulla prima parte; ( Conf 610/83, mass n 425358).*
La revocabilità della pensione d'Invalidità, per sopravvenuto recupero della capacità di guadagno con il conseguimento da parte del pensionato di una nuova proficua occupazione, non è esclusa dalla circostanza che la remunerazione percepita per la nuova occupazione sia inferiore a quella percepita per l'attività abbandonata, sempreché il reddito ricavato dallo svolgimento senza usura della nuova attività confacente alle residuali attitudini dell'assicurato sia sufficiente ai bisogni di una vita libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia (art. 36 cost.), verificandosi in tal caso una situazione che esclude il bisogno della prestazione previdenziale (art. 38 cost.). ( V 1667/83, mass n 426516).*
Ai fini della revoca della pensione d'Invalidità per sopravvenuto recupero della capacità di guadagno con il conseguimento da parte del pensionato di una nuova proficua occupazione, occorre considerare non soltanto il tipo di lavoro svolto precedentemente alla attribuzione della pensione ma anche l'ambito delle personali attitudini del pensionato, per stabilire se in esso rientri la nuova diversa occupazione e se, quindi, questa risulti, in concreto, confacente a dette attitudini, in quanto compatibile con le capacità fisiopsichiche ed intellettuali del soggetto e con le condizioni di adattabilità professionale al nuovo lavoro. Tale compatibilità implica quel recupero della capacità di guadagno che legittima la revoca della pensione d'Invalidità, dal momento che siffatto recupero può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato ma anche ad un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo dell'assicurato che gli consenta di svolgere continuativamente e senza danno un'attività confacente alle sue attitudini con remunerazione adeguata, anche se inferiore a quella percepita per effetto dell'attività lavorativa abbandonata a causa dell'Invalidità. ( Conf 2540/83, mass n 427398).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/1985, n. 6484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6484 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1985 |
Testo completo
Ai fini della revoca della pensione d'Invalidità per sopravvenuto recupero della capacità di guadagno con il conseguimento da parte del pensionato di una nuova proficua occupazione, occorre considerare non soltanto il tipo di lavoro svolto precedentemente alla attribuzione della pensione ma anche l'ambito delle personali attitudini del pensionato, per stabilire se in esso rientri la nuova diversa occupazione e se, quindi, questa risulti, in concreto, confacente a dette attitudini, in quanto compatibile con le capacità fisiopsichiche ed intellettuali del soggetto e con le condizioni di adattabilità professionale al nuovo lavoro. Tale compatibilità implica quel recupero della capacità di guadagno che legittima la revoca della pensione d'Invalidità, dal momento che siffatto recupero può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato ma anche ad un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo dell'assicurato che gli consenta di svolgere continuativamente e senza danno un'attività confacente alle sue attitudini con remunerazione adeguata, anche se inferiore a quella percepita per effetto dell'attività lavorativa abbandonata a causa dell'Invalidità. ( Conf 2540/83, mass n 427398).*