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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/10/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1852/2019 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1852/2019 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Giuseppe RACIOPPI, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE-OPPONENTE
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura allegata alla Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Rita DI CIOMMO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI -OPPOSTI avente ad oggetto: transazione – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e ricorrevano al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_1 CP_2 esso ingiungesse a di pagare, senza dilazione, a Parte_1 CP_1
la somma di euro 110.000,00, ed a la somma di euro 54.000,00, oltre
[...] CP_2 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal 30 Gennaio 2019 al soddisfo.
I ricorrenti, mediante il , qualificatosi come promotore finanziario, Parte_1 avevano investito somme di denaro, per quel controvalore: avendo, poi, necessità di disporre delle medesime, tentavano, sin dal Settembre del 2017, di ottenere il rimborso, ma invano.
Il consegnava un assegno bancario, tratto da suo padre, rimasto Parte_1 insoluto per mancanza di fondi, e due assegni bancari, tratti da lui stesso, che neppure venivano presentati all'incasso, perché lo stesso traente informava essere chiuso il conto corrente.
1 N. 1852/2019 R.G.A.C.
Successivamente, lo stesso , attraverso una transazione stipulata il 31 Parte_1
Ottobre 2018, prometteva la consegna di assegni circolari, in quattro rate, con scadenza ultima al 30 Gennaio 2019: ma rimaneva inadempiente.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma senza riconoscere la rivalutazione monetaria, mediante decreto ingiuntivo n. 485/2019, immediatamente esecutivo.
3. proponeva opposizione. Parte_1
Egli doveva al una somma minore di quella richiesta, e nulla alla CP_1
. CP_2
Egli disconosceva la propria sottoscrizione, con particolare riferimento a quella apposta alla pag. 2 del testo della transazione.
I due assegni, da lui tratti, erano stati emessi in bianco, sicché non potevano produrre effetti: pur risalenti, poi, al 1° Novembre 2013, su di essi era stata apposta, senza autorizzazione, la successiva data del 10 Gennaio 2018.
Si trattava di titoli consegnati in garanzia della restituzione della somma di euro
75.000,00, dovuta al ed alla di lui moglie, CP_1 Parte_2
Tra il 19 Dicembre 2017 ed il 5 Luglio 2018, ancora, egli aveva pagato al CP_1 la somma complessiva di euro 9.400,00, da detrarsi da quella di euro 35.000,00 (sic: se il totale, dovuto al ed alla , senza differenza di quota tra i due, CP_1 Parte_2 ammontava, a detta dello stesso , ad euro 75.000,00, la metà doveva Parte_1 corrispondere ad euro 37.500,00, non ad euro 35.000,00).
4. Resistevano gli opposti.
5. Rimaneva infruttuoso il tentativo di composizione negoziale della controversia, promosso dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione del valore degli assegni e quella dei pagamenti eseguiti non rilevano: la transazione, infatti, è stata stipulata il 31 Ottobre 2018, ovvero in epoca posteriore, sicché assorbe ogni fatto anteriore nell'accordo di composizione della controversia.
Nel testo del contratto, si legge che a il doveva Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 110.000,00, mentre alla doveva la somma di euro 54.000,00: da CP_2 saldarsi «entro e non oltre la data del 30 gennaio 2019».
La contestazione dell'autenticità della propria sottoscrizione, sollevata dal
, non può essere condivisa: il c.t.u., all'uopo nominato, ha concluso, all'esito Parte_1 di argomentazioni ed analisi che appaiono esenti da censure di natura giuridica, logica e tecnica, che la firma sia autentica.
Il consulente inviava la propria relazione alle parti, senza ottenerne alcuna osservazione: ciononostante, il contesta, successivamente, l'operato dell'ausiliario, Parte_1 assumendo, tra l'altro, che costui non avrebbe esaminato le scritture di comparazione: al contrario, come si evince dal testo della relazione, queste sono state vagliate, oltre che allegate all'elaborato.
2 N. 1852/2019 R.G.A.C.
Si aggiunga che la firma, posta in calce del testo della transazione, corrisponde, palesemente, con quella visibile nella carta d'identità cartacea dello stesso , Parte_1 prodotta dagli opposti: e che quegli, richiesto di adempiere a quanto risultava dalla transazione medesima, rispondeva negativamente, «disconoscendo anche la scrittura privata di transazione reputandola integralmente destituita di valido fondamento e riservandosi di formalizzare ogni compiuta e motivata eccezione ed opposizione ai sensi di legge» (così il telegramma del 18 Aprile 2019): senza, si noti, affatto dichiarare di non avere sottoscritto il testo del contratto.
2. Gli opposti non hanno insistito per ottenere la rivalutazione monetaria, chiesta nel ricorso monitorio ma non accordata nel decreto ingiuntivo: del quale essi hanno chiesto la conferma (in realtà, una statuizione di conferma del decreto ingiuntivo opposto non è prevista dalla legge, ma è evidente che, in tal modo, costoro intendevano aderire completamente alla decisione del giudice del procedimento monitorio).
3. Il decreto ingiuntivo, emesso come immediatamente esecutivo, e senza che risulti sospesa l'esecutività, non dev'essere, per tale ragione, dichiarato nuovamente esecutivo (artt.
653 s. c.p.c.).
4. Le spese di lite della fase di opposizione, dovute in aggiunta a quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: il , nel Parte_1 rapporto fra le parti, rimarrà onerato dei costi della c.t.u.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1852/2019 R.G.A.C., promossa da contro e ogni diversa Parte_1 Controparte_1 CP_2 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a ed a Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite anche della fase di opposizione, liquidate in euro 14.103,00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
3. onera, nel rapporto fra le parti, delle spese di c.t.u. Parte_1
Potenza, 6 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1852/2019 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Giuseppe RACIOPPI, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE-OPPONENTE
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura allegata alla Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Rita DI CIOMMO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI -OPPOSTI avente ad oggetto: transazione – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e ricorrevano al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_1 CP_2 esso ingiungesse a di pagare, senza dilazione, a Parte_1 CP_1
la somma di euro 110.000,00, ed a la somma di euro 54.000,00, oltre
[...] CP_2 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dal 30 Gennaio 2019 al soddisfo.
I ricorrenti, mediante il , qualificatosi come promotore finanziario, Parte_1 avevano investito somme di denaro, per quel controvalore: avendo, poi, necessità di disporre delle medesime, tentavano, sin dal Settembre del 2017, di ottenere il rimborso, ma invano.
Il consegnava un assegno bancario, tratto da suo padre, rimasto Parte_1 insoluto per mancanza di fondi, e due assegni bancari, tratti da lui stesso, che neppure venivano presentati all'incasso, perché lo stesso traente informava essere chiuso il conto corrente.
1 N. 1852/2019 R.G.A.C.
Successivamente, lo stesso , attraverso una transazione stipulata il 31 Parte_1
Ottobre 2018, prometteva la consegna di assegni circolari, in quattro rate, con scadenza ultima al 30 Gennaio 2019: ma rimaneva inadempiente.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma senza riconoscere la rivalutazione monetaria, mediante decreto ingiuntivo n. 485/2019, immediatamente esecutivo.
3. proponeva opposizione. Parte_1
Egli doveva al una somma minore di quella richiesta, e nulla alla CP_1
. CP_2
Egli disconosceva la propria sottoscrizione, con particolare riferimento a quella apposta alla pag. 2 del testo della transazione.
I due assegni, da lui tratti, erano stati emessi in bianco, sicché non potevano produrre effetti: pur risalenti, poi, al 1° Novembre 2013, su di essi era stata apposta, senza autorizzazione, la successiva data del 10 Gennaio 2018.
Si trattava di titoli consegnati in garanzia della restituzione della somma di euro
75.000,00, dovuta al ed alla di lui moglie, CP_1 Parte_2
Tra il 19 Dicembre 2017 ed il 5 Luglio 2018, ancora, egli aveva pagato al CP_1 la somma complessiva di euro 9.400,00, da detrarsi da quella di euro 35.000,00 (sic: se il totale, dovuto al ed alla , senza differenza di quota tra i due, CP_1 Parte_2 ammontava, a detta dello stesso , ad euro 75.000,00, la metà doveva Parte_1 corrispondere ad euro 37.500,00, non ad euro 35.000,00).
4. Resistevano gli opposti.
5. Rimaneva infruttuoso il tentativo di composizione negoziale della controversia, promosso dallo scrivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione del valore degli assegni e quella dei pagamenti eseguiti non rilevano: la transazione, infatti, è stata stipulata il 31 Ottobre 2018, ovvero in epoca posteriore, sicché assorbe ogni fatto anteriore nell'accordo di composizione della controversia.
Nel testo del contratto, si legge che a il doveva Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 110.000,00, mentre alla doveva la somma di euro 54.000,00: da CP_2 saldarsi «entro e non oltre la data del 30 gennaio 2019».
La contestazione dell'autenticità della propria sottoscrizione, sollevata dal
, non può essere condivisa: il c.t.u., all'uopo nominato, ha concluso, all'esito Parte_1 di argomentazioni ed analisi che appaiono esenti da censure di natura giuridica, logica e tecnica, che la firma sia autentica.
Il consulente inviava la propria relazione alle parti, senza ottenerne alcuna osservazione: ciononostante, il contesta, successivamente, l'operato dell'ausiliario, Parte_1 assumendo, tra l'altro, che costui non avrebbe esaminato le scritture di comparazione: al contrario, come si evince dal testo della relazione, queste sono state vagliate, oltre che allegate all'elaborato.
2 N. 1852/2019 R.G.A.C.
Si aggiunga che la firma, posta in calce del testo della transazione, corrisponde, palesemente, con quella visibile nella carta d'identità cartacea dello stesso , Parte_1 prodotta dagli opposti: e che quegli, richiesto di adempiere a quanto risultava dalla transazione medesima, rispondeva negativamente, «disconoscendo anche la scrittura privata di transazione reputandola integralmente destituita di valido fondamento e riservandosi di formalizzare ogni compiuta e motivata eccezione ed opposizione ai sensi di legge» (così il telegramma del 18 Aprile 2019): senza, si noti, affatto dichiarare di non avere sottoscritto il testo del contratto.
2. Gli opposti non hanno insistito per ottenere la rivalutazione monetaria, chiesta nel ricorso monitorio ma non accordata nel decreto ingiuntivo: del quale essi hanno chiesto la conferma (in realtà, una statuizione di conferma del decreto ingiuntivo opposto non è prevista dalla legge, ma è evidente che, in tal modo, costoro intendevano aderire completamente alla decisione del giudice del procedimento monitorio).
3. Il decreto ingiuntivo, emesso come immediatamente esecutivo, e senza che risulti sospesa l'esecutività, non dev'essere, per tale ragione, dichiarato nuovamente esecutivo (artt.
653 s. c.p.c.).
4. Le spese di lite della fase di opposizione, dovute in aggiunta a quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: il , nel Parte_1 rapporto fra le parti, rimarrà onerato dei costi della c.t.u.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1852/2019 R.G.A.C., promossa da contro e ogni diversa Parte_1 Controparte_1 CP_2 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a ed a Parte_1 Controparte_1 [...] le spese di lite anche della fase di opposizione, liquidate in euro 14.103,00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
3. onera, nel rapporto fra le parti, delle spese di c.t.u. Parte_1
Potenza, 6 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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