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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 5992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5992 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 8 luglio 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19310/2024 R.G.
TRA
, nata in [...] il [...] (cf. ), elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 in Forio alla Via San Francesco n. 29 presso lo studio dell'Avv. Carmine Passaro che la rappresenta e difende come da mandato.
Ricorrente E
CP_1
Resistente contumace
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che in data 23 settembre 2022, aveva sottoscritto con la ditta “La BU” di AG KA
contratto di lavoro a tempo indeterminato part time con la qualifica di operaio di 4 livello con le mansioni di aiuto cameriere, secondo quanto previsto dal CCNL del settore Pubblici Esercizi –
Confcommercio con orario di lavoro dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 20:30 alle 22:30;
. che il contratto prevedeva che il lavoro si sarebbe svolto presso il ristorante sito in Forio alla Via
Marina senza un preventivo periodo di prova, con un orario di lavoro fissato in 24 ore settimanali distribuito su sei giorni settimanali ed una retribuzione lorda mensile di € 798,72;
. che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio già il 3 settembre 2022;
. che per tutto il periodo di lavoro aveva svolto un orario differente da quello concordato al momento della sottoscrizione del contratto e, in particolare, per i mesi di settembre e ottobre aveva lavorato più ore rispetto al part time concordato in quanto iniziava il proprio turno alle ore 19:00 e terminava alle ore 03:00 tutti i giorni, compresa la domenica e senza usufruire di riposo settimanale né di ferie;
. che non le era stata corrisposta alcuna maggiorazione né per il lavoro prestato durante il periodo di riposo, né per quello svolto di domenica né per il lavoro notturno straordinario pari a 3 ore lavorative giornaliere;
. che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 142 CCNL di categoria, le andavano corrisposti il TFR nella misura di € 453,24 e ai sensi degli artt. 135 e 136 del CCNL di categoria la 13° e la 14° mensilità nella misura complessiva di € 1.158,26 ( 579,13 x 2);
. che per tutto il periodo in cui ha lavorato non aveva goduto di alcun periodo di ferie;
. che veniva licenziata senza preavviso il giorno 08 dicembre 2002;
. che era rimasta priva di riscontro la pec del 17/03/2023 con la quale si invitava la ditta La BU di KA AG a corrisponderle le somme dovute e debende;
tutto ciò premesso chiedeva di - accertare e dichiarare che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro dal 03 settembre 2002 all'08 dicembre 2022; accertare e dichiarare che per i mesi di settembre e ottobre 2022 aveva lavorato tutti i giorni dalle 19:00 alle 03:00 e non aveva giammai goduto di riposo settimanale;
- accertare e dichiarare che per i mesi di novembre e 8 giorni di dicembre aveva lavorato dalle 19:00 alle 23:00 anche la domenica;
- accertare e dichiarare che per tutto il periodo di lavoro non aveva goduto di ferie;
- accertare e dichiarare che la aveva lavorato anche durante la festività dell' 8 dicembre;
che era stata licenziata senza alcun preavviso l'8 dicembre 2022; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità per differenze retributive per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, nonché l'intera retribuzione prevista per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, l'indennità sostitutiva di ferie, maggiorazioni per lavoro notturno, maggiorazioni per lavoro durante la domenica, le festività nazionali e infrasettimanali, indennità per mancata fruizione di riposo settimanale, compensi a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, compensi per la mancata corresponsione del TFR e indennità per mancato preavviso di licenziamento per l'anno 2022 ; per l'effetto condannare la ditta
La con sede in Forio alla Via Marina n. 40 al pagamento in favore della Controparte_2 ricorrente della somma di € 8.015,22 già detratti gli importi versati durante il rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva la resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti, in quanto dedotte in ricorso e non contestate dalla resistente che è rimasta contumace le seguenti circostanze: che aveva lavorato Parte_1 in modo continuativo alle dipendenze del convenuto ( è stata prodotta documentazione in particolare copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato e copia comunicazione Unilav del 23 settembre 2022 ), che la stessa aveva svolto svariate mansioni oltre che quella di cameriere e aveva sempre lavorato per tutto il periodo indicato in ricorso.
Parimenti pacifica, inoltre, deve ritenersi l'adesione, quantomeno di fatto, del convenuto al
[...]
. CP_3
I nodi della controversia, pertanto, attengono: alla durata del rapporto di lavoro;
all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente;
al godimento o meno da parte della stessa di ferie e permessi, all'ammontare del TFR dovuto.
La , infatti, nel ricorso introduttivo ha dedotto che il contratto prevedeva che il lavoro si Pt_1 sarebbe svolto presso il ristorante sito in Forio alla Via Marina senza un preventivo periodo di prova, con un orario di lavoro fissato in 24 ore settimanali distribuito su sei giorni settimanali ed una retribuzione lorda mensile di € 798,72; ma che per tutto il periodo di lavoro aveva svolto un orario differente da quello concordato al momento della sottoscrizione del contratto e, in particolare, per i mesi di settembre e ottobre aveva lavorato più ore rispetto al part time concordato in quanto iniziava il proprio turno alle ore 19:00 e terminava alle ore 03:00 tutti i giorni, compresa la domenica e senza usufruire di riposo settimanale né di ferie e che non le era stata corrisposta alcuna maggiorazione né per il lavoro prestato durante il periodo di riposo, né per quello svolto di domenica né per il lavoro notturno straordinario pari a 3 ore lavorative giornaliere.
Aveva, altresì, dedotto che oltre ad avere ricevuto una retribuzione inadeguata rispetto alle mansioni svolte e di avere goduto di ferie in misura inferiore a quella spettante che non aveva ricevuto le mensilità aggiuntive né il TFR e la indennità di preavviso alla cessazione del rapporto di lavoro.
In diritto.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
26985 del 22/12/2009).
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è peraltro nel senso che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8904 del 11/10/1996, Sez. L, Sentenza n. 5520 del
18/03/2004, Sez. L, Sentenza n. 3228 del 11/02/2008).
Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass.
n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del
20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa
(Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Quanto infine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009,
Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Nel caso in esame i testi di parte ricorrente hanno confermato l'assunto attoreo.
Il teste ha riferito: “ … vedevo la ricorrente quando andava al lavoro, lavorava Testimone_1 presso il ristorante La BU , perché anche io lavoravo lì con funzione di “ antipastiere”. Fui assunto il 2/3 agosto 2022 e lavorai fino al 30 settembre 2022. La ricorrente faceva un po' di tutto, faceva anche i servizi e stava in cucina come aiuto cuoco ma faceva un po' di tutto, lavava i piatti e pentole e faceva le pulizie del ristorante. Non aveva mansioni di cameriera ai tavoli. La ricorrente ha lavorato fino al giorno dell'Immacolata (dicembre 2022). Non sono stato io a presentare la ricorrente al datore di lavoro ma ci siamo trovati lì per caso insieme. Non ricordo bene quando ha iniziato, forse nello stesso periodo mio. La ricorrente come orari faceva dalle 18:30,19:00 per finire intorno alle 3 del mattino, tutti i giorni compresa la domenica. Non avevamo nessun giorno di riposo. Io non avevo gli stessi orari, anzi preciso che lavoravo anche a pranzo per la mia mansione di antipastiere ma lavoravo fino alle 3 del mattino.”
Il teste ha riferito: “ … Ho lavorato anche io presso La BU, la cui titolare era Testimone_2
ma eravamo retribuiti dal figlio. Io avevo mansioni di cameriera. Ricordo la Persona_1 ricorrente che iniziò a lavorare ad inizio settembre 2022 mentre io avevo cominciato ad agosto
2022. Io come orari facevo tutti i giorni dalle 17:30 alle 2 di notte, ma a giorni alterni facevo anche turno di mattina dalle ore 10:30 alle 14:30 e poi ritornavo per la sera. Io sono andata via a fine settembre 2022, però ho continuato a vedere la ricorrente lavorare perché ero amica del figlio dei proprietari. La ricorrente ha smesso di lavorare nel mese di dicembre 2022. Nessuno di noi è stato retribuito, preciso che io che ho finito a settembre non ho ricevuto la retribuzione dell'ultimo mese né la liquidazione.
Ricordo che il figlio della ci convocò nel mese di gennaio 2023 noi tutti dipendenti per CP_1 cercare una accordo su quello che dovevamo avere e ricordo che c'era anche la ricorrente.”
La ricorrente aveva i miei stessi orari e cioè dalle 19:00 fino alle 3 del mattino, tutti i giorni”.
Alla luce dell'istruttoria espletata è possibile ritenere dimostrato che il rapporto si sia, di fatto, atteggiato come un rapporto di lavoro a tempo pieno sin dall'inizio, diversamente da quanto dichiarato dalla datrice di lavoro.
Può pertanto ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia sempre espletato la prestazione, fin dall'inizio, a tempo pieno, per sei giorni la settimana senza riposo settimanale.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha altresì assunto che le spettava, a norma degli artt. 2099 c.c. e
36 della Costituzione, un trattamento economico-normativo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, subito dopo, l'affermazione della applicabilità del c.c.n.l. Commercio.
Sicchè non può dubitarsi che la abbia inteso chiedere, anche in base all'art. 36 della Pt_1
Costituzione, l'adeguamento del trattamento economico percepito a quello previsto dal c.c.n.l. in atti.
Invero, osserva il giudicante, non esistendo nel nostro paese un ordinamento sindacale di diritto in quanto manca una legge sindacale e le associazioni sindacali non sono giuridicamente riconosciute, deve escludersi che i contratti collettivi siano inderogabili anche per coloro che fossero estranei alle associazioni firmatarie, prova ne sia che, quando si è inteso perseguire questo effetto, si è fatto ricorso al recepimento dei contratti in appositi provvedimenti legislativi, dandosi così alla nota categoria dei contratti collettivi con efficacia erga omnes. Il contratto collettivo, non reso efficace erga omnes, stante al sua natura privatistica, è vincolante esclusivamente per gli iscritti delle associazioni sindacali stipulanti, onde la parte che ne invoca l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte ai rispettivi sindacati contraenti, o, almeno, che da parte del soggetto non iscritto al sindacato vi sia stata una adesione espressa alla contrattazione oppure una implicita ricezione dell'accordo nel contratto individuale, come nel caso di ininterrotta applicazione delle clausole collettive.
Nel caso di cui si controverte non risulta né è stato provato dall'attore che le parti abbiano aderito alle associazioni firmatarie del contratto collettivo onde lo stesso non può essere applicato;
ciò accade o per espressa adesione delle parti alle associazioni firmatarie o per implicita adesione mediante corresponsione della retribuzione da esso prevista.
Nemmeno la contumacia della convenuta abilita alla applicazione del contratto collettivo di diritto comune ( Cass., sez. lav., nr. 2410 del 11-04-1985 ).
Per stabilire, ora, quale sia la giusta paga occorre fare riferimento all'art. 36 C., norma precettiva, la quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
E' stato pertanto sottolineato che nel compiere tale operazione e nel motivare in ordine ai criteri adottati per la determinazione della retribuzione, il giudice nel caso di inapplicabilità della contrattazione collettiva di diritto comune, non può che stabilire in funzione delle disposizioni generali di legge l'orario normale di lavoro, le ferie, il periodo di preavviso il t.f.r. ( Cass. 20-01-
1975 nr. 234 ).
Il disposto dell'art. 36 della Costituzione non può perciò fondare il diritto alla percezione della gratifica natalizia ( Cass. Sez. Lav. 30-11-1982 nr. 5754 ) né delle mensilità aggiuntive, che presuppongono la sufficienza della retribuzione mensile ( Cass. 11-12-1982 nr. 6798, 13-03-1990 nr. 2021 ), né di tutti gli elementi di retribuzione di natura esclusivamente contrattuale ( Cass. 16-
12-1982 nr. 6959, 22-04-1983 nr. 2783, sull'obbligo di rivalutare solo gli elementi obbligatori delle retribuzioni ivi comprese l'indennità di contingenza: Cass. 30-03-1984 nr. 2132).
Ora quanto alle pretese differenze retributive la ricorrente non ha dedotto nel ricorso che in considerazione della complessità del lavoro svolto le sarebbe spettato un diverso livello contrattuale, ma ha dedotto unicamente che non avrebbe percepito la retribuzione prevista dal
CCNL di categoria.
Sul punto, osserva il giudicante, la retribuzione corrisposta, in relazione alle mansioni svolte, dedotta nel ricorso e verosimilmente percepita appare pertanto del tutto inadeguata ai sensi dell'art. 36 C., sicchè si rende necessario l'adeguamento della stessa ai sensi dell'art. 2099 c.c. e prendendo a parametro il CCNL di categoria ciò sia per le differenze paga che per le voci retributive che risultano del tutto non corrisposte.
Va accolta, altresì, la domanda relativa ai ratei di mensilità aggiuntive non avendo il datore di lavoro assolto all'onere, sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. comma 2°, di dare prova dell'avvenuto pagamento.
Va altresì riconosciuto il TFR non avendo dato la prova il datore di lavoro di averlo erogato.
Possono, altresì, essere riconosciuti compensi per lavoro straordinario e le indennità per ferie e festività non godute.
Va altresì riconosciuta la indennità di preavviso.
Quanto al quantum possono essere utilizzati i conteggi allegati dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
Gli stessi, infatti, appaiono correttamente sviluppati.
Per tutte le considerazioni di cui sopra la domanda va accolta e condannata a CP_1 pagare in favore di la complessiva somma di € 8.015,22 oltre interessi legali su Parte_1 tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
l Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 23 settembre 2022 all'8.12.2022;
b) condanna a pagare in favore di la complessiva somma di € CP_1 Parte_1
8.015,22 oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei depositati ) al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre Iva e CP_1
Cpa e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli 23 luglio 2025 Il Giudice
D.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 8 luglio 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19310/2024 R.G.
TRA
, nata in [...] il [...] (cf. ), elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 in Forio alla Via San Francesco n. 29 presso lo studio dell'Avv. Carmine Passaro che la rappresenta e difende come da mandato.
Ricorrente E
CP_1
Resistente contumace
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che in data 23 settembre 2022, aveva sottoscritto con la ditta “La BU” di AG KA
contratto di lavoro a tempo indeterminato part time con la qualifica di operaio di 4 livello con le mansioni di aiuto cameriere, secondo quanto previsto dal CCNL del settore Pubblici Esercizi –
Confcommercio con orario di lavoro dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 20:30 alle 22:30;
. che il contratto prevedeva che il lavoro si sarebbe svolto presso il ristorante sito in Forio alla Via
Marina senza un preventivo periodo di prova, con un orario di lavoro fissato in 24 ore settimanali distribuito su sei giorni settimanali ed una retribuzione lorda mensile di € 798,72;
. che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio già il 3 settembre 2022;
. che per tutto il periodo di lavoro aveva svolto un orario differente da quello concordato al momento della sottoscrizione del contratto e, in particolare, per i mesi di settembre e ottobre aveva lavorato più ore rispetto al part time concordato in quanto iniziava il proprio turno alle ore 19:00 e terminava alle ore 03:00 tutti i giorni, compresa la domenica e senza usufruire di riposo settimanale né di ferie;
. che non le era stata corrisposta alcuna maggiorazione né per il lavoro prestato durante il periodo di riposo, né per quello svolto di domenica né per il lavoro notturno straordinario pari a 3 ore lavorative giornaliere;
. che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 142 CCNL di categoria, le andavano corrisposti il TFR nella misura di € 453,24 e ai sensi degli artt. 135 e 136 del CCNL di categoria la 13° e la 14° mensilità nella misura complessiva di € 1.158,26 ( 579,13 x 2);
. che per tutto il periodo in cui ha lavorato non aveva goduto di alcun periodo di ferie;
. che veniva licenziata senza preavviso il giorno 08 dicembre 2002;
. che era rimasta priva di riscontro la pec del 17/03/2023 con la quale si invitava la ditta La BU di KA AG a corrisponderle le somme dovute e debende;
tutto ciò premesso chiedeva di - accertare e dichiarare che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro dal 03 settembre 2002 all'08 dicembre 2022; accertare e dichiarare che per i mesi di settembre e ottobre 2022 aveva lavorato tutti i giorni dalle 19:00 alle 03:00 e non aveva giammai goduto di riposo settimanale;
- accertare e dichiarare che per i mesi di novembre e 8 giorni di dicembre aveva lavorato dalle 19:00 alle 23:00 anche la domenica;
- accertare e dichiarare che per tutto il periodo di lavoro non aveva goduto di ferie;
- accertare e dichiarare che la aveva lavorato anche durante la festività dell' 8 dicembre;
che era stata licenziata senza alcun preavviso l'8 dicembre 2022; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità per differenze retributive per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, nonché l'intera retribuzione prevista per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, l'indennità sostitutiva di ferie, maggiorazioni per lavoro notturno, maggiorazioni per lavoro durante la domenica, le festività nazionali e infrasettimanali, indennità per mancata fruizione di riposo settimanale, compensi a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, compensi per la mancata corresponsione del TFR e indennità per mancato preavviso di licenziamento per l'anno 2022 ; per l'effetto condannare la ditta
La con sede in Forio alla Via Marina n. 40 al pagamento in favore della Controparte_2 ricorrente della somma di € 8.015,22 già detratti gli importi versati durante il rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva la resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti, in quanto dedotte in ricorso e non contestate dalla resistente che è rimasta contumace le seguenti circostanze: che aveva lavorato Parte_1 in modo continuativo alle dipendenze del convenuto ( è stata prodotta documentazione in particolare copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato e copia comunicazione Unilav del 23 settembre 2022 ), che la stessa aveva svolto svariate mansioni oltre che quella di cameriere e aveva sempre lavorato per tutto il periodo indicato in ricorso.
Parimenti pacifica, inoltre, deve ritenersi l'adesione, quantomeno di fatto, del convenuto al
[...]
. CP_3
I nodi della controversia, pertanto, attengono: alla durata del rapporto di lavoro;
all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente;
al godimento o meno da parte della stessa di ferie e permessi, all'ammontare del TFR dovuto.
La , infatti, nel ricorso introduttivo ha dedotto che il contratto prevedeva che il lavoro si Pt_1 sarebbe svolto presso il ristorante sito in Forio alla Via Marina senza un preventivo periodo di prova, con un orario di lavoro fissato in 24 ore settimanali distribuito su sei giorni settimanali ed una retribuzione lorda mensile di € 798,72; ma che per tutto il periodo di lavoro aveva svolto un orario differente da quello concordato al momento della sottoscrizione del contratto e, in particolare, per i mesi di settembre e ottobre aveva lavorato più ore rispetto al part time concordato in quanto iniziava il proprio turno alle ore 19:00 e terminava alle ore 03:00 tutti i giorni, compresa la domenica e senza usufruire di riposo settimanale né di ferie e che non le era stata corrisposta alcuna maggiorazione né per il lavoro prestato durante il periodo di riposo, né per quello svolto di domenica né per il lavoro notturno straordinario pari a 3 ore lavorative giornaliere.
Aveva, altresì, dedotto che oltre ad avere ricevuto una retribuzione inadeguata rispetto alle mansioni svolte e di avere goduto di ferie in misura inferiore a quella spettante che non aveva ricevuto le mensilità aggiuntive né il TFR e la indennità di preavviso alla cessazione del rapporto di lavoro.
In diritto.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
26985 del 22/12/2009).
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è peraltro nel senso che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8904 del 11/10/1996, Sez. L, Sentenza n. 5520 del
18/03/2004, Sez. L, Sentenza n. 3228 del 11/02/2008).
Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass.
n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del
20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa
(Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Quanto infine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009,
Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Nel caso in esame i testi di parte ricorrente hanno confermato l'assunto attoreo.
Il teste ha riferito: “ … vedevo la ricorrente quando andava al lavoro, lavorava Testimone_1 presso il ristorante La BU , perché anche io lavoravo lì con funzione di “ antipastiere”. Fui assunto il 2/3 agosto 2022 e lavorai fino al 30 settembre 2022. La ricorrente faceva un po' di tutto, faceva anche i servizi e stava in cucina come aiuto cuoco ma faceva un po' di tutto, lavava i piatti e pentole e faceva le pulizie del ristorante. Non aveva mansioni di cameriera ai tavoli. La ricorrente ha lavorato fino al giorno dell'Immacolata (dicembre 2022). Non sono stato io a presentare la ricorrente al datore di lavoro ma ci siamo trovati lì per caso insieme. Non ricordo bene quando ha iniziato, forse nello stesso periodo mio. La ricorrente come orari faceva dalle 18:30,19:00 per finire intorno alle 3 del mattino, tutti i giorni compresa la domenica. Non avevamo nessun giorno di riposo. Io non avevo gli stessi orari, anzi preciso che lavoravo anche a pranzo per la mia mansione di antipastiere ma lavoravo fino alle 3 del mattino.”
Il teste ha riferito: “ … Ho lavorato anche io presso La BU, la cui titolare era Testimone_2
ma eravamo retribuiti dal figlio. Io avevo mansioni di cameriera. Ricordo la Persona_1 ricorrente che iniziò a lavorare ad inizio settembre 2022 mentre io avevo cominciato ad agosto
2022. Io come orari facevo tutti i giorni dalle 17:30 alle 2 di notte, ma a giorni alterni facevo anche turno di mattina dalle ore 10:30 alle 14:30 e poi ritornavo per la sera. Io sono andata via a fine settembre 2022, però ho continuato a vedere la ricorrente lavorare perché ero amica del figlio dei proprietari. La ricorrente ha smesso di lavorare nel mese di dicembre 2022. Nessuno di noi è stato retribuito, preciso che io che ho finito a settembre non ho ricevuto la retribuzione dell'ultimo mese né la liquidazione.
Ricordo che il figlio della ci convocò nel mese di gennaio 2023 noi tutti dipendenti per CP_1 cercare una accordo su quello che dovevamo avere e ricordo che c'era anche la ricorrente.”
La ricorrente aveva i miei stessi orari e cioè dalle 19:00 fino alle 3 del mattino, tutti i giorni”.
Alla luce dell'istruttoria espletata è possibile ritenere dimostrato che il rapporto si sia, di fatto, atteggiato come un rapporto di lavoro a tempo pieno sin dall'inizio, diversamente da quanto dichiarato dalla datrice di lavoro.
Può pertanto ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia sempre espletato la prestazione, fin dall'inizio, a tempo pieno, per sei giorni la settimana senza riposo settimanale.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha altresì assunto che le spettava, a norma degli artt. 2099 c.c. e
36 della Costituzione, un trattamento economico-normativo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, subito dopo, l'affermazione della applicabilità del c.c.n.l. Commercio.
Sicchè non può dubitarsi che la abbia inteso chiedere, anche in base all'art. 36 della Pt_1
Costituzione, l'adeguamento del trattamento economico percepito a quello previsto dal c.c.n.l. in atti.
Invero, osserva il giudicante, non esistendo nel nostro paese un ordinamento sindacale di diritto in quanto manca una legge sindacale e le associazioni sindacali non sono giuridicamente riconosciute, deve escludersi che i contratti collettivi siano inderogabili anche per coloro che fossero estranei alle associazioni firmatarie, prova ne sia che, quando si è inteso perseguire questo effetto, si è fatto ricorso al recepimento dei contratti in appositi provvedimenti legislativi, dandosi così alla nota categoria dei contratti collettivi con efficacia erga omnes. Il contratto collettivo, non reso efficace erga omnes, stante al sua natura privatistica, è vincolante esclusivamente per gli iscritti delle associazioni sindacali stipulanti, onde la parte che ne invoca l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte ai rispettivi sindacati contraenti, o, almeno, che da parte del soggetto non iscritto al sindacato vi sia stata una adesione espressa alla contrattazione oppure una implicita ricezione dell'accordo nel contratto individuale, come nel caso di ininterrotta applicazione delle clausole collettive.
Nel caso di cui si controverte non risulta né è stato provato dall'attore che le parti abbiano aderito alle associazioni firmatarie del contratto collettivo onde lo stesso non può essere applicato;
ciò accade o per espressa adesione delle parti alle associazioni firmatarie o per implicita adesione mediante corresponsione della retribuzione da esso prevista.
Nemmeno la contumacia della convenuta abilita alla applicazione del contratto collettivo di diritto comune ( Cass., sez. lav., nr. 2410 del 11-04-1985 ).
Per stabilire, ora, quale sia la giusta paga occorre fare riferimento all'art. 36 C., norma precettiva, la quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
E' stato pertanto sottolineato che nel compiere tale operazione e nel motivare in ordine ai criteri adottati per la determinazione della retribuzione, il giudice nel caso di inapplicabilità della contrattazione collettiva di diritto comune, non può che stabilire in funzione delle disposizioni generali di legge l'orario normale di lavoro, le ferie, il periodo di preavviso il t.f.r. ( Cass. 20-01-
1975 nr. 234 ).
Il disposto dell'art. 36 della Costituzione non può perciò fondare il diritto alla percezione della gratifica natalizia ( Cass. Sez. Lav. 30-11-1982 nr. 5754 ) né delle mensilità aggiuntive, che presuppongono la sufficienza della retribuzione mensile ( Cass. 11-12-1982 nr. 6798, 13-03-1990 nr. 2021 ), né di tutti gli elementi di retribuzione di natura esclusivamente contrattuale ( Cass. 16-
12-1982 nr. 6959, 22-04-1983 nr. 2783, sull'obbligo di rivalutare solo gli elementi obbligatori delle retribuzioni ivi comprese l'indennità di contingenza: Cass. 30-03-1984 nr. 2132).
Ora quanto alle pretese differenze retributive la ricorrente non ha dedotto nel ricorso che in considerazione della complessità del lavoro svolto le sarebbe spettato un diverso livello contrattuale, ma ha dedotto unicamente che non avrebbe percepito la retribuzione prevista dal
CCNL di categoria.
Sul punto, osserva il giudicante, la retribuzione corrisposta, in relazione alle mansioni svolte, dedotta nel ricorso e verosimilmente percepita appare pertanto del tutto inadeguata ai sensi dell'art. 36 C., sicchè si rende necessario l'adeguamento della stessa ai sensi dell'art. 2099 c.c. e prendendo a parametro il CCNL di categoria ciò sia per le differenze paga che per le voci retributive che risultano del tutto non corrisposte.
Va accolta, altresì, la domanda relativa ai ratei di mensilità aggiuntive non avendo il datore di lavoro assolto all'onere, sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. comma 2°, di dare prova dell'avvenuto pagamento.
Va altresì riconosciuto il TFR non avendo dato la prova il datore di lavoro di averlo erogato.
Possono, altresì, essere riconosciuti compensi per lavoro straordinario e le indennità per ferie e festività non godute.
Va altresì riconosciuta la indennità di preavviso.
Quanto al quantum possono essere utilizzati i conteggi allegati dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
Gli stessi, infatti, appaiono correttamente sviluppati.
Per tutte le considerazioni di cui sopra la domanda va accolta e condannata a CP_1 pagare in favore di la complessiva somma di € 8.015,22 oltre interessi legali su Parte_1 tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
l Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 23 settembre 2022 all'8.12.2022;
b) condanna a pagare in favore di la complessiva somma di € CP_1 Parte_1
8.015,22 oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei depositati ) al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre Iva e CP_1
Cpa e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli 23 luglio 2025 Il Giudice
D.ssa Anna Maria Beneduce