Articolo 7 della Legge 17 dicembre 1997, n. 433
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 gennaio 1998
Art. 7. Disposizioni per la ridenominazione in EURO
degli strumenti finanziari 1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresi' a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.
2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unita' di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , e delle merci, nonche' dell'unita' di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.
Nota all'art. 7:
- Gli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), sono i seguenti:
"Sezione B - Strumenti.
1. Valori mobiliari.
2. Quote di un organismo di investimento collettivo.
3. Strumenti del mercato monetario.
4. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
5. Contratti a termine su tassi di interesse (FRA).
6. Contratti SWAPS su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari ("equity swaps").
7. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell'Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse".
Entrata in vigore il 3 gennaio 1998