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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1949/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1949 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Calamassi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Del Torrione C.F._1
n. 14 a Certaldo, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polita CP C.F._2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale della C.F._3
Vittoria n. 73 a Jesi, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2555/2022 del 14.10.2022, pubblicata il 17.10.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 17.9.2024:
Appellante ): Parte_1
“IN VIA CAUTELARE anche ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc ed eventualmente anche accertata la sussistenza di gravi e fondati motivi, disporre la sospensione totale o parziale, anche inaudita altera parte, dell'efficacia della sentenza impugnata;
pagina 1 di 8 IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare per tutti i motivi esposti l'ingiustizia, l'erroneità , la contraddittorietà ed illogicità dei capi della sentenza impugnata, e quindi della sentenza stessa, con ogni conseguente provvedimento;
per l'effetto concedere e/o dichiarare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4810/2022 nei confronti della sig.ra , disponendo che quest'ultima restituisca quanto medio CP tempore eventualmente corrisposto in suo favore dalla Parte_1
IN VIA SUBORDINATA per l'effetto rimettere le parti in termini per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma VI cpc
e per lo svolgimento della mediazione delegata ex art. 5 D.lgs. 28/2010 e ss , inibite dal
Giudice prime cure. per l'effetto dichiarare la sig.ra tenuta al pagamento, in solido con il sig. CP
, in favore della di tutte le somme di cui all' opposto CP_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4810/2021 del tribunale di Bologna e/o alla maggior o minore somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
IN OGNI CASO, con vittoria delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Appellata (SERRA):
“ritenuta la inammissibilità dell'appello e la infondatezza della domanda attrice e della impugnazione, anche in accoglimento delle eccezioni proposte in I° grado e riproposte in sede di appello, respingere l'impugnazione proposta dalla ditta confermando Parte_1 la sentenza di I° grado con declaratoria che la Sig.ra è carente di CP legittimazione passiva e di ogni responsabilità.
Spese e competenze rifuse con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui o appaltatrice) Parte_1 Parte_1
otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 4810/2021 del 29.11.2021 per l'importo di € 12.474,00, oltre interessi legali, nei confronti della sig. (da CP
qui anche ) e del sig. da qui in solido fra di CP CP_2 CP_2
loro, quale somma dovuta per opere murarie eseguite presso l'immobile di via Roma 79 a
Monghidoro.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la sig. proponeva opposizione con atto di CP
citazione del 25.1.2022, esponendo:
- il ricorso per ingiunzione era stato richiesto anche nei confronti dell'opponente, quale presunta “responsabile in solido”, sebbene il committente fosse il Sig. Persona_1
come risultava dalle fatture;
- la scrittura privata transattiva del 7.1.2020, sulla base della quale era stato richiesto il pagina 2 di 8 provvedimento monitorio, era intercorsa unicamente tra il Sig. e la Per_1 [...]
ed in detta scrittura veniva dato atto “…che nell'anno 2018 il Sig. Parte_1
alla Società l'esecuzione delle opere Parte_2 Parte_1
eseguite presso l'immobile di Via Roma n.79 a Monghidoro…”;
- a commissionare le opere edili era stato solo e unicamente il Sig. e Persona_1
quindi l'opponente era priva di legittimazione passiva;
- il ricorso per ingiunzione notificato era privo della procura con conseguente difetto di rappresentanza processuale.
La sig. concludeva quindi per la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo. CP
3. Si costituiva in giudizio la società esponendo: Parte_1
- quanto alla carenza di rappresentanza, l'allegazione della procura all'atto da notificare non era prevista;
- il 12.08.2018 la sig.ra ed il sig. avevano sottoscritto un contratto CP CP_2
preliminare di acquisto dell'immobile di Viale Roma n. 79 a Monghidoro nel quale era previsto che gli acquirenti avrebbero iniziato sin da subito ad abitare detto immobile per consentire loro di realizzare le opere di ristrutturazione edilizia dell'intero edificio;
- la sig. interpellava, incaricava, pagava ed intratteneva i rapporti con il tecnico CP
incaricato;
- le opere venivano fatturate al sig. su richiesta dello stesso, per poter CP_2
usufruire delle relative detrazioni fiscali previste per opere di ristrutturazione edilizia;
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era quindi infondata. oncludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
4. Il Tribunale, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, alla prima udienza fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ed all'esito della trattazione, con sentenza n. 2555/2022, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione la a proposto appello. Parte_1
6. Si è costituita in giudizio la sig. chiedendo il rigetto dell'appello. CP
7. All'udienza del 17.9.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità
pagina 3 di 8 dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata secondo la quale, l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla nuova disciplina processualistica in quanto privo dell'indicazione della parte della sentenza gravata dall'impugnazione. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze"
(Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
9. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata in quanto il Tribunale, nonostante la richiesta di concessione dei termini per memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha disposto alla prima udienza la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale accoglieva l'opposizione.
Secondo l'appellante, non sarebbe comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice nel non ammettere la fase istruttoria che invece avrebbe confermato la tesi difensiva dell'opposta (in particolare attraverso la prova orale). Pertanto, la sentenza sarebbe da considerarsi nulla e l'appellante chiede una rimessione in termini per gli adempimenti dell'art. 183 co. 6 c.p.c.
10. Il motivo è infondato.
11. La possibilità delle parti di sollecitare un'appendice scritta della trattazione per precisare o modificare le domande già proposte non impedisce che il giudice possa rimettere la causa in decisione già alla prima udienza di comparizione, in forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1, e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c.. Come precisato dalla Suprema Corte
“la richiesta di concessione di termine ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6 (nel testo introdotto dal D.L. n. 80 del 2005, vigente ratione temporis) non impedisce al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di definire comunque la lite: la contraria opzione interpretativa, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole
pagina 4 di 8 del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. 1366/2018; Cass. 7474/2017; Cass. 8287/2017; Cass.
4767/2016)” (così in motivazione Cass. n. 19792/2021; idem n. 32577/2023).
12. Nella fattispecie, la decisione del Tribunale è quindi conforme alla giurisprudenza consolidata. Va evidenziato che il Tribunale ha peraltro indicato il percorso logico-giuridico seguito nella formazione del proprio convincimento, laddove ha precisato che “la intera vicenda contrattuale è riconducibile al La fatturazione è a lui diretta;
le scritture CP_2
in atti sono tutte riconducibili a tale soggetto… Gli elementi di prova di cui si dispone in questa causa sono tutti riferibili a questi, appunto al signor Così le fatture;
così CP_2 la scrittura transattiva, che ha dato luogo alla ingiunzione. Già su un piano di allegazioni, la parte opposta svolge affermazioni del tutto irrilevanti che, anche se provate, non
Par condurrebbero all'accoglimento della domanda sostanziale di ”; ciò rende evidente che una eventuale istruttoria orale non avrebbe potuto comunque scalfire il peso probatorio dei documenti agli atti ed in generale del quadro probatorio, considerando che le stesse allegazioni della circa il ruolo della sig. durante i lavori (e sulle Parte_1 CP
quali nella prospettazione dell'appellante si sarebbe orientata la prova orale), sarebbero comunque irrilevanti. Sotto tale profilo non può rilevarsi alcuna nullità della sentenza che sul punto appare adeguatamente motivata.
13. Per completezza, va aggiunto che in ogni caso l'appellante non potrebbe in questo grado ottenere la rimessione in termini per poter espletare gli adempimenti istruttori ex art. 183
c.p.c. Difatti, “qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione” (Cass. n. 21953/2019 - Rv. 654917 – 01; idem Cass. n. 9169/2008; n.
24402/2018, n. 17685/2022). In breve, l'eventuale illegittimità del diniego onera parte appellante a dedurre non solo le allegazioni difensive ma di introdurre le richieste istruttorie specificandole attraverso la loro articolazione, data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito.
14. Nella fattispecie tale onere non risulta assolto dall'appellante. Con l'atto di appello la OS
pagina 5 di 8 non ha formalizzato alcuna specifica richiesta probatoria ad eccezione della Parte_1
l'istanza di rimessione in termini “per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma VI cpc” (v. conclusioni). L'accenno che viene fatto nell'atto di appello ai testi indicati in comparsa di risposta in primo grado, non può ritenersi sufficiente, in assenza di formale richiesta probatoria articolata in capitoli di prova su specifiche circostanze di fatto. Il riferimento generico e non argomentato alle prove non ammesse mediante il mero richiamo alla rimessione in termini, è comunque insufficiente ad integrare una rituale richiesta.
15. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante il contenuto del preliminare di compravendita sottoscritto dai sig. Secondo l'appellante, detto contratto Controparte_3
sarebbe sufficiente a provare la legittimazione passiva anche alla sig. , atteso il CP
collegamento che vi sarebbe fra l'appalto ed il preliminare di compravendita dell'immobile da ristrutturare. Con il terzo motivo, (strettamente collegato al precedente), l'appellante ritiene censurabile la sentenza laddove ha ritenuto di escludere la qualità di contraente in capo alla sig. nonostante questa fosse convivente con il avesse sottoscritto il CP CP_2
preliminare di compravendita e avesse seguito l'esecuzione dei lavori e beneficiato degli stessi (potendosi prospettare un contratto a favore di terzo), comportandosi nei fatti come contraente;
circostanze queste che potevano essere provate con l'istruttoria non ammessa.
16. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico- giuridica, sono infondati.
17. Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass. n. 2421/2006). A seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 co. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003, n. 6421/2003).
18. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha pagina 6 di 8 quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007). In tale contesto processuale, dunque, la completezza o meno della documentazione probatoria esibita dal creditore, va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 6879/1994).
19. Facendo applicazione di tali principi, la Corte ritiene che non abbia Parte_1
fornito la prova del proprio credito, a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dall'appellata. Va ribadito, quanto già espresso in merito al primo motivo di appello. Le allegazioni dedotte dall'appellante contrastano con il quadro probatorio documentale e non è stata fornita nessuna altra prova circa la riconducibilità del contratto di appalto anche alla sig.
. Non solo le fatture sono intestate al ma appare dirimente la scrittura CP CP_2
transattiva del 7.1.2020 nella quale la stessa (v. premessa) da atto, con Parte_1 efficacia confessoria, che i lavori sono stati “commissionati” dal solo CP_2
20. La sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita non può certo portare a ritenere la sig. quale soggetto appaltante, in solido con il trattandosi di CP CP_2
negozio giuridico estraneo al rapporto controverso;
difatti non solo è intercorso fra soggetti diversi, ma in esso viene solo prevista l'immissione nel possesso della parte promissaria acquirente al fine di “eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia”, senza neppure che vi sia alcuna menzione che tali lavori sarebbero stati affidati alla Parte_1
21. In tale quadro risulta coerente con l'id quod plerumque accidit il fatto che la sig. CP
abbia seguito l'esecuzione dei lavori (che potrebbe essere avvenuto anche per conto del senza che questo determini l'insorgenza della sua legittimazione passiva. Né CP_2
d'altra parte l'appellante ha allegato in che termini quantitativi e qualitativi si sarebbe concretizzata un'attività gestoria da parte della sig. , al punto da farla ritenere contitolare CP
del rapporto al pari del Non vi sono quindi quegli elementi probatori da cui poter CP_2
evincere, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale con la sig. . CP
22. Quanto sopra rende superfluo l'esame del quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'irritualità del deposito della dichiarazione del (con quale CP_2
conferma di aver commissionato i lavori con esclusione di responsabilità della sig. ), CP
avvenuta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, da parte dell'opponente.
pagina 7 di 8 Trattasi a ben vedere di documento ultroneo rispetto al quadro documentale già completo e confermativo del difetto di legittimazione passiva dell'appellata.
23. In conclusione l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
24. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
25. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 2555/2022 del 14.10.2022 pubblicata il 17.10.2022;
- condanna n persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1
carica, a rifondere a le spese di lite del presente giudizio di appello, che CP liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore dell'Avv. Luca Polita, dichiaratosi antistatario.
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
[...]
dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1949 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Calamassi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Del Torrione C.F._1
n. 14 a Certaldo, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polita CP C.F._2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale della C.F._3
Vittoria n. 73 a Jesi, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2555/2022 del 14.10.2022, pubblicata il 17.10.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 17.9.2024:
Appellante ): Parte_1
“IN VIA CAUTELARE anche ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc ed eventualmente anche accertata la sussistenza di gravi e fondati motivi, disporre la sospensione totale o parziale, anche inaudita altera parte, dell'efficacia della sentenza impugnata;
pagina 1 di 8 IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare per tutti i motivi esposti l'ingiustizia, l'erroneità , la contraddittorietà ed illogicità dei capi della sentenza impugnata, e quindi della sentenza stessa, con ogni conseguente provvedimento;
per l'effetto concedere e/o dichiarare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4810/2022 nei confronti della sig.ra , disponendo che quest'ultima restituisca quanto medio CP tempore eventualmente corrisposto in suo favore dalla Parte_1
IN VIA SUBORDINATA per l'effetto rimettere le parti in termini per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma VI cpc
e per lo svolgimento della mediazione delegata ex art. 5 D.lgs. 28/2010 e ss , inibite dal
Giudice prime cure. per l'effetto dichiarare la sig.ra tenuta al pagamento, in solido con il sig. CP
, in favore della di tutte le somme di cui all' opposto CP_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4810/2021 del tribunale di Bologna e/o alla maggior o minore somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
IN OGNI CASO, con vittoria delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Appellata (SERRA):
“ritenuta la inammissibilità dell'appello e la infondatezza della domanda attrice e della impugnazione, anche in accoglimento delle eccezioni proposte in I° grado e riproposte in sede di appello, respingere l'impugnazione proposta dalla ditta confermando Parte_1 la sentenza di I° grado con declaratoria che la Sig.ra è carente di CP legittimazione passiva e di ogni responsabilità.
Spese e competenze rifuse con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui o appaltatrice) Parte_1 Parte_1
otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 4810/2021 del 29.11.2021 per l'importo di € 12.474,00, oltre interessi legali, nei confronti della sig. (da CP
qui anche ) e del sig. da qui in solido fra di CP CP_2 CP_2
loro, quale somma dovuta per opere murarie eseguite presso l'immobile di via Roma 79 a
Monghidoro.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la sig. proponeva opposizione con atto di CP
citazione del 25.1.2022, esponendo:
- il ricorso per ingiunzione era stato richiesto anche nei confronti dell'opponente, quale presunta “responsabile in solido”, sebbene il committente fosse il Sig. Persona_1
come risultava dalle fatture;
- la scrittura privata transattiva del 7.1.2020, sulla base della quale era stato richiesto il pagina 2 di 8 provvedimento monitorio, era intercorsa unicamente tra il Sig. e la Per_1 [...]
ed in detta scrittura veniva dato atto “…che nell'anno 2018 il Sig. Parte_1
alla Società l'esecuzione delle opere Parte_2 Parte_1
eseguite presso l'immobile di Via Roma n.79 a Monghidoro…”;
- a commissionare le opere edili era stato solo e unicamente il Sig. e Persona_1
quindi l'opponente era priva di legittimazione passiva;
- il ricorso per ingiunzione notificato era privo della procura con conseguente difetto di rappresentanza processuale.
La sig. concludeva quindi per la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo. CP
3. Si costituiva in giudizio la società esponendo: Parte_1
- quanto alla carenza di rappresentanza, l'allegazione della procura all'atto da notificare non era prevista;
- il 12.08.2018 la sig.ra ed il sig. avevano sottoscritto un contratto CP CP_2
preliminare di acquisto dell'immobile di Viale Roma n. 79 a Monghidoro nel quale era previsto che gli acquirenti avrebbero iniziato sin da subito ad abitare detto immobile per consentire loro di realizzare le opere di ristrutturazione edilizia dell'intero edificio;
- la sig. interpellava, incaricava, pagava ed intratteneva i rapporti con il tecnico CP
incaricato;
- le opere venivano fatturate al sig. su richiesta dello stesso, per poter CP_2
usufruire delle relative detrazioni fiscali previste per opere di ristrutturazione edilizia;
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era quindi infondata. oncludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
4. Il Tribunale, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, alla prima udienza fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni ed all'esito della trattazione, con sentenza n. 2555/2022, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione la a proposto appello. Parte_1
6. Si è costituita in giudizio la sig. chiedendo il rigetto dell'appello. CP
7. All'udienza del 17.9.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità
pagina 3 di 8 dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata secondo la quale, l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla nuova disciplina processualistica in quanto privo dell'indicazione della parte della sentenza gravata dall'impugnazione. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze"
(Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
9. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata in quanto il Tribunale, nonostante la richiesta di concessione dei termini per memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha disposto alla prima udienza la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale accoglieva l'opposizione.
Secondo l'appellante, non sarebbe comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice nel non ammettere la fase istruttoria che invece avrebbe confermato la tesi difensiva dell'opposta (in particolare attraverso la prova orale). Pertanto, la sentenza sarebbe da considerarsi nulla e l'appellante chiede una rimessione in termini per gli adempimenti dell'art. 183 co. 6 c.p.c.
10. Il motivo è infondato.
11. La possibilità delle parti di sollecitare un'appendice scritta della trattazione per precisare o modificare le domande già proposte non impedisce che il giudice possa rimettere la causa in decisione già alla prima udienza di comparizione, in forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1, e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c.. Come precisato dalla Suprema Corte
“la richiesta di concessione di termine ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6 (nel testo introdotto dal D.L. n. 80 del 2005, vigente ratione temporis) non impedisce al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di definire comunque la lite: la contraria opzione interpretativa, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole
pagina 4 di 8 del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. 1366/2018; Cass. 7474/2017; Cass. 8287/2017; Cass.
4767/2016)” (così in motivazione Cass. n. 19792/2021; idem n. 32577/2023).
12. Nella fattispecie, la decisione del Tribunale è quindi conforme alla giurisprudenza consolidata. Va evidenziato che il Tribunale ha peraltro indicato il percorso logico-giuridico seguito nella formazione del proprio convincimento, laddove ha precisato che “la intera vicenda contrattuale è riconducibile al La fatturazione è a lui diretta;
le scritture CP_2
in atti sono tutte riconducibili a tale soggetto… Gli elementi di prova di cui si dispone in questa causa sono tutti riferibili a questi, appunto al signor Così le fatture;
così CP_2 la scrittura transattiva, che ha dato luogo alla ingiunzione. Già su un piano di allegazioni, la parte opposta svolge affermazioni del tutto irrilevanti che, anche se provate, non
Par condurrebbero all'accoglimento della domanda sostanziale di ”; ciò rende evidente che una eventuale istruttoria orale non avrebbe potuto comunque scalfire il peso probatorio dei documenti agli atti ed in generale del quadro probatorio, considerando che le stesse allegazioni della circa il ruolo della sig. durante i lavori (e sulle Parte_1 CP
quali nella prospettazione dell'appellante si sarebbe orientata la prova orale), sarebbero comunque irrilevanti. Sotto tale profilo non può rilevarsi alcuna nullità della sentenza che sul punto appare adeguatamente motivata.
13. Per completezza, va aggiunto che in ogni caso l'appellante non potrebbe in questo grado ottenere la rimessione in termini per poter espletare gli adempimenti istruttori ex art. 183
c.p.c. Difatti, “qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione” (Cass. n. 21953/2019 - Rv. 654917 – 01; idem Cass. n. 9169/2008; n.
24402/2018, n. 17685/2022). In breve, l'eventuale illegittimità del diniego onera parte appellante a dedurre non solo le allegazioni difensive ma di introdurre le richieste istruttorie specificandole attraverso la loro articolazione, data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito.
14. Nella fattispecie tale onere non risulta assolto dall'appellante. Con l'atto di appello la OS
pagina 5 di 8 non ha formalizzato alcuna specifica richiesta probatoria ad eccezione della Parte_1
l'istanza di rimessione in termini “per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma VI cpc” (v. conclusioni). L'accenno che viene fatto nell'atto di appello ai testi indicati in comparsa di risposta in primo grado, non può ritenersi sufficiente, in assenza di formale richiesta probatoria articolata in capitoli di prova su specifiche circostanze di fatto. Il riferimento generico e non argomentato alle prove non ammesse mediante il mero richiamo alla rimessione in termini, è comunque insufficiente ad integrare una rituale richiesta.
15. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante il contenuto del preliminare di compravendita sottoscritto dai sig. Secondo l'appellante, detto contratto Controparte_3
sarebbe sufficiente a provare la legittimazione passiva anche alla sig. , atteso il CP
collegamento che vi sarebbe fra l'appalto ed il preliminare di compravendita dell'immobile da ristrutturare. Con il terzo motivo, (strettamente collegato al precedente), l'appellante ritiene censurabile la sentenza laddove ha ritenuto di escludere la qualità di contraente in capo alla sig. nonostante questa fosse convivente con il avesse sottoscritto il CP CP_2
preliminare di compravendita e avesse seguito l'esecuzione dei lavori e beneficiato degli stessi (potendosi prospettare un contratto a favore di terzo), comportandosi nei fatti come contraente;
circostanze queste che potevano essere provate con l'istruttoria non ammessa.
16. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico- giuridica, sono infondati.
17. Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass. n. 2421/2006). A seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 co. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003, n. 6421/2003).
18. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha pagina 6 di 8 quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007). In tale contesto processuale, dunque, la completezza o meno della documentazione probatoria esibita dal creditore, va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 6879/1994).
19. Facendo applicazione di tali principi, la Corte ritiene che non abbia Parte_1
fornito la prova del proprio credito, a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dall'appellata. Va ribadito, quanto già espresso in merito al primo motivo di appello. Le allegazioni dedotte dall'appellante contrastano con il quadro probatorio documentale e non è stata fornita nessuna altra prova circa la riconducibilità del contratto di appalto anche alla sig.
. Non solo le fatture sono intestate al ma appare dirimente la scrittura CP CP_2
transattiva del 7.1.2020 nella quale la stessa (v. premessa) da atto, con Parte_1 efficacia confessoria, che i lavori sono stati “commissionati” dal solo CP_2
20. La sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita non può certo portare a ritenere la sig. quale soggetto appaltante, in solido con il trattandosi di CP CP_2
negozio giuridico estraneo al rapporto controverso;
difatti non solo è intercorso fra soggetti diversi, ma in esso viene solo prevista l'immissione nel possesso della parte promissaria acquirente al fine di “eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia”, senza neppure che vi sia alcuna menzione che tali lavori sarebbero stati affidati alla Parte_1
21. In tale quadro risulta coerente con l'id quod plerumque accidit il fatto che la sig. CP
abbia seguito l'esecuzione dei lavori (che potrebbe essere avvenuto anche per conto del senza che questo determini l'insorgenza della sua legittimazione passiva. Né CP_2
d'altra parte l'appellante ha allegato in che termini quantitativi e qualitativi si sarebbe concretizzata un'attività gestoria da parte della sig. , al punto da farla ritenere contitolare CP
del rapporto al pari del Non vi sono quindi quegli elementi probatori da cui poter CP_2
evincere, la sussistenza di un valido rapporto contrattuale con la sig. . CP
22. Quanto sopra rende superfluo l'esame del quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'irritualità del deposito della dichiarazione del (con quale CP_2
conferma di aver commissionato i lavori con esclusione di responsabilità della sig. ), CP
avvenuta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, da parte dell'opponente.
pagina 7 di 8 Trattasi a ben vedere di documento ultroneo rispetto al quadro documentale già completo e confermativo del difetto di legittimazione passiva dell'appellata.
23. In conclusione l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
24. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
25. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 2555/2022 del 14.10.2022 pubblicata il 17.10.2022;
- condanna n persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1
carica, a rifondere a le spese di lite del presente giudizio di appello, che CP liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore dell'Avv. Luca Polita, dichiaratosi antistatario.
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
[...]
dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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