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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 30.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 102 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Lenza presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via R. De Martino n. 7;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno
in Corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8.1.2024 , titolare di reddito di Parte_1
cittadinanza, rappresentava di aver ricevuto in data 30.10.2023 comunicazione con la quale l l'avvisava dell'indebita percezione da aprile 2022 a CP_1
settembre 2022 del predetto reddito per l'importo complessivo di 4.500,00 €
per l'assenza ab origine di un valido nucleo familiare monocomponente e,
quindi, del diritto alla predetta provvidenza. Sostenendo l'illegittimità di tale pretesa restitutoria vivendo realmente da sola, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del predetto provvedimento di indebito dell' . CP_1
Regolarmente instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo l'impossibilità ex art. art. 2, comma 5, lett. b) del d.l. n. 4/2019,
convertito in l. n. 26/2019 per la ricorrente - di età inferiore ai 26 anni - di costituire da sola un nucleo familiare a sè e la necessaria riconduzione nel nucleo dei suoi genitori. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
Pare utile anzitutto individuare il tipo di indebito in rilievo in modo da ricavarne la disciplina applicabile. Orbene, in linea generale può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112,
richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale
(arg. da Cass. n. 13915/2021).
Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n.
13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito,
non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n.
3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e
15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Si applicano, allora, piuttosto i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate,
un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che
a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (sentenza 15.10.2019 n. 26036). Ciò posto, il provvedimento con il quale l' ha comunicato l'indebito CP_1
determinatosi per effetto dell'impossibilità ex art. art. 2, comma 5, lett. b) del d.l. n. 4/2019, convertito in l. n. 26/2019 per la ricorrente di costituire da sola un nucleo familiare a sè è intervenuto soltanto a ottobre 2023, cosicché la ricorrente sarebbe tenuta a restituire soltanto i ratei percepiti dopo la notifica del medesimo e non certamente quelli anteriori a tale data, non essendovi alcuna prova, il cui onere era a carico dell , di una condotta dolosa o di CP_2
un affidamento colpevole.
Rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr., per fattispecie analoghe, Cass. nn.
17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012).
Parte ricorrente in sede di domanda per il reddito di cittadinanza ha diligentemente e correttamente indicato tutti i dati in suo possesso né la loro veridicità (ivi compresa l'effettiva residenza da sola) viene contestata dall'istituto resistente e non può costituire, pertanto, oggetto di disamina da parte di questo Giudicante e se applicando l'art. 2, comma 5, lett. b) del d.l. n.
4/2019 convertito in l. n. 26/2019 secondo cui “il figlio maggiorenne non
convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere
a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli” la ricorrente non poteva ritenersi ab origine come avente diritto al reddito di cittadinanza poi però
erogato, ciò era già ben conoscibile sin dall'inizio dall che già in sede di CP_1
lavorazione della domanda era a conoscenza o comunque in condizione di conoscere con controlli incrociati tutti i predetti dati rilevanti.
Nel caso in esame non può certamente, allora, qualificarsi come doloso il comportamento della ricorrente atteso che i redditi e ISEE suoi come quello dei genitori, la sua residenza, età, stato erano tutti dati noti all'ente previdenziale e dalla stessa mai omessi.
Ne deriva l'irripetibilità dei 4.500,00 € percepiti dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per quanto indebiti fin dall'inizio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico dell' . Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. 55/2014 che impongono CP_1
di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €). La circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite. La parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e deve farsi luogo alla liquidazione delle spese di lite a favore dello Stato (art. dispone che 'gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte sono ridotti della metà', è necessario dimezzare l'importo medio previsto in funzione del valore della controversia e attribuirlo al difensore solo nella misura così risultante (come da decreto di pagamento emesso a norma dell'art. 83 dello stesso D.P.R. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 102 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della pretesa dell CP_1
di restituzione da parte della del reddito di cittadinanza da questa Pt_1
percepito per il periodo che va da aprile 2022 a settembre 2022;
2) condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi € 884,50 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 30.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
133 d.P.R. n. 115/2002, T.U.S.G.). Considerato che l'art. 130 del T.U.S.G.