Articolo 54 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 gennaio 1992
Art. 54. (Improcedibilita' dell'appello) 1. L' articolo 348 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 348 (Improcedibilita' d'appello), L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce i termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, l'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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