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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2927/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU DE ME CE, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20871/2025 depositato il 30/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi N.2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0446177 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2652/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Territorio.
I ricorrenti si sono ritualmente costituiti in giudizio. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti impugnano l'avviso di accertamento catastale di cui in epigrafe deducendo l'illegittimità della rettifica del classamento operata dall'Ufficio, che non terrebbe conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del manufatto.
L'Agenzia delle Entrate Territorio evidenzia di aver sottoposto al ricorrente una proposta conciliativa, a cui è stata data adesione il 19/12/25.
Il procedimento deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta conciliazione extragiudiziale
La definizione negoziata della controversia costituisce ragionevole motivo per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Spese compensate
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IL PR AN RU de ME
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU DE ME CE, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20871/2025 depositato il 30/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi N.2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0446177 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2652/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Territorio.
I ricorrenti si sono ritualmente costituiti in giudizio. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti impugnano l'avviso di accertamento catastale di cui in epigrafe deducendo l'illegittimità della rettifica del classamento operata dall'Ufficio, che non terrebbe conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del manufatto.
L'Agenzia delle Entrate Territorio evidenzia di aver sottoposto al ricorrente una proposta conciliativa, a cui è stata data adesione il 19/12/25.
Il procedimento deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta conciliazione extragiudiziale
La definizione negoziata della controversia costituisce ragionevole motivo per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Spese compensate
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IL PR AN RU de ME