Articolo 10 della Legge 31 ottobre 1988, n. 480
Articolo 9Articolo 11
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27 novembre 1988
Art. 10. Adeguamento periodico delle pensioni 1. L' articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Adeguamento periodico delle pensioni). - 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
Entrata in vigore il 27 novembre 1988